Pos.1   Prot. N. 172.03.11 



Oggetto: Concorso pubblico per titoli a 53 posti di dirigente del ruolo tecnico del bilancio. Utilizzazione graduatoria.




Allegati n...........................


                       
                      REGIONE SICILIANA  

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
Servizio gestione giuridica del personale regionale in servizio.
U.O. Reclutamento di personale, mobilità, l.s.u.
                                      PALERMO 




1 - Con nota 10-6-2003, n. 12339, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di ritenere ancora utilizzabile la graduatoria in oggetto per la copertura di due posti lasciati vacanti dai concorrenti yyyy e xxxx.
Viene riferito che il yyyy è stato assunto il 2-6-1997 e si è dimesso il giorno successivo; il xxxx, invece, assunto il 1.10.1996 , ha rinunciato alla nomina con telegramma 3-10-1996 cui è seguita una "formale istanza di dimissioni".
Gli stessi soggetti, sono stati dichiarati da codesta Amministrazione "decaduti" e non già dimissionari, con provvedimenti 7-10-1997, n. 4595 e 23-11-1996, n. 5775.

2. Ad avviso dello scrivente, la questione circa l'effettiva costituzione dei rapporti di lavoro in esame e, conseguentemente, dell' utilizzazione della graduatoria per i due posti in argomento, va valutata alla luce dell'art. 2, comma 2 e del correlato art. 36 del d.lgs. n. 29/1993, che nel riformare la struttura del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione riconducendolo al modello privatistico, costituisce legge di riforma economico-sociale applicabile anche alla Regione Siciliana (cfr. C.G.A., sez. giurisd., 25-9-2001, n. 463).
Orbene, il principio della contrattualizzazione (individuale e collettiva) del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. contenuta nell'art. 2 della legge n. 421/1992, attuato dal d.lgs. n. 29/1993 appare, appunto, di immediata applicazione non essendo condizionato né dalla preventiva adozione dei contratti collettivi (in tal senso confronta, in dottrina, Dell'Olio - Sassani, Amministrazioni pubbliche, lavoro, processo, ed Giuffrè, Milano 2000, pag. 38 ) né dalla preventiva adozione di norme regionali di recepimento; tanto più per il fatto che la Regione Siciliana non ha mai legiferato in materia di modalità di costituzione del rapporto di impiego, richiamandosi alle norme di cui al testo unico degli impiegati civili dello stato.

Sembra, pertanto, che anche in Sicilia, già a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. N. 29/1993 e prima del suo formale recepimento avvenuto con la l. r. n. 10/2000, la costituzione del rapporto di impiego non fosse direttamente collegabile al provvedimento unilaterale di nomina, ma alla stipula di un contratto individuale (cfr. in genere, sulla sostituzione del contratto individuale al provvedimento di nomina, TAR Calabria, 26-10-1999, n. 1150; TAR Toscana, I, 20-7-1999, n. 707; TAR Lombardia, II, 11-10-2000, n. 5944).
Ora, se per quanto riguarda il candidato xxxx, appare comunque sufficiente ad escludere la costituzione del rapporto di impiego con l'Amministrazione regionale l'espressa rinunzia formulata per via telegrafica ancorché seguita da una lettera di dimissioni, la mancata stipula di un contratto individuale determinata dall' l'immediatezza delle "dimissioni" appare circostanza sufficiente ad escludere la concreta ed effettiva costituzione del rapporto di lavoro anche col yyyy.
   

Del resto, va segnalato come la Corte dei conti, sez. giurisd. della Toscana, con sentenza 22-05-1996, n. 288, abbia ritenuto che " tra i requisiti essenziali e necessari al fine dell'indi-viduazione della posizione di dipendente pubblico è ricompreso, oltre alla validità ed efficacia del relativo atto di nomina anche il concreto svolgimento con pienezza di funzioni, delle attività connesse con la qualifica ricoperta", circostanza che, nella fattispecie non è dato ravvisare.(cfr.Riv. corte conti, 1996, fasc. 3, pag.196).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.






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