os. 1 Prot. N. 155.03. 


OGGETTO: Oggetto: L.r. 12 aprile 1952, n. 12 - Costruzione alloggi per le categorie pił disagiate.

Misure dirette a contenere gli oneri finanziari a carico della Regione.




Allegati nąąąąąąąąą


ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
Dipartimento lavori pubblici
Servizio aree urbane e politica della casa
          P A L E R M O 


Con nota 30 maggio 2003, n. 527, codesto Dipartimento, rileva, in buona sostanza, che il sistema di contribuzione previsto dalla legge regionale n. 12/1952 per la realizzazione di alloggi a carattere popolare da destinare a categorie disagiate, determina spesso che l'ente beneficiario del contributo regionale, una volta stipulato il mutuo con l'istituto bancario, percepisca gli interessi creditori sulla somma depositata anche per lunghi periodi, in attesa della concreta utilizzazione delle somme, mentre la Regione ha gią iniziato a versare (all'istituto mutuante) la quota di ammortamento del mutuo a a proprio carico (determinata in misura del 98,50% dell'intera rata costante di ammortamento e per tutto il periodo di durata dello stesso).

Ciņ premesso, si chiede il parere dello Scrivente sulle seguenti questioni.

A) Se gli interessi creditori percepiti sulla somma mutuata e non ancora utilizzata spettino al mutuatario o alla Regione;
B) Se sia possibile prevedere, nei nuovi mutui da contrarre, un periodo di "pre-ammortamento" della durata massima di due anni, durante il quale le erogazioni del mutuo dovranno limitarsi ai casi di concreta utilizzazione della somma ( spese di progettazione, spese di espropriazione, lavori effettivamente realizzati).
C) Se per i mutui in corso di ammortamento e stipulati a tassi particolarmente elevati possa procedersi, con ricorso a clausola in essi prevista, alla loro anticipata estinzione reperendo la somma necessaria attraverso l'accensione di un nuovo mutuo ai pił convenienti tassi attuali. Soluzione, quest'ultima, che dovrebbe tradursi in un apposito intervento legislativo.
. Ad avviso di quest'Ufficio, i quesiti posti presuppongono uno svolgimento patologico del rapporto di finanziamento le cui cause, se attribuibili a negligenza o colpa dell'ente destinatario del mutuo e dei contributi regionali, dovrebbero dar luogo alla revoca del finanziamento.

Al di lą di tali considerazioni, lo scrivente non si esime dall'esame delle questioni poste.. n ordine al quesito sub A si osserva che il contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1814 del codice civile, comporta il trasferimento al mutuatario della somma erogata. Conseguentemente, gli interessi creditori sulla somma mutuata ed in qualsiasi modo investita in attesa della sua effettiva spesa non possono che essere attribuiti al medesimo mutuatario. Né sembra che la percezione di tali interessi possa indurre il beneficiario a ritardare l'esecuzione dei lavori atteso che il lievitare dei costi sarebbe difficilmente compensato dagli interessi percepiti.
Va considerato che, in ogni caso, l'ingiustificato ritardo o il mancato rispetto dei termini assegnati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori espongono l'ente beneficiario del finanziamento alla revoca della sua concessione.

Quanto al quesito sub B) si osserva che la graduale erogazione del mutuo, non collegandosi (come sembra dedursi dalla richiesta di parere) alle attuali modalitą di applicazione della l.r. n. 12/1952, potrebbe essere perseguita concordando con gli istituti bancari un protocollo d'intesa per l'introduzione della relativa clausola in tutti i contratti di mutuo ovvero attraverso l'adozione di una specifica disposizione normativa.
nfine, in merito alla questione di cui alla precedente lettera C) , si osserva che la possibilitą di anticipata estinzione del mutuo, ove non prevista dal relativo contratto, non potrebbe essere imposta all'istituto mutuante e che, comunque, il reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'anticipata estinzione dei mutui in corso presupporrebbe un apposito intervento legislativo . La questione, comunque, potrebbe essere approfondita coi competenti organi tecnici dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed essere sottoposta all'On.le Assessore per l'assunzione delle iniziative legislative che si ritenesse opportuno adottare in ragione dell'entitą delle economie che potrebbero derivarne all'Amministrazione regionale.
   



****

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitą alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati FONS.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale