POS. V Prot._______________/146.03.11

OGGETTO: Pubblico impiego. Concorsi. Formazione graduatorie. Modalità procedimentali. D.P.R. n.487/94. Applicabilità all'Amministrazione regionale.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -   

Dipartimento Beni Culturali e Ambientali e Educazione Permanente -
PALERMO



1. Con nota prot. n.13813/U.O.XXIII del 29 maggio 2003, codesto Dipartimento ha sollevato perplessità in ordine alle modalità seguite dallo stesso per la formazione delle graduatorie relative ai concorsi per titoli per qualifiche di dirigente ed assistente tecnico per 747 posti complessivi banditi con decreto 29 marzo 2000, n.19, sorte dalla circostanza che nel citato decreto risultano richiamati sia la legge regionale 10 ottobre 1994, n.38 e succ. mod., sia il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e succ. mod. e integr., che affidano la predisposizione delle graduatorie, l'una, agli uffici dell'ente interessato (art.5) e, l'altro, ad apposite commissioni esaminatrici da costituire secondo le modalità ivi previste.
Codesto Dipartimento riferisce di avere già espletato la fase della formazione delle graduatorie provvisorie, affidandola a tre commissioni, articolate in sottocommissioni, costituite in seno alla struttura dirigenziale del medesimo, e ciò in applicazione dell'art.5, comma 1, della legge regionale 10 ottobre 1994, n.38.
Ciò posto, il quesito sottoposto a questo Ufficio concerne il "legittimo prosieguo delle procedure concorsuali" e, segnatamente, "la fase procedimentale più delicata, diretta a valutare i titoli riscontrando la veridicità delle autocertificazioni", per la quale viene chiesto se "bisognerà uniformarsi al regolamento governativo richiamato, provvedendo a costituire le predette commissioni esaminatrici" ovvero, se si possa "continuare a provvedersi direttamente con questa struttura dirigenziale, ex art.5, co. 1 della l.r. 10 ottobre 1994, n.38".
Al riguardo, codesto Dipartimento non manifesta un suo preciso orientamento e, comunque, segnala allo Scrivente come il regolamento di cui al D.P.R. n.487/1994, concernente l'impiego statale, "sembra assurgere al contempo a regola generale valevole per tutti i settori dell'Amministrazione, qualora le singole amministrazioni non abbiano una autonoma regolamentazione".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Com'è noto, ai sensi dell'art.5 della legge regionale 10 ottobre 1994, n.38 e succ. mod. "1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli previsti dall'art.19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n.25, sono predisposte dagli uffici dell'ente interessato sotto la responsabilità del capo della struttura burocratica dello stesso, con le modalità di cui al decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992. Le graduatorie sono approvate dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente. 1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai concorsi per soli titoli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le operazioni concorsuali svolte dalle commissioni giudicatrici sino alla data di entrata in vigore della presente legge ed alle quali subentrano gli uffici di cui al primo comma".

La norma fa esplicito e specifico riferimento ai concorsi per soli titoli che sono stati introdotti, "ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali nonché dell'effettiva applicazione della riserva..." e senza possibilità di deroga, per l'Amministrazione regionale, per gli enti locali territoriali ed istituzionali della Sicilia, dall'art.19, l.r. n.25/1993, la cui operatività è stata più volte prorogata ed è attualmente differita sino al 31 dicembre 2004 (cfr. art.2, l.r. 9.8.2002, n.9).

Trattasi di norma speciale, con cui il legislatore regionale ha inteso dettare le specifiche modalità procedurali da seguire nella formazione delle graduatorie dei predetti concorsi per soli titoli, nel cui ambito certamente rientrano i concorsi in oggetto.
In particolare, è stato previsto che le suddette graduatorie vengano predisposte all'interno degli stessi uffici dell'ente interessato e sotto la responsabilità del capo della struttura burocratica dello stesso, attenendosi alle prescrizioni indicate dal decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992 e succ. mod.

Quanto detto è utile premessa per svolgere le successive considerazioni in ordine ai rapporti tra la legislazione regionale nelle materie della potestà esclusiva siciliana e la legislazione statale.

Per quanto concerne, specificamente, il richiamo, nelle premesse del decreto di indizione dei concorsi in oggetto, al regolamento statale di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 (recante "norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"), su cui vertono le perplessità di codesto Dipartimento, è chiaro che tale richiamo non può che concernere i profili della materia non esplicitamente normati dal legislatore siciliano.
Infatti, secondo i principi, oramai consolidati, che regolano i rapporti fra legislazione statale e legislazione regionale nelle materie di potestà esclusiva siciliana, la legge statale è applicabile, nella Regione, solo nelle ipotesi di mancato esercizio da parte di quest'ultima della potestà esclusiva e, viceversa, inapplicabile nelle ipotesi in cui la Regione abbia esercitato tale potestà (così, già C. cost., sentt. n.18 del 1969 e n.165 del 1973).
Pertanto, a fronte di una specifica norma regionale che ha espressamente regolato l'aspetto procedurale che ci riguarda, è chiaro che non vi è spazio per l'operatività della norma statale.

Il problema potrebbe, piuttosto, porsi con riferimento alle previsioni in materia di "reclutamento del personale" di cui all'art.36 del D.Lgs. 3.2.1993, n.29 e succ. mod. e integr., -ora confluito nell'art.35 del Testo unico adottato con D.Lgs. 30.3.2001, n.165 (che ha disposto l'abrogazione del D.Lgs. n.29/1993 e succ. mod. e integraz.)-, dato che quest'ultimo è stato espressamente recepito, con le sue successive modifiche ed integrazioni (rinvio dinamico), dal legislatore regionale con l'art.23, l. r. 15 maggio 2000, n.10.
La disposizione statale, infatti, detta nuovi principi cui "le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni" debbono conformarsi, prescrivendo, in particolare, per quel che in questa sede interessa, le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici (attuale art.35, terzo comma, lett. e, D.Lgs. n.165/2001).
Pur tuttavia, senza che occorra entrare nel merito delle nuove disposizioni, va ribadito che le medesime potranno effettivamente trovare applicazione nell'ordinamento della Regione siciliana soltanto allo scadere dell'operatività della speciale normativa regionale di cui ai predetti artt. 19, L.r. n.15/1993 e 5, L.r. n.38/1994.
Quest'ultima, infatti, in ragione della predetta specialità, sottraendosi ai generali principi della successione delle leggi nel tempo, non può che prevalere sulle nuove disposizioni in materia.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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