OGGETTO: POS. IV 159.03.OGGETTO: Comuni e province.- Consiglieri e Amministratori.- Assessore provinciale alla cultura.- Soprintendente ai beni culturali e ambientali.- Compatibilità.


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento BB.CC.AA. ed E.P.
(Rif. nota 2315 del 10 giugno 2003)
ALERMO
. Con nota n. 2315 del 10 giugno 20003, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio al fine di accertare se per il Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di xxxx - nominato assessore alla cultura della medesima provincia - ricorra l'ipotesi - prevista dal punto 1) del 1° comma dell'art. 9 della L.r. 24 giugno 1986, n. 31 - relativa all'ineleggibilità a consigliere provinciale dei dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, estensibile agli assessori della Provincia regionale ai sensi dall'art. 32, comma 1, della L.r. 6 marzo 1986, n. 9.
Sembrerebbe a codesta Amministrazione di ravvisare l'ipotesi suddetta poiché "in forza delle disposizioni contenute nella Legge reg. 15 maggio 2000, n. 10, che ha ordinato la dirigenza in un ruolo unico articolato in due fasce, i dirigenti superiori amministrativi o tecnici (qual è un Soprintendente) pur se posizionati in seconda fascia, potrebbero intendersi "equiparati" ai direttori regionali, posizionati invece in prima fascia. E infatti, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della predetta legge <>. Si aggiunga che il Soprintendente è, ai sensi delle più recenti disposizioni legislative, la figura apicale di una <> della struttura di massima dimensione - Dipartimento Regionale BB.CC.AA."
Codesta Amministrazione chiede inoltre se, nell'ipotesi in cui dovesse ricorrere il caso di ineleggibilità o incompatibilità descritto, al Soprintendente vada conferito altro incarico in diverso ambito territoriale e se lo stesso, per lo svolgimento della carica di assessore, debba richiedere di essere collocato in aspettativa.
. In ordine alla questione prospettata si rassegna quanto segue.
Ai sensi del 1° comma dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 - come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, e sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.r. 15 settembre 1997, n. 35 - "Il Presidente à nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio provinciale ed alla carica di Presidente della Provincia".
    l'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, al punto 1) del 1° comma, per quanto qui rileva, dispone che non sono eleggibili a consigliere provinciale "à i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali".
'ineleggibilità comminata dalla norma si riferisce a figura apicale dell'apparato burocratico amministrativo della Regione, o a figura a quella equiparabile, che, nel nuovo quadro della dirigenza delineato dalla L.r. 10/2000 è da intendersi riferito al dirigente generale, o ad esso equiparato, facendo riferimento alla funzione effettivamente svolta, in grado di ledere il bene tutelato dalla norma sull'ineleggibilità.
'ineleggibilità cui la norma regionale si riferisce non è, dunque, legata all'essere dirigente di prima o seconda fascia, quanto all'esplicazione della funzione - individuata per le sue oggettive caratteristiche - inerente l'incarico di dirigente generale (incarico che può essere assegnato tanto a dirigente di prima che di seconda fascia, come espressamente disposto dal 4° comma dell'art. 9 della L.r. 10/2000 ).
Ciò comporta che chi non svolge l'incarico di dirigente generale, o equiparato, non può essere ricompreso (ad eccezione ovviamente della riguardata ipotesi di Capo di Gabinetto) tra i soggetti destinatari della ineleggibilità di cui al citato punto 1) del 1° comma dell'art. 9 della L.r. 31/86, poiché le cause di ineleggibilità, in quanto limitative di un diritto fondamentale del cittadino costituzionalmente garantito (l'elettorato passivo), hanno carattere tassativo e non possono essere estese a situazioni non espressamente previste (cfr. Corte di Cassazione, 26 febbraio 1988, n. 2046). l divieto de quo dunque è da ritenere riferito esclusivamente ai soggetti che svolgono le funzioni di dirigenti di strutture di massima dimensione secondo l'art. 7 della L.r. 10/2000 e che, ai sensi dello stesso articolo, assumono la denominazione di segretario generale o dirigente generale o ispettore generale o avvocato generale.
Appare dunque escluso che nella previsione della norma regionale possa farsi rientrare il Soprintendente ai beni culturali e ambientali di che trattasi, in quanto lo stesso non riveste l'incarico di dirigente generale.
. Quanto al problema del collocamento in aspettativa del Soprintendente, si evidenzia che l'istituto è normato dagli artt. 18 e 20 della recente legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Dispone l'art. 18 della legge 30/2000 che gli amministratori locali (tra i quali rientrano gli assessori provinciali, ai sensi del precedente articolo 15), che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Si tratta di una facoltà rimessa alla libera scelta del dipendente in connessione anche con la possibilità di optare per l'indennità di funzione intera, se il lavoratore dipendente richiede l'aspettativa, o dimezzata, se l'aspettativa non è richiesta, nel qual caso, in virtù dell'art. 20 della L.r. 30/2000, i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata; gli stessi hanno inoltre diritto ad assentarsi dal lavoro per un massimo di 36 ore mensili, ed in entrambe le suddette ipotesi le assenze sono retribuite. Infine, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Nei termini il reso parere.

4.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso sarà inserito nella banca dati "FONS".





Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale