Pos. IV 190.2003.11

OGGETTO: Energia.- Costruzione ed esercizio parchi eolici.- Autorizzazione.

ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento lavori pubblici
(Rif. nota n. 2598 del 27.6.2003)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA

ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE

ASSESSORATO REGIONALE
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata - che in copia viene trasmessa ai rami di Amministrazione che leggono per conoscenza - nel rassegnare che un numero sempre crescente di istanze volte all'ottenimento dei provvedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 111 e 113 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, concernenti costruzione e modifica di linee elettriche, pervengono al richiedente Dipartimento, e dopo avere effettuato una succinta ricognizione della normativa in materia, è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio circa la necessità di una autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica in assenza di un piano energetico regionale, ed in ordine all'individuazione dell'autorità competente al relativo rilascio.
Si chiede inoltre di sapere se l'Assessorato regionale dei lavori pubblici possa emanare i provvedimenti di competenza, relativi alla trasmissione dell'energia elettrica, anche in assenza di una autorizzazione alla generazione della energia stessa.

2.- Ai fini della soluzione della problematica proposta appare opportuno, preliminarmente, ribadire le considerazioni già formulate dallo scrivente in occasione di una consulenza di recente resa, con nota prot. 9630/97.2003.11 del 29 maggio 2003, all'Assessorato regionale dell'industria in ordine ad una questione relativa alla titolarità di talune competenze amministrative disciplinate dal D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 aprile 2002, n. 55, in relazione alla costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, ed agli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché alle opere connesse ed alle infrastrutture indispensabili per l'esercizio degli stessi.
In tale occasione si è affermato che non contestata appare la competenza legislativa della Regione siciliana in ordine agli impianti elettrici - in quanto pacificamente considerati rientrare nella materia dell'industria, puntualmente riguardata dall'articolo 14, lett. d), dello Statuto speciale - e, in ossequio al principio del parallelismo tra potestà legislativa e potestà amministrativa sancito dall'articolo 20, comma 1, primo periodo, dello Statuto, la ricomprensione tra le attribuzioni regionali dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia.
L'esercizio di ogni funzione amministrativa in materia, dunque, tra cui ovviamente è dato comprendere anche il rilascio della autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione dell'energia elettrica cui ha riguardo il D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, appare di competenza della Regione, e nel suo ambito - in ragione dell'assetto amministrativo datosi e della previsione recata dall'art. 21 della l.r. 10 aprile 1978, n. 2, e di cui all'art. 11 del T. U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che espressamente dispone che "le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia per effetto della presente legge"- dell'Assessorato regionale dell'industria.

Ciò premesso si osserva, con particolare riguardo al quesito proposto concernente in buona sostanza le centrali eoliche, che dette installazioni coinvolgono competenze attinenti all'urbanistica, all'uso del territorio ed alla salvaguardia dei beni ambientali, e pertanto si ritiene di dover estendere il presente parere, per una opportuna conoscenza, anche ai rami di Amministrazione competenti in relazione alle diverse materie coinvolte.

Si ritiene altresì di dovere segnalare che, ai sensi dell'Accordo 5 settembre 2002 stipulato tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica, i criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - da utilizzare, in particolare, al fine di verificare la maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di centrali elettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico nazionale - risultano fissati nei termini di cui all'allegato sub A, parte integrante del sancito accordo.
E pertanto a detti criteri, fissati, nel rispetto del principio di leale cooperazione, in modo omogeneo a livello nazionale allo scopo di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze, che dovrà operarsi riferimento nell'esercizio dell'attività amministrativa di competenza.

3.- Ciò, in via generale, considerato - e risolto quindi il quesito concernente l'individuazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica, identificata nell'Assessorato regionale dell'industria - si osserva che, pur essendo auspicabile una preventiva pianificazione a livello regionale, oltrechè comunale, atta a garantire una ragionata utilizzazione del territorio nel rispetto di un razionale sfruttamento delle risorse e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, non sembra che gli insediamenti di centrali elettriche, nella specie eoliche, possano subordinarsi alla sussistenza di un piano energetico regionale.
Ed invero in dipendenza della apertura del mercato elettrico alla concorrenza, sancita, in attuazione della direttiva 96/92/CE, dal D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, la generazione e la vendita di energia elettrica, ancorchè soggetta ad autorizzazione, è libera, e l'eventuale diniego può essere fondato su motivi obiettivi e non discriminatori individuati sulla base di criteri e procedure a priori individuate.
La compatibilità con gli strumenti di pianificazione generali e settoriali esistenti costituisce dunque certamente un presupposto per il relativo rilascio, purchè, ovviamente, detti strumenti sussistano, non potendosi viceversa imputare all'attività di impresa l'inerzia della amministrazione nella predisposizione dei propri, peraltro eventuali in quanto non coattivamente imposti, strumenti programmatori.

Per quanto attiene all'ulteriore quesito relativo alla possibilità di emanare i provvedimenti di competenza in assenza di una previa autorizzazione alla produzione dell'energia, si osserva che ben può ipotizzarsi il rilascio di un provvedimento condizionato, quanto alla sua efficacia ed esecutività, all'emanazione dell'ulteriore provvedimento di autorizzazione di competenza di altro ramo di amministrazione.
La già avvenuta generazione dell'energia costituisce invero presupposto indefettibile per potere procedere alla trasmissione, distribuzione e fornitura della medesima, ma la mancata previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni alla costruzione degli impianti di trasporto, o vettoriamento, potrebbe rendere assolutamente inutile la produzione stessa, dovendosi dunque invero acquisirsi tutti i permessi, nulla-osta ed autorizzazioni che consentono di porre in essere le varie fasi, verticalmente connesse, in cui l'organizzazione dell'industria elettrica si distingue.


Quanto considerato fatta salva la dovuta acquisizione della valutazione di impatto ambientale (cfr. art. 91, l.r. 3 maggio 2001, n. 6) e dei provvedimenti di competenza rispettivamente delle sovrintendenze e dei comuni interessati, tra i quali particolare rilievo assume la prescritta concessione edilizia.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale