POS. II Prot._______________/182.03.11

OGGETTO: Costituzione uffici periferici della Direzione pesca ex art. 156 L.r. 32/2000.


Assessorato Regionale Cooperazione
Commercio Artigianato e Pesca
- Dipartimento Pesca


e, p. c. Presidenza della Regione
Segreteria Generale

LORO SEDI



1. Con nota n. 988 del 24 giugno 2003, codesto Assessorato pone dei quesiti allo Scrivente in ordine all'art. 156 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che al 1° comma dispone: " L'Assessore regionale per la cooperazione , il commercio, l'artigianato e la pesca, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce con decreto presso le Capitanerie di porto della Sicilia uffici decentrati della Direzione pesca e ne determina con il predetto decreto i compiti e le rispettive dotazioni organiche ".
Con un primo quesito, si chiede di conoscere se la dizione " presso le Capitanerie di porto della Sicilia " possa essere intesa in senso lato, e cioè come istituzione degli uffici de quibus nello stesso comune in cui hanno sede le Capitanerie, ovvero, in base ad un'interpretazione restrittiva, negli stessi locali in cui sono allocate le dette Capitanerie. In quest'ultima ipotesi, però, il Comando Generale delle capitanerie di porto , con nota 13 maggio 2002, n. 82/30884, ha rappresentato l'impossibilità di destinare parte dei locali delle capitanerie all'allocazione degli uffici periferici della pesca, stante la precaria situazione, a volte minimale, delle strutture logistiche di riferimento.
La seconda questione posta nasce da talune perplessità e critiche, esternate dalla Direzione Generale della pesca del Ministero delle Politiche agricole e forestali, la quale avanza " dubbi sulla fondatezza giuridica dell'iniziativa regionale volta ad istituire propri uffici periferici autonomi " in relazione alle Norme di attuazione dello statuto per la regione siciliana in materia di pesca marittima, contenute nel D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, che, all'art. 4, prevedono l'esercizio delle attribuzioni nella materia considerata attraverso l' "avvalimento" delle capitanerie di porto e degli uffici da queste dipendenti; " coerentemente con tale ratio ", prosegue la Direzione ministeriale, " anche l'art. 105 del D.lgs. n. 112/1998 prevede l'avvalimento delle capitanerie di porto da parte, in questo caso, della generalità delle Regioni, quale mezzo istituzionale di svolgimento di compiti amministrativi in materia di pesca marittima ".
In virtù di ciò la Direzione ministeriale ritiene che nel caso di istituzione di nuovi uffici, in presenza dell'istituto dell'avvalimento, la Regione siciliana verrebbe meno ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
Si lamenta anche il rischio di commistione tra organismi militari e civili, qualora si procedesse ad insediare gli uffici regionali presso le sedi delle capitanerie di porto, e si evidenzia la necessità di particolare tutela, legata ad esigenze di carattere militare e di polizia giudiziaria, che rappresenterebbero dei limiti all'esercizio delle funzioni in materia di pesca da parte della Regione, espressamente considerate all'art. 3 del decreto 913/1975.

2. In ordine al primo quesito si espone quanto segue. Dalla lettura della norma di che trattasi, sembra evincersi chiaramente che il legislatore regionale ha inteso allocare gli uffici periferici della Direzione regionale della pesca negli stessi locali delle capitanerie di porto. Una siffatta previsione non può, in generale, prescindere da una collaborazione e disponibilità da parte dei competenti organi ministeriali ( già espressamente disattesa ), poiché ciò comporta indubbiamente un aggravio dell'organizzazione logistica delle capitanerie, né può essere sottostimata l'esigenza di tutela delle competenze di carattere militare e di polizia giudiziaria manifestata nella nota ministeriale del 25 marzo 2002.

