POS. V Prot._______________/165.03.11

OGGETTO: Enti regionali per il diritto allo studio universitario in Sicilia. Patrocinio legale.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica istruzione

PALERMO



Con nota 12/6/2003, prot. 1171/Serv. VIII, codesto Dipartimento, rappresentando che la l.r. 25 novembre 2002, n. 20 ha soppresso dal 1° gennaio 2003 le Opere universitarie, attribuendone le funzioni agli enti regionali per il diritto allo studio universitario, persone giuridiche di diritto pubblico, e che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha comunicato di non poter più curare il patrocinio legale dei nuovi enti, "atteso quanto espressamente previsto dal D.P.R.S. n. 80 del 28/2/1979" ha chiesto allo Scrivente di esprimere il proprio parere sulla questione, onde consentire al Dipartimento di emanare le conseguenti direttive agli enti regionali per il diritto allo studio universitario.

Con nota 9/7/03, prot. 12297 lo Scrivente richiedeva copia della corrispondenza citata in tale richiesta e l'indicazione delle soluzioni individuate da codesto Dipartimento, nonché dell'orientamento sulla questione medesima.

Con successiva nota 23 settembre 2003, prot. 1542/Serv. VIII codesto Dipartimento ha trasmesso la corrispondenza in questione e, rilevando che il patrocinio delle ex Opere universitarie era stato assicurato dall'Avvocatura dello Stato secondo le disposizioni del D.P.R. 6 aprile 1977, n. 217, anche dopo il trasferimento alla Regione delle attribuzioni in materia scolastica, compresa l'assistenza universitaria, operata con le norme di attuazione di cui al D.P.R. 15 maggio 1985, n. 246, ha osservato che la natura delle Opere universitarie, così come configurata dal Decreto interministeriale 23/1/1978, viene mantenuta dalla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, a termini dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di amministrazioni pubbliche non statali è ammesso previa autorizzazione normativa.

Il D.P.R. 6 aprile 1977, n. 217 recava, appunto, il conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio delle Opere universitarie.

Tale rappresentanza è stata assicurata dall'Avvocatura dello Stato anche a seguito del trasferimento alla Regione siciliana delle funzioni di assistenza universitaria, nonché dei beni delle OO.UU. e del relativo personale, operato dal D.P.R. 15 maggio 1985, n. 246, probabilmente in quanto tali enti, almeno formalmente nella denominazione, restavano individuati dal predetto DPR 217/1977.

La soppressione di tali enti ("Opere universitarie") determinata dalla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e l'istituzione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, ha fatto venir meno la rappresentanza e il patrocinio suddetti, dal momento che si tratta di enti regionali nuovi e formalmente diversi, con autonoma personalità giuridica, non correlata con quella della Regione siciliana, anch'essa ammessa al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato con D. lgs. 2 marzo 1948, n. 142.

In proposito, si osserva che, per le Aziende termali regionali, la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (Sez. lavoro, 6394 del 22/7/1996; 3576 del 5/4/1991; 6759 del 14/6/1991; 8821 del 13/8/1991) ha ritenuto che, avendo acquisito autonoma personalità giuridica, alle stesse non è più applicabile il D. lgs. 2 marzo 1948, n. 142, e che, quindi, non godono più del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Pertanto, salvo che venga adottato dallo Stato un atto che conferisca la rappresentanza e la difesa all'Avvocatura dello Stato degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, gli stessi, alla pari di tutti gli enti regionali dotati di personalità giuridica, dovranno provvedere autonomamente alle proprie esigenze difensive, eventualmente ricorrendo al patrocinio di legali esterni.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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