POS. V Prot._______________/179bis.11.03

OGGETTO: Opere in zone soggette a vincolo paesaggistico. Provvedimento sovrintendentizio. Art. 111 lr 4/2003. Condizioni di applicabilità.






ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed E.P.
PALERMO





1. Con nota prot. 10/Ufficio di staff del 2 agosto 2003, pervenuta allo Scrivente il 16 agosto 2003, codesto Dipartimento, preso atto del parere dello Scrivente n. 179 del 2003 reso con nota prot. 13146 del 28 luglio 2003 su richiesta formulata da codesto Dipartimento con nota prot. n.2024/Serv. Tutela e acquisizioni del 26 giugno 2003, ha rappresentato allo Scrivente che la soluzione adottata in tale parere determinerebbe una sperequazione tra i soggetti che, decorsi i termini di cui all'art. 111 l.r. 4/2003 senza che le Soprintendenze adottino un provvedimento esplicito decidano di richiedere l'autorizzazione all'Assessorato, a termini del secondo comma del citato art. 111 l.r. 4/2003 e quelli che, in dipendenza del silenzio serbato dalle medesime Soprintendenze, scelgano di ricorrere in via gerarchica.

Pertanto codesto Dipartimento chiede se sussistano altre possibili interpretazioni del menzionato art. 111 l.r. 4/2003 che possano esser idonee a contemperare, in una più ampia lettura della norma, l'inquadramento giuridico delle fattispecie procedimentali con le menzionate esigenze equitative.




2. L'art.111 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4, così dispone:
"1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesaggistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle Soprintendenze entro il termine perentorio di novanta giorni.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1, nei successivi trenta giorni, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che si pronuncia attraverso un commissario ad acta. Trascorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta il parere si intende reso in senso favorevole".

Con il parere n. 179/2003 lo Scrivente, interpellato sulla possibilità di utilizzare il procedimento semplificativo per le autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico in dipendenza di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso gerarchico, di una rejezione di provvedimento Soprintendentizio rispetto al quale era sopravvenuta la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 aveva osservato, con riferimento all'art. 111 di tale legge, che
"L'esame esegetico della norma, a ben vedere, fornisce indicazioni utili a delimitare con certezza il suo ambito applicativo.
L'art.111, l.r. cit., infatti, si occupa delle "autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico", in ordine alle quali, in un'ottica di semplificazione e di accelerazione dell'azione amministrativa, detta un nuovo modello procedimentale.
L'obiettivo del legislatore è chiaramente quello di disciplinare procedimenti per l'emanazione di atti, le autorizzazioni, che per loro natura, sono provvedimenti ampliativi delle facoltà del privato, emanati dall'amministrazione su istanza dello stesso privato interessato.
Sembra, dunque, implicito che l'art.111, l.r. cit., abbia avuto di mira esclusivamente procedimenti autorizzatori che si inquadrano nell'ambito dell'attività di amministrazione attiva della P.A.
Diversa è la natura dei procedimenti amministrativi c.d. di secondo grado che hanno carattere giustiziale, attuandosi con gli stessi, da parte della stessa amministrazione, la tutela in via amministrativa su ricorso degli interessati, onde la relativa materia rientra nel quadro dei procedimenti amministrativi di riesame".


Tuttavia, alla luce delle problematiche oggi rappresentate da codesto Dipartimento, è possibile individuare una diversa esegesi della norma che possa evitare la discrasia applicativa segnalata.

La norma in questione, infatti, nello stabilire lo spatium deliberandi di 90 giorni assegnato alle Soprintendenze, non indica espressamente, come atto propulsivo, la specifica istanza dell'interessato tendente ad ottenere il provvedimento ampliativo.

Pertanto sembra possibile un'interpretazione della norma, alla luce anche del disposto dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel senso che anche il rinvio per il riesame, disposto a seguito di annullamento su ricorso, faccia insorgere l'obbligo giuridico di provvedere, dal momento che tale rinvio determina la necessità di iniziare d'ufficio il procedimento di riesame.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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