3. In ordine al secondo quesito, va asserito che l'istituto dell'avvalimento - che non incide sulla titolarità delle competenze - costituisce una figura organizzatoria che comporta l'assunzione funzionale di un ufficio di un ente ( nell'ipotesi in discorso, dello Stato ) nella organizzazione di un altro ( nel caso che ci occupa, della Regione ); in buona sostanza, in forza dell'avvalimento l'ufficio locale o periferico statale si pone in una posizione di dipendenza funzionale dalla Regione ( cfr. Gizzi, Manuale di diritto regionale, Milano, Giuffrè, 1976, pag. 501 ), agendo come ufficio della stessa e restando soggetto, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni rientranti nella competenza regionale, ai poteri di direzione e controllo degli organi regionali.
Nell'ipotesi dell'avvalimento, quindi, si realizza la formula organizzatoria della codipendenza di un ufficio da più enti, che si presenta, come codipendenza funzionale dallo Stato e dalla Regione e dipendenza organica esclusivamente dallo Stato. A tale potere di avvalimento, o, per meglio dire, posizione di direzione, ineriscono facoltà di propulsione, di coordinazione, di indirizzo e di controllo, che trovano il loro fondamento nel rapporto funzionale ed organizzatorio che ricomprende e lega l'ufficio subordinato di cui ci si avvale e l'amministrazione a ciò abilitata. Quest'ultima ha un potere di direttiva che comporta un vincolo di comportamento per l'autorità subordinata, la quale è tenuta ad un giudizio di adattamento al caso concreto, quando è chiamata a provvedere.
Premesse le superiori considerazioni di carattere generale sull'istituto dell'avvalimento, va asserito che le Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima, contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, n. 913, all'art. 1 dispongono che " La Regione siciliana esercita le attribuzioni del Ministero della marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14, letteraa l), dello Statuto speciale della Regione siciliana ed in conformità al presente decreto," e all'art. 4 che " L'amministrazione regionale nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti si avvale delle Capitanerie di porto e degli uffici da queste dipendenti ".
Dalla lettura delle due norme surriportate l'utilizzo della formula organizzatoria dell'avvalimento è configurato in maniera esclusiva, poiché si dispone seccamente l'esercizio delle attribuzioni in materia di pesca " in conformità al presente decreto ".
Ne consegue, allora, che l'esercizio di quelle attribuzioni per essere conforme alla legge attuativa deve essere svolto avvalendosi delle capitanerie di porto.
Va a tal punto anche osservato che nelle norme di attuazione dello Statuto in materia di pesca non è contenuta alcuna possibilità di esercizio delle attribuzioni alternativa all'istituto dell'avvalimento, come è invece rinvenibile in altre norme di attuazione dello Statuto - ad esempio quelle in materia finanziaria ( art. 8 D.P.R. 1074/1965 ) - che espressamente contengono una formula che lascia alla Regione la " facoltà " di avvalersi di uffici periferici statali " fino a quando non sarà diversamente disposto ".
Va infine rilevato che la facoltà di avvalersi delle capitanerie di porto non risulta limitata a particolari ipotesi o a determinati settori di attività, bensì esercitatile, ai sensi dell'art. 20 St., in relazione a tutte le funzioni, esecutive ed amministrative, spettanti alla Regione in relazione a tutte le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto.
Alla luce delle considerazioni svolte appaiono legittimi i dubbi sollevati dalla Direzione ministeriale sulla fondatezza giuridica dell'istituzione degli uffici periferici della Direzione pesca, di cui all'art. 156 della L.r. 32/2000, in relazione al D.P.R. 913/75.
Al riguardo è appena il caso di ricordare che nel sistema di gerarchia delle fonti legislative le norme di attuazione dello Statuto sono sovraordinate rispetto alla legge regionale e, di conseguenza, una modifica del contenuto della fonte superiore richiede il particolare procedimento legislativo rinforzato di cui all'art. 43 dello Statuto.
Copia del presente parere viene trasmesso alla Segreteria generale cui, ai sensi del disposto dell'art. 7 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento del Governo e dell' amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, risulta ascritta la competenza in materia di " organizzazione amministrativa generale " e di " direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento ", rappresentando fin d'ora la piena disponibilità dello scrivente per successivi approfondimenti della problematica de qua alla luce delle eventuali competenti osservazioni di codesto Generale Ufficio.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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