Pos. 1   Prot. N. /173.03.11 



Oggetto: Opere pubbliche. Applicazione artt.17 e 18 L.n. 64/74.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
dei Lavori Pubblici
Dipartimento Lavori Pubblici

P A L E R M O







1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente circa l'applicazione degli artt. 17 e 18 della L.n. 64/74 alle attività di costruzione di nuove infrastrutture stradali ed autostradali di prossima realizzazione, in Sicilia, ad opera dell'ANAS.
La richiesta si fonda sulle osservazioni sollevate dall'ANAS, nella nota n. 19904 del 15/05/03, circa la presunta erronea applicazione delle summenzionate disposizioni alle opere in corso di realizzazione o di prossimo appalto da parte della stessa Società, che determinerebbe, sostanzialmente, una disparità di procedura, rispetto alle opere da realizzarsi da parte delle FF.SS., dichiarate esenti dalla procedura prescritta dai citati artt. 17 e 18, per espressa previsione legislativa in tal senso (art. 17, ultimo comma e art. 18, secondo comma). Tale esenzione andrebbe estesa, si legge nella suddetta nota, anche alle opere dell'ANAS, sulla scorta delle considerazioni espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nella seduta del 24/01/95, circa l'assimilazione della disciplina da applicare alle opere di pertinenza delle due diverse Società.


2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Necessita innanzitutto qualche precisazione circa il contenuto del più volte citato parere del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Nella summenzionata nota dell'ANAS si legge che "secondo il citato parere, la Società FF.SS. resterebbe esclusa, a seguito della modifica del proprio regime patrimoniale, dagli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 della L. 64/74 per sola similitudine con le opere realizzate dall'ANAS."
Invero il Consiglio intendeva, nelle proprie considerazioni, assimilare sì le opere eseguite dall'ANAS e dalle Ferrovie dello Stato, ma al solo fine di affermare che sia le une che le altre rivestono la qualità di grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale e, come tali, rimangono, pertanto, assoggettate alla vigilanza e alle autorizzazioni, di cui alla L.n. 64/74, di competenza degli organi statali, pur essendo mutata la veste giuridica delle suddette aziende.
In particolare veniva evidenziato che, per quanto riguarda l'ANAS, l'avvenuta trasformazione in Ente nazionale per le strade, per effetto del d.lgs. n. 143/94, non ha introdotto, peraltro, alcuna novità circa il regime di proprietà delle opere, rimanendo le stesse nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Diverso è, invece, il regime della proprietà delle opere delle FF.SS., che trasformatesi in società per azioni - per effetto della delibera CIPE 12 agosto 1992 - è divenuta anche proprietaria delle opere necessarie all'esercizio del servizio ferroviario pubblico.
Ciononostante - condividendo sul punto quanto riportato in proposito dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici - è da ritenere che le opere ferroviarie debbano comunque considerarsi opere di interesse statale, e ciò sia "sulla base di una più ampia interpretazione dell'art. 88 del D.P.R. 616/77", secondo cui "sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti ...le costruzioni ferroviarie non metropolitane", che - per quanto riguarda la Regione Sicilia - ai sensi del disposto di cui all'art 3 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano, il quale comprende, tra le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale anche "le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee metropolitane".
Concludeva, pertanto, il Consiglio affermando che "è da ritenere che le opere relative alle infrastrutture ferroviarie,..., siano comunque da considerarsi opere di interesse statale e che quindi valgano per esse le stesse considerazioni già espresse per le opere stradali dell'ANAS".
"Per quanto concerne le opere eseguite dalle F.S., trasformata in società per azioni..., devono intendersi conseguentemente abrogate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art.17 ed al secondo comma dell'art.18 della L.n. 64/74".
E' evidente dunque la diversa conclusione, in ordine all'applicazione della L. n. 64/74, cui è pervenuto il Consiglio rispetto a quella paventata dall'ANAS nella nota citata: la Società FF.SS. non resterebbe dunque "esclusa" dagli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 della L.n. 64/74, bensì assoggettata agli stessi per "similitudine" con le opere realizzate dall'ANAS (in questo senso il Consiglio ritiene di dover considerare abrogate le due disposizioni che esentavano le FF.SS. dall'osservanza di quegli adempimenti).
L'intendimento del Consiglio risulta, peraltro, oggi confermato dalle nuove disposizioni legislative in materia contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", entrato in vigore il 30 giugno 2003, in cui è confluita anche la disciplina già contenuta nella legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni; in particolare il Capo IV della parte II reca "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", e gli articoli in esso presenti riproducono le disposizioni normative già contenute negli articoli di cui al titolo II della L. n. 64/74 apportandovi, tuttavia, talune modifiche; infine, risultano modificate tutte le disposizioni concernenti l'individuazione degli organi competenti ad esercitare le predette funzioni di vigilanza (indicando ora esclusivamente il " competente ufficio tecnico della regione"). Ma ciò che più rileva, ai fini della questione posta, è l'omessa riproposizione - nella formulazione degli artt. 93 e 94(L), che sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 17, 19, e 18 della L.n. 64/74 - di quella esclusione dagli adempimenti di cui agli artt.17 e 18, prevista dalla previgente normativa in favore dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
In altri termini, con il nuovo dettato normativo il legislatore nazionale ha sostanzialmente abrogato le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 17 ed al secondo comma dell'art. 18 della legge n. 64/74, negli stessi termini espressi, già in via interpretativa, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel più volte citato parere del 1995.
Conseguentemente, sia le opere eseguite dall'ANAS che quelle di pertinenza delle Ferrovie dello Stato rimangono assoggettate alla vigilanza e alle autorizzazioni, di cui agli artt. 93 e 94(L) del D.P.R. n. 380/2001, di competenza, ora degli uffici tecnici regionali.
Per quanto concerne, infine, la disciplina regionale in materia sismica non può non rilevarsi che il legislatore è intervenuto, per una modifica della disciplina recata dalla L.n. 64/74, solo di recente, con l'art. 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, rubricato "prevenzione rischio sismico". Il comma 1 reca, in particolare, una deroga al divieto di iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione, prevista ai sensi dell'art. 18 della L.n. 64/74 (oggi sostituito dall'art. 94 del D.P.R. n. 380 /01).
Deve ritenersi che tale deroga - in quanto consentita dallo stesso legislatore statale (art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), "al fine di snellire le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 - possa estendersi, anche alle opere di interesse statale da eseguirsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, quali sono - per quanto attiene l'aspetto che qui interessa - quelle di pertinenza dell'ANAS e delle FF.SS.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.


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Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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