Pos.1   Prot. N. /177.03.11 



Oggetto: Art. 17 l.r. 4/03. Oneri di concessione relativi a pratiche di sanatoria edilizia.




Allegati n...........................




Assessorato regionale del
Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento regionale Urbanistica
Area Affari generali e comuni

PALERMO



1. Con la nota cui si risponde si sottopongono all'esame dello Scrivente taluni quesiti scaturenti da problematiche interpretative relative alle disposizioni dettate dall'art. 17, comma 8, della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003.
Stante la diversa disciplina dettata dal legislatore per il computo degli oneri concessori, a seconda che le istanze siano state presentate ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i quesiti riguardano distintamente le due diverse regolamentazioni.
A) In ordine alle istanze presentate ai sensi dell'art. 39 della l.n. 724/94:
1) poiché il citato comma 8 della l.r. n. 4/03 indica, quali oneri concessori da versare, "quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge", si chiede di conoscere se i Comuni debbano dunque attenersi al dato testuale della norma, considerando gli oneri vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 4/03, ovvero se debbano anche operare sugli stessi la riduzione del 50%, in applicazione della previsione di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 34/96 (aumentati degli interessi del 10% secondo quanto previsto dal successivo comma).
La seconda ipotesi scaturisce dalla mancata esplicita abrogazione del citato art. 1 della l.r. n. 34/96.

2) Il secondo quesito, sempre concernente le suddette istanze di sanatoria, riguarda invece l'individuazione delle procedure da adottare per rendere "attuali" le somme relative agli oneri concessori già versati, ai fini della detrazione delle stesse.


B) Relativamente, invece, alle istanze di sanatoria ex art. 31 della l.n. 47/85, il comma 8 dell'art. 17 della l.r. n. 4/03, stabilisce che "il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli oneri di concessione comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute".
Al riguardo si chiede di conoscere :
1) da quale data debbano essere applicati gli interessi legali sulle somme dovute;
2) se le "somme dovute" debbano essere individuate (ai soli fini del calcolo degli interessi legali) con riferimento alla data di pubblicazione della legge regionale n. 37/85, così come previsto dall'art. 27 della stessa (e, per quanto riguarda le ipotesi regolate dal comma 10 dell'art. 39 della l.n. 724/94, con riferimento alla data del 30 giugno 1989, così come previsto dalla norma medesima), ovvero con riferimento alla data dell'avvenuta notifica da parte del Comune della richiesta degli oneri concessori, ovvero ancora con riferimento alla data di presentazione della domanda di sanatoria.


C) Infine, viene messo in rilievo il disposto di cui al comma 5 dello stesso art. 17 della l.r. n. 4/03 - che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie (di cui all'art 50, lett. b) e c), della l.r. 27 dicembre 1978, n.71), per tutte le istanze di sanatoria, nell'ipotesi di "ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti" - al fine di stabilire se debbano applicarsi solo alle richieste di pagamento degli oneri concessori notificate o da notificarsi successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 4/03.


2. Sulle questioni si osserva quanto segue.

A) Istanze di sanatoria presentate ai sensi dell'art. 39 della l.n. 724/94.

1) Con riguardo al primo quesito posto lo Scrivente ritiene di dover condividere l'avviso espresso da codesto Dipartimento, secondo cui la formulazione dell'ottavo comma dell'art. 17 della l.r. n. 4/03, sembra escludere la possibilità di applicazione della riduzione del 50% per il fatto stesso che la medesima non sia stata espressamente prevista, così come risultava invece nella previgente normativa, contenuta nell'art. 1 della legge regionale n. 34 del 18 maggio 1996.
In altri termini la disposizione di cui al comma 8 del citato art. 17 risulta incompatibile con il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della l.r. n. 34/96, che disciplinavano anch'essi gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sui costi di costruzione (comma 1), nonché gli interessi dovuti nell'ipotesi di mancato pagamento degli oneri concessori, ai sensi del comma 10 dell'art. 39 della l. n. 724/94 (comma 2), relativi alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi dell'art. 39 della l. n. 724/94.
La nuova disciplina in tema di oneri concessori dovuti per le istanze presentate ai sensi della medesima legge n. 724/94, non reca, infatti, alcun riferimento esplicito né alla riduzione del 50%, né alla maggiorazione dell'interesse del 10% annuo sulle somme dovute e non corrisposte.

