Pos. 4   Prot. N. / 142.03.11  



OGGETTO: Regione siciliana. Organizzazione amministrativa. Centro regionale di formazione per la polizia municipale. Direttore. Trattamento economico.
Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Dipartimento regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali.

SEDE


1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede il parere dello Scrivente su talune questioni attinenti al trattamento economico del Direttore del Centro di formazione per la Polizia municipale.
In particolare, il richiedente Dipartimento, nel rappresentare che con decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2003 è stato determinato il trattamento economico mensile del direttore del sopracitato Centro con decorrenza dal mese di maggio 1996 , evidenzia che in tale decreto non vengono disciplinati alcuni aspetti relativi ad altri emolumenti collegati con la funzione di Direttore e pone a quest'Ufficio i seguenti quesiti :
a) quale sia la disciplina per il compenso relativo al trattamento di missione ed al rimborso delle spese per le attività di servizio svolte fuori dalla sede del Centro ;
b) se debba essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza
presso la sede del Centro nel caso in cui il Direttore risieda presso altra sede ;

Codesto Dipartimento evidenzia che, né lo Statuto né il Regolamento del Centro impongono al Direttore l'obbligo di residenza presso la stessa sede del Centro, ma che si può presumere che tale obbligo "discenda dai principi generali di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale, estensibili per analogia anche al C.R.F.P.M., anche se dotato di personalità giuridica propria ".
Il richedente Dipartimento pone, infine, un altro quesito relativo all'interpretazione dell'art. 1, comma secondo, del citato D.P.Reg. 27 febbraio 2003 ed all'applicabilità dello stesso all'attuale Direttore del Centro, nominato in data antecedente all'entrata in vigore del D.P.Reg. 10/2001 ed alla stipula del contratto individuale di lavoro .

2. Prima della trattazione dei singoli quesiti va evidenziato quale sia la natura del Centro regionale di formazione per la Polizia municipale e del rapporto che intercorre fra l'Amministrazione regionale ed il soggetto nominato direttore, anche sotto il profilo del compenso spettante per l'espletamento dell'incarico .
Con l'art.11 della l.r.17/90 il legislatore regionale non istituisce una persona giuridica diversa dalla Regione bensì "un organismo dell'Assessorato degli enti locali ", cioè una struttura amministrativa incardinata nell'Amministrazione regionale , dotata di una limitata autonomia amministrativa e contabile, di cui si avvale l'Assessorato per garantire la realizzazione della formazione e l'aggiornamento professionale degli appartenenti alla Polizia municipale della Sicilia. Lo Statuto ed il regolamento ( D.P.Reg. 53/95 e D.P.Reg. 54/95 ) definiscono e disciplinano le finalità del Centro,la struttura e il funzionamento degli organi, la gestione finanziaria e contabile, i controlli da parte dell'Assessorato.
Quanto al direttore del Centro che è l'organo individuale preposto a sovrintendere ai servizi del Centro, dare esecuzione alle direttive del consiglio di amministrazione , predisporre per l'approvazione il programma di spesa e la relazione annuale per l'Assessore nonché tutte le altre attività disciplinate dall'art.6 dello Statuto e dall'art.4 del Regolamento del Centro, sembra che la natura della funzione espletata sia configurabile come incarico onorario .Ciò, con riferimento alla scelta politico-discrezionale del soggetto, alla temporaneità dell'incarico e alla natura indennitaria del compenso ( Cfr. Cass.SS.UU. 11272/98, 2033/85; Corte Costituzionale 319/94 ) .
Circa, in particolare, il compenso attribuito al Direttore ,il D.P.Reg. 27 febbraio 2003 stabilisce specificatamente che per i periodi successivi al primo quinquennio la misura del lo stesso è " comprensiva del compenso per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e per ogni altra attività connessa " .
Ora, la chiara formulazione non da' adito a dubbi circa l'omnicomprensività del compenso, la cui natura indennitaria esclude la corresponsione di altri emolumenti quali l'indennità di missione per l'espletamento di attività in località diversa dalla naturale sede del Centro,restando invece fermo il diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività svolte fuori dal detto ambito territoriale .
La superiori considerazioni rispondono al quesito sub a) .
Circa il quesito sub b) va evidenziato preliminarmente che l'art. 12 del D.P.R. 3/57 (obbligo di residenza ), applicabile al personale dell'Amministrazione regionale in virtù del generico rinvio operato dall'art. 51 della l.r. 7/71 alla disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, ha cessato di produrre effetti, per il personale dirigenziale, dalla data del 10 gennaio 1997 (Cfr. art.72,comma1,D.lgs. 29/93 ,ora art.69,comma 1,D.lgs. 165/2001 ; Allegato B , I.Ministeri, comma 1, lett. a), D.lgs. 165/2001 ); inoltre, in base alle considerazioni sopraesposte, trattandosi di incarico onorario non sembra che,comunque, possano ritenersi applicabili al caso che ci occupa le disposizioni relative ai doveri dell'impiegato .
Quanto allo specifico quesito riguardante il diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Centro e di permanenza presso la stessa sede , in mancanza di specifiche disposizioni contenute nel decreto di attribuzione del compenso non pare che tale diritto possa ritenersi sussistente. Ed invero, il risiedere in località diversa da quella della naturale sede dell'organismo presso il quale il soggetto espleta l'incarico non sembra che possa interferire con i presupposti a fondamento dell'attribuzione dell'indennità , la quale,ove non diversamente disposto, comprende in se' anche gli oneri relativi al raggiungimento della sede dell'organo . E' appena il caso di evidenziare, comunque, che codesta Amministrazione, valutata l'eccessiva onerosità delle spese a carico del soggetto nominato, potrebbe ritenere logica e conseguente l'attibuzione del rimborso de quo e proporre una modifica del più volte citato decreto di attribuzione del compenso , disciplinando lo stesso in modo specifico.
Riguardo l'ultimo problema posto,relativo all'interpretazione del secondo comma dell'art. 1 del D.P.Reg. 27 febbraio 2003 ed all'applicazione del contenuto della disposizione all'attuale direttore del Centro , va ricordato ,con riferimento all'art.13 della legge regionale 15 maggio 2000,n. 10 , che ai sensi del comma 5 dell'art.4 della legge regionale 25 marzo 2002,n.1 "Il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001,n.6 , è stabilito per l'anno 2002 in 2.212 migliaia di euro e per l'anno 2003 in 1.692 migliaia di euro, ferme restando le disposizioni del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000,n.10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2002-2003, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001,n.448 . "
La disposizione soprarichiamata ha,in sostanza, sospeso ,sino alla data di definizione della contrattazione per il biennio 2002-2003 , il principio di cui al sopracitato art. 13, comma 4, l.r. 10/2000 , con la conseguenza che sino alla predetta data i compensi di cui al medesimo art.13 restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti .





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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    





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