Pos. IV 144.2003.11

OGGETTO: Fonti normative.- Regolamenti e regolamenti-tipo ex art. 1, comma 3, l.r. 10/2000.- Natura ed iter procedimentale

SEGRETERIA GIUNTA REGIONALE
(Rif. nota n. 1337 del 27.5.2003)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO SPECIALE REGOLAMENTI

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata la Segreteria della Giunta regionale - prendendo spunto dalla avvenuta trasmissione, da parte dell'Assessorato regionale del turismo, degli schemi di regolamenti-tipo relativi all'organizzazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende per l'incremento turistico della Sicilia - chiede l'avviso dello scrivente, rappresentando per le vie brevi l'urgenza della relativa acquisizione, circa la natura degli atti in discorso e in ordine al relativo iter procedurale.
In particolare, rilevato che dalla vigente normativa non sembra emergere la necessità di una sottoposizione dei medesimi alle determinazioni della Giunta regionale, si chiede di sapere "se e quali dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 10/2000 debbano essere emanati secondo la procedura di cui alla circolare presidenziale n. 4520 del 9 ottobre 1964".

2.- Al fine di rendere la richiesta consulenza appare necessario richiamare il disposto normativo di riferimento ed individuare, sotto il profilo tecnico-giuridico, le diverse tipologie di atti riguardati in particolare dal richiamato articolo 1, comma 3, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10.
Detto articolo, nel definire le finalità e l'ambito di applicazione delle sancite norme in materia di organizzazione amministrativa ed in ordine alla dirigenza, prevede, al comma 1, che le recate disposizioni disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.
Il successivo comma 3 statuisce poi che "gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione". La riportata disposizione ha dunque riguardo a due diverse tipologie di atti.
La prima, identificata con la dizione regolamenti di organizzazione, appare trovare fondamento nella potestà di autodeterminazione riconosciuta agli indicati enti in ragione dell'autonomia agli stessi ascritta.
I regolamenti tipo riguardati dal secondo periodo del comma in discorso appaiono viceversa connotarsi come estrinsecazione di una potestà amministrativa di direzione e di indirizzo. Essi, in altri termini - quali esplicazione di sottostanti rapporti intersoggettivi connotati dal carattere della sovraordinazione regionale - costituiscono una sorta di direttiva, e non implicano una mera esecuzione, bensì una attuazione in termini compatibili con le caratteristiche proprie degli enti in discorso e delle attività da porre in essere.
Le procedure che si impongono per la rispettiva adozione appaiono, correlativamente, diverse, ed invero, mentre per la prima tipologia di atti, in forza peraltro dell'esplicito e testuale richiamo normativo, si impone l'approvazione da parte dell'Assessore competente all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza, da rendersi entro quaranta giorni dalla ricezione della relative delibere e previa acquisizione del parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze nonché del parere vincolante della Giunta regionale, la seconda tipologia di atti può essere adottata, sempre ai sensi della riportata disposizione, senza l'intervento dell'organo collegiale di Governo - pur possibile, tuttavia, ai sensi dell'art. 4, penultimo comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, qualora in tal senso determini il Presidente, anche su iniziativa di un Assessore - e con l'esclusione altresì dell'avviso dell'Assessore al bilancio.
In ogni caso escluso appare che per l'adozione di qualsivoglia tra le due tipologie di atti indicati si renda applicabile il procedimento indicato in sede di circolare del Presidente della Regione 9 ottobre 1964, n. 4520, riservato invero esclusivamente alle ipotesi di formazione di regolamenti regionali.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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