Pos. IV 145.2003.11

OGGETTO: Contratti ed obbligazioni della P.A.- Appalti di forniture e servizi.- Art. 24, legge 27 dicembre 2003 (legge finanziaria 2003).

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente
(Rif. nota n. 1524 del 27 maggio 2003)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, dopo aver fatto cenno a precedenti pareri resi dall'Ufficio a codesto Dipartimento in ordine a questioni relative all'acquisizione in economia di beni e servizi ed in particolare concernenti l'applicabilità, in ambito regionale, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia", e dell'art. 24, rubricato "Acquisto di beni e servizi", della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e preso atto della Direttiva di indirizzo della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti - diramata con nota della Segreteria generale della Presidenza della Regione - concernente il richiamato art. 24 della L. 289/2002, nonché delle considerazioni della stessa Corte secondo cui l'applicazione in ambito regionale del D.P.R 384/2001 presupporrebbe un avvenuto recepimento normativo, è stata riproposta all'attenzione dello scrivente l'intera problematica, evidenziando puntualmente taluni quesiti.
In particolare si chiede:
- quale sia, nell'ordinamento regionale, il limite massimo per l'acquisto di beni e servizi in economia;
- che refluenze determini il disposto dell'articolo 34 della l.r. 7/2002;
- quali procedure debbano adottarsi per gli acquisti inferiori a 100.000 euro, ma superiori al limite per gli acquisti in economia;
- a quali regolamenti si riferiscono gli articoli 31, comma 2, e 32, comma 2, della l.r. 7/2002;
- ed infine se l'articolo 24 della legge 289/2002 abbia implicitamente modificato il Titolo II della l.r. 7/2002.

2.- Un attento esame della normativa correlata alla complessa problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente consente di riconfermare sostanzialmente gli orientamenti già espressi nelle consulenze cui la richiesta di parere che si riscontra opera un espresso riferimento.
Nel prendere atto della citata Direttiva di indirizzo della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti, non può non rilevarsi come in detta sede ci si sia limitati, in buona sostanza, a trattare del solo comma 5 del richiamato art. 24 della L. 289/2002, la cui prescrizione viene peraltro ricondotta - in conformità con l'interpretazione resa, con deliberazione n. 7 del 4 marzo 2003, dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti - nell'ambito del controllo successivo sulla gestione.
Le Sezioni riunite hanno, invero, a tal proposito, testualmente chiarito che la previsione normativa di cui all'art. 24, comma 5, della legge finanziaria 2003 afferisce al "controllo successivo sulla gestione che i competenti Organi centrali o decentrati della Corte svolgono - peraltro in modo non automatico e indifferenziato -nel contesto dei rispettivi programmi di attività".
E nessun dubbio ritiene lo scrivente sussista circa la recata analisi.
L'obbligo di comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti che incombe sulle pubbliche amministrazioni che fanno ricorso - nelle ipotesi in cui la vigente normativa lo consente - alla trattativa privata, è riconducibile infatti ad un potere di controllo già sussistente in capo alla Corte, ed in ordine al quale la normativa in esame si limita a sancire il dovere di procedere ad una informazione atta a consentire l'esplicazione delle relative funzioni.
In altri termini, con determinazione legislativa - incidendo forse nell'ambito di competenza della Corte medesima - si è proceduto ad individuare fattispecie obbligatoriamente soggette al controllo (successivo), laddove in via generale la relativa potestà è rimessa allo stesso Organo di controllo, cui spetta, appunto, definire annualmente "i programmi ed i criteri di riferimento del controllo" (cfr., in via generale, art. 3, comma 4, legge 14 gennaio 1994, n. 20, e specificamente, per ciò che attiene la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, art. 2, comma 3, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, e successive modifiche ed integrazioni).
Ricondotta in tale ambito la portata della norma in esame, ne appare certa l'applicabilità, in detti ristretti limiti, alla Regione siciliana, mentre, per ciò che attiene le ulteriori disposizioni della stessa norma relative alla aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi - materia ascrivibile alla potestà legislativa della Regione - non sembra che sussista alcuna ragione che induca ad un ripensamento circa la asserita estraneità della recata disciplina rispetto all'ordinamento regionale.
Si chiarisce a tal proposito che le "ragioni di trasparenza e concorrenza", testualmente richiamate dalla norma in commento allo scopo presumibile di legittimare l'intervento legislativo statale, e di ricondurlo nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. e), non appaiono invero sufficienti a giustificare una disciplina delle procedure di gara che si imponga e costituisca deroga alla normativa regionale.

3.- Allo scopo di rispondere puntualmente agli ulteriori quesiti posti all'esame dell'Ufficio - ribadita la non applicabilità in ambito regionale delle disposizioni dell'art. 24 della legge finanziaria 2003 che non attengano alla prescritta comunicazione alla Corte dei conti, ed acclarato pertanto che nessuna modifica implicita al Titolo II della l.r. 7 del 2002, e successive modifiche ed integrazioni, discende da detta norma - si rileva quanto segue.
Premesso che le procedure in economia appaiono ricomprese nell'ambito della trattativa privata - quale species di un più ampio genus - e rappresentano, per quanto concerne l'affidamento di forniture di beni e per l'appalto di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, una modalità generale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, si osserva che le disposizioni regionali rilevanti appaiono sostanzialmente recate dall'art. 3 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15, dall'art. 8 della l.r. 10 dicembre 2001, n. 20, e dal Titolo II della l.r. 2 agosto 2002, n. 7.
La più risalente nel tempo - contenente un rinvio alle norme vigenti in materia di acquisti e forniture di beni e servizi per il Provveditorato dello Stato - ha consentito allo scrivente di asserire, in mancanza di una compiuta disciplina regionale, e per quanto non soggetto al circuito nazionale acquisti, l'applicabilità anche nei confronti dell'amministrazione regionale, e degli enti del settore pubblico regionale, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia".
E dunque, fermo restando che "per l'appalto di forniture di beni e servizi superiori a 100.000 euro le amministrazioni centrali e periferiche della Regione e le restanti pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni" (cfr. art. 8, comma 1, della l.r. 10 dicembre 2001, n. 20 quale risulta a seguito delle modifiche recate dall'art. 16, comma 1, della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, e dall'art. 36, comma 2, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4) è da ritenere che le disposizioni di cui al richiamato D.P.R. 384 del 2001 trovano applicazione per importi inferiori, ovvero per quelle categorie di beni e servizi, ovviamente sempre sotto soglia comunitaria, non coperte dal sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 488/1999.
In tale ulteriore ristretto ambito, per ciò che concerne gli appalti di forniture di beni e di servizi di importo non superiore a 25.000 euro, il ricorso alla trattativa privata con gara informale è consentito, ai sensi del vigente art. 34 della l.r. 7/2002, anche in assenza di regolamentazione interna a ciascun ente e senza previa autorizzazione, mentre l'acquisizione in economia risulta ammessa nell'ambito del superiore, individuato, limite di importo.
Si osserva infine che i regolamenti cui si riferiscono gli articoli 31, comma 2, e 32, comma 2, della l.r. 7/2002 sono i regolamenti mediante i quali i singoli enti individuati dall'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo destinato a trovare applicazione nell'ambito del territorio della Regione siciliana, possono disciplinare, per i contratti di fornitura e gli appalti di servizi sotto la soglia di applicazione della normativa comunitaria e nel rispetto delle prescrizioni imperative dettate in materia, le relative modalità di affidamento.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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