Pos. 1   Prot. N. 156.03.11 



Oggetto: Accertamento dei requisiti soggettivi per l'edilizia agevolata.
Legge regionale 20-12-1975, n. 79.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO
                      DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA 
                      Dipartimento cooperazione. 
                      Servizio IV Insediamenti abitativi 
                                      P A L E R M O  


1. Con nota 27 maggio 2003, n. 3938, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio sulla normativa applicabile in ordine al momento cui riferire il possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso da parte dei soci di cooperative edilizie ai benefici previsti dalla l. r. 20-12-1975, n. 79.

2. Come rilevato nella stessa richiesta di parere, l'art. 3 della l. r. 31-8-2002, n. 19, ha demandato ad un apposito regolamento (non ancora adottato) l'individuazione dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alla l. r. 20-12-1975, n. 79 ed alla l. r. 5 - 12 1977, n. 95; il comma 3 dello stesso articolo ha altresì disposto che " I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio".
Il quarto comma dell'articolo in parola (aggiunto dall'art. 92 della l. r. 3 -5 -2001, n. 6) ha però previsto che "Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, al fine dell'accertamento dei requisiti dei soci delle cooperative edilizie ammesse ai benefici previsti dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, deve farsi riferimento a quanto previsto nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1995, n. 3825" (pubblicata sulla G.U.R.I. 26 agorsto 1995, n. 199, pag. 31). Quest'ultima prevede che i requisiti soggettivi per l'edilizia agevolata da parte di coloro che sono assegnatari di cooperativa devono essere posseduti "alla data della deliberazione con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa ha assegnato la casa ". Tale previsione, secondo codesto Dipartimento, risulterebbe incompatibile con quella "a regime" contenuta nel terzo comma dell'art. 3 della l.r. n. 19/2000.

3. Il dubbio interpretativo può essere chiarito, ad avviso dello scrivente, considerando che il secondo comma dell'art. 3 della l. r. 3 n. 19/2000 rinvia all'adottando regolamento l'individuazione dei requisiti mentre il successivo comma 3 individua il "momento" del loro possesso. Il "riferimento" previsto dal successivo comma 4 alla circolare ministeriale n. 3825/1995, pertanto, deve intendersi mirato ad individuare, nelle more dell'adozione del regolamento, i "requisiti" richiesti per l'accesso ai benefici in questione fermo restando il loro riferimento temporale a quanto previsto dal precedete comma 3.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.





                       







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