Pos. 4  Prot. N. /193.03.11 



Oggetto: Commissioni provinciali determinazione indennità di espropriazione. Rinnovo. Art. 41 DPR 327/01.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione

Segreteria generale
Servizio I -
U.O. Servizio Ispettivo- Nomine e designazioni


Palermo






1.Con la suindicata nota codesta Segreteria Generale chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso in ordine alla concreta applicazione dell'art.41 del D.P.R. 327/2001 che disciplina le Commissioni provinciali competenti alla determinazione del valore agricolo.
Il primo quesito viene posto con riferimento alla presidenza delle precitate Commissioni, atteso che con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è stata disposta l'applicazione, nell'ordinamento regionale, delle disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 (entrato in vigore il 30 giugno 2003 ), e che in particolare l'art.41 del citato decreto prevede che le Commissioni in argomento debbano essere presiedute dal Presidente della Provincia o suo delegato.
Quanto soprariferito pone un problema di adeguamento nella composizione delle Commissioni, che, ai sensi della previgente normativa regionale ( art. 3 della legge regionale 10 agosto 1978, n.35 ), erano presiedute da un dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale nominato dal Presidente della Regione, e si chiede l'avviso dello Scrivente in ordine al tipo di provvedimento da emanarsi.
Considerato che la composizione dell'organo è mutata solo riguardo alla figura del presidente codesta Segreteria generale chiede se sia necessario un provvedimento di rinnovo dei detti organi con sostituzione di tutti i componenti o con eventuale riconferma dei componenti già nominati che non esercitano le funzioni di presidente, ovvero se con decreto presidenziale sