POS. V Prot._______________/147.03.11

OGGETTO: Organi collegiali. Comitato di coordinamento per l'area a rischio ambientale del territorio dei comuni di P, A, M, F, S e S. Componenti. Compensi.




PRESIDENZA DELLA REGIONE
Segreteria Generale
PALERMO



1. Con nota 3 giugno 2003, prot. 1440/P2/K/Serv. I° codesta Segreteria, rappresentando che con D.P.Reg. 289/Ser.I/UO1/SG del 13/12/2002 sono stati fissati i compensi da corrispondere ai componenti del Comitato di coordinamento per l'area a rischio ambientale del territorio dei comuni di G., N. e B., in esecuzione di sentenza del TAR Sicilia che ha ordinato alla Presidenza della Regione di adottare una determinazione esplicita in ordine alla richiesta della determinazione dei compensi in parola, ha chiesto se anche ai componenti del Comitato di coordinamento in oggetto possa essere attribuito lo stesso compenso previsto con il menzionato decreto presidenziale per i componenti dell'analogo Comitato; e ciò "al fine di evitare un contenzioso, da cui, visto il precedente, la P.A. uscirebbe sicuramente soccombente".

Rappresenta, in proposito, codesta Segreteria che, nonostante l'art. 6 del decreto presidenziale approvativo dell'accordo di programma che ha previsto il Comitato in oggetto (D.P.Reg. 23 gennaio 1996, n. 17) rimandasse ad un successivo decreto la determinazione dei compensi da erogare ai componenti del Comitato medesimo, ad oggi nessun provvedimento di determinazione è stato adottato "in quanto il Comitato non è previsto per legge".

Al riguardo codesta Segreteria rappresenta che "La materia della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di legge è disciplinata dall'art. 1 della l.r. 11/05/93, n. 15", e che "Il Comitato di cui sopra è stato assimilato agli organismi costituiti in forza di legge ......... malgrado non fosse stato costituito in forza di legge" con il sopracitato D.P.Reg. 289/Ser.I/UO1/SG del 13/12/2002, in esecuzione del giudicato determinato dalla sentenza del TAR Sicilia.

Rappresenta, infine, codesta Segreteria che entrambi i Comitati sopra menzionati, secondo le previsioni dei relativi accordi di programma, svolgono le stesse funzioni.



2. In ordine alla possibilità di determinare i compensi in questione in assenza di una previsione di legge, si osserva che l'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, nell'ottica del contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, ha previsto la rideterminazione con decreto presidenziale, su deliberazione della Giunta regionale, dei compensi agli organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi, ponendo, inoltre, alcuni principi relativi alla corresponsione dei compensi stessi; ma non ha escluso la possibilità che vengano determinati compensi anche per altri organi non previsti, come in fattispecie, direttamente da un atto legislativo, ma da un atto organizzativo.

In proposito soltanto con decreto presidenziale, è stato stabilito che, dall'entrata in vigore della l.r. 11 maggio 1993, n. 15, "nessun compenso va corrisposto ai presidenti ed ai componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi o di organi collegiali comunque denominati non costituiti in forza di legge" (art. 4 D.P.Reg. 24 marzo 1994, n. 82, assunto su deliberazione di Giunta regionale n. 32 del 18 gennaio 1995).

Per la fattispecie sottoposta, le statuizioni che prevedono la determinazione dei compensi di che trattasi derivano da decreti presidenziali emanati successivamente.

Infatti, come anche rilevato da codesta Segreteria, i decreti presidenziali approvativi di entrambi gli accordi di programma che hanno previsto i relativi Comitati di coordinamento, contengono una specifica previsione secondo cui "Con successivo decreto si provvederà alla determinazione dei compensi da erogare ai componenti ed al presidente" (art. 6 di entrambi i decreti approvativi, D.P.Reg. 23 gennaio 1996, n. 17 e D.P.Reg. 23 gennaio 1996, n. 16).

Per cui, come ha ritenuto il TAR Sicilia, con sentenza n. 1542/2001 -resa sulla fattispecie per la quale il sopracitato D.P.Reg. 289/Ser.I/UO1/SG del 13/12/2002 ha determinato la fissazione dei compensi- l'obbligo di provvedere in ordine alla determinazione dei compensi è correlato ad un "adempimento specificamente previsto a carico dell'Amministrazione intimata da un preesistente atto organizzativo della stessa (il citato D.P.Reg. 23 gennaio 1996 [n. 16], istitutivo del Comitato di coordinamento)".

Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, codesta Segreteria dovrà procedere acchè vengano determinati anche i compensi per il Comitato di coordinamento in oggetto, sulla scorta delle previsioni dell'art. 6 del relativo Decreto Presidenziale 23 gennaio 1996, n. 17, approvativo dell'accordo di programma.

In ordine al procedimento da adottare, stante che i relativi oneri sono a carico della Regione (come indicato dall'art. 5 del citato D.P.Reg. 23 gennaio 1996, n. 17), in mancanza di specifiche previsioni per le determinazioni in questione, si ritiene che vadano applicate le disposizioni previste per l'analoga fattispecie della determinazione dei compensi ad organi collegiali di cui all'art. 1 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15.

Quanto alla possibilità di applicare, tout court, le previsioni di compenso recate dal D.P.Reg. 289/Ser.I/UO1/SG del 13/12/2002, specifiche per i componenti del Comitato di coordinamento per l'area a rischio ambientale del territorio dei comuni di Gela, Niscemi e Butera, ai componenti dell'analogo Comitato di coordinamento dell'area in oggetto, si osserva che l'estensione delle previsioni in questione non può prescindere dall'adozione di uno specifico atto di determinazione.
E ciò non soltanto sotto il profilo formale, pur rilevante in quanto le previsioni del D.P.Reg. 289/2002 si riferiscono solo al Comitato ivi previsto; ma anche sotto il profilo sostanziale, in quanto la determinazione dei compensi non può prescindere dalla valutazione del grado di impegno richiesto ai componenti di ciascun Comitato, che, in ipotesi, potrebbe esser diverso, in quanto potrebbe esser non correlato soltanto alle funzioni assegnate a ciascun organo collegiale ma anche ad altri elementi che possano rilevare (importanza ed estensione di ciascuna area interessata, interventi previsti dal Piano di risanamento, etc.).

Ovviamente tale valutazione, correlata anche alla quantificazione dei compensi, eminentemente, di merito, resta rimessa a codesta Segreteria.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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