Pos. IV 162.2003.11

OGGETTO: Sanzioni amministrative.- Addizionale regionale ex art. 14 l.r. 4/2003.- Disciplina.-

ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento lavori pubblici
Servizio risorse idriche e regime delle acque
(Rif. nota n. 2124 del 6 giugno 2003)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata sono state poste all'attenzione dello scrivente talune problematiche relative alla disciplina dell'addizionale regionale che, in forza di quanto disposto dell'art. 14 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, integra la sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'art.219 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.
In particolare si chiede di conoscere se anche la suddetta addizionale sia soggetta al pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 689 del 1981 e da quale data decorra l'applicazione della richiamata disposizione istitutiva dell'addizionale regionale.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dall'art. 15 della stessa l.r. 4/2003 in materia di canoni per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico, si chiede se i canoni ivi stabiliti siano riferibili alle "grandi derivazioni", considerato che in relazione alle stesse le competenze non risulterebbero trasferite alla Regione siciliana.

2.- In relazione al primo quesito, relativo sostanzialmente all'individuazione della disciplina cui soggiace l'istituita addizionale regionale, si osserva che in diritto tributario risulta pacifico (cfr. Gaspare Falsitta, Manuale di diritto tributario, Padova, Cedam, 1999, Parte generale, p. 234) che nell'ipotesi di una addizionale si determina una "sovrapposizione integrale, senza varianti", in quanto si realizza non l'applicazione di due distinte imposte ad uno stesso presupposto, ma semplicementel'incremento, in termini percentuali o assoluti, di un certo tributo.
Ed anche con riferimento alla disposizione in esame, istitutiva di una sanzione pecuniaria, a somma fissa, accessoria ad una sanzione amministrativa, anch'essa pecuniaria, graduata tra un minimo ed un massimo, è dato riscontrare la sussistenza di una sovrapposizione.
Ed invero, premesso che già lessicalmente il termine "addizionale" ha il significato di "supplementare, che si aggiunge ad altra cosa", si osserva che l'addizionale regionale di cui è discorso non presuppone un autonomo accertamento dei fatti che integrano la fattispecie di illecito amministrativo. L'articolo 14 della l.r. 4/2003, prevede, infatti, soltanto una integrazione di una individuata sanzione amministrativa, nulla ulteriormente disponendo e specificando.
E dunque l'addizionale regionale in discorso - costituendo peraltro anch'essa, sotto il profilo tecnico-giuridico, una sanzione amministrativa, quale pena in senso tecnico, intesa a colpire il responsabile della violazione (cfr. Pasquale Cerbo, Le sanzioni amministrative, Giuffrè editore, 1999) - soggiace alla disciplina dettata in via generale dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, e, specificamente, alle prescrizioni recate, in tema di pagamento in misura ridotta, dall'art. 16 della stessa legge.
A tal proposito si osserva, in conformità a quanto ritenuto dalla Corte di cassazione (Sez. I, sentenza n. 2407 del 19 maggio 1989), che il richiamato articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, "trova applicazione anche quando si tratti di sanzione determinata in misura fissa". In tale ipotesi, il minimo ed il massimo edittale si identificano in detta misura fissa, e, pertanto, il pagamento ridotto deve essere commisurato ad un terzo del corrispondente importo.

Per quanto attiene al quesito relativo alla decorrenza dell'applicazione della disposizione in discorso, si osserva che, ai sensi del "principio di legalità" sancito dall'art. 1 della l. 689 del 1981, secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", indubbia appare la sussistenza di un principio di irretroattività, che esclude di poter dare applicazione alla disposizione regionale istitutiva dell'addizionale in ordine a tutte le violazioni compiute prima dell'entrata in vigore della stessa legge, e cioè, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 della medesima, dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, avvenuta in data 17 aprile 2003.
A nulla rileva agli indicati fini quanto disposto dal precedente articolo 141 della l.r 4/2003, attinente invero esclusivamente agli effetti della manovra ed alla relativa copertura finanziaria, ai cui fini contabili si prevede una applicazione con decorrenza retroattiva.

Infine circa la riferibilità delle disposizioni recate dall'articolo 15 della l.r. 4/2003 - che aggiungono due commi all'art. 8 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 - alle "grandi derivazioni di acque pubbliche", si osserva che, come peraltro rilevato da codesto Dipartimento, dette grandi derivazioni sono considerate dall'articolo 3 delle Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche, di cui al D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, e successive modifiche ed integrazioni, "grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14 lettere g) ed i) dello Statuto", e conseguentemente escluse, ai sensi del disposto dell'articolo 1 delle stesse Norme di attuazione dall'ambito di attribuzioni ascritte alla Regione siciliana.
Pertanto - tenuto altresì conto di quanto sancito dall'articolo 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo cui al trasferimento alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario, ove non già attribuiti alle stesse, si provvede "con le modalità previste dai rispettivi statuti", e cioè, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana, con apposite norme di attuazione determinate dalla Commissione paritetica - non si ritiene che le disposizioni recate in tema di determinazione dei canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche dall'art 15 della l.r. 4/2003 trovino applicazione in ordine a beni che non siano di competenza della Regione, ed in particolare, trattandosi di acque pubbliche - rientranti per ciò, ai sensi dell'art. 822 c.c., nella nozione di demanio - che non siano state ad essa assegnate in conformità alle previsioni delle Norme di attuazione statutaria in materia di demanio e patrimonio approvate con D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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