2) Con riguardo all' "attualizzazione delle somme già versate", che costituiscono oggetto di detrazione, si condivide l'avviso di codesto Dipartimento, secondo cui in mancanza di una specifica regolamentazione disposta dalla medesima legge occorrerà fare riferimento agli indici ISTAT relativi all'aumento annuale del costo della vita.
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B) Con riferimento alla disciplina dettata per le istanze di sanatoria ex art. 31 della l.n. 47/85, si osserva quanto segue.

1) Circa la data cui fare riferimento ai fini del calcolo degli "interessi legali sulle somme dovute" non si condivide l'avviso di codesto Dipartimento secondo cui gli stessi decorrerebbero dalla "data di notifica da parte del Comune agli istanti della determinazione sia dell'importo dell'oblazione sia dagli oneri concessori dovuti".
Sul punto lo Scrivente ritiene di dover condividere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 9882 del 9 febbraio 1989 (allegato in copia alla richiesta di codesto Dipartimento), con specifico riferimento all'aspetto "degli interessi dovuti, come effetto dell'erroneo calcolo dell'oblazione in sede di autoliquidazione".
L'ipotesi che viene a configurarsi è, infatti, quella di un pagamento ritardato di una parte dell'oblazione stessa, rispetto al momento in cui sarebbe dovuto avvenire.
E, come si legge nel citato parere, non v'è dubbio "che con il presentare la domanda di sanatoria il richiedente abbia contratto (sia pur subordinatamente al suo accoglimento a alla sua ammissibilità) una obbligazione pecuniaria corrispondente alla misura di legge. Il fatto che egli fosse chiamato ad "autoliquidarla", sulla base di certi parametri, attiene evidentemente alle modalità di assolvimento del debito, ma non al suo ammontare. Né potrebbe d'altronde ammettersi che un errore (non necessariamente involontario e non necessariamente di modesta entità) possa non comportare le conseguenze di qualsiasi ritardo nell'assolvimento di un debito pecuniario".
Conseguentemente la decorrenza , anche ad avviso della Scrivente, deve essere fissata "con riguardo al giorno in cui egli ha presentato la domanda di sanatoria, perché è appunto in tale giorno che l'obbligazione deve considerarsi insorta ed è in tale giorno che, senza l'erroneità del calcolo autoliquidativo, egli avrebbe dovuto pagare le somme a conguaglio determinate successivamente dal Sindaco".

2) In ordine all'individuazione delle "somme dovute" (ai soli fini del calcolo dei summenzionati interessi legali) codesto Dipartimento è dell'avviso che - pur dovendosi fare riferimento agli oneri concessori descritti dall'art. 27 della l.r. n. 37/85 - la data sia, tuttavia, quella di pubblicazione della l.n. 47/85 (ovvero il 02 agosto 1985) e non già quello di pubblicazione della l.r. n. 37/85 (il 17 agosto 1985), in quanto l'art. 27 della l.r. n. 37/85 è norma sostitutiva dell'art. 37 della l.n. 47/85.
Sul punto quest'Ufficio ritiene, invece, debba farsi riferimento agli oneri concessori ex art. 27 della l.r. n. 37/85 (e dunque alla data di pubblicazione di quest'ultima), con cui si è disposta l'applicazione nella Regione siciliana della l.n. 47/85, con "sostituzioni, modifiche ed integrazioni" (v. art. 1, l.r. n. 37/85).
Invero l'art. 27 della l.r. n. 37/85, comportando una sostituzione dell'art. 37 della l.n. 47/85, dà luogo ad una modifica ex nunc del corrispondente articolo della l.n. 47/85.
Conseguentemente gli oneri concessori in relazione ai quali individuare "le somme dovute", su cui calcolare gli interessi legali ai sensi dell'art. 17, comma 8, della l.r. n. 4/03, saranno quelli vigenti alla data del 17 agosto 1985.

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C) Infine, circa le sanzioni pecuniarie previste dal comma 5 dell'art. 17 della l.r. n. 4/03, per le ipotesi di "ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti" (in relazione a tutte le istanze di sanatoria, sia ex lege n. 47/85 che ex lege n. 724/94) - non essendo prevista alcuna efficacia retroattiva della norma medesima - va da sé che le sanzioni de quibus non possono che trovare applicazione solo in relazione a quelle richieste di pagamento degli oneri concessori la cui notifica sia successiva alla data di entrata in vigore della l.r. n. 4 del 2003.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente .


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Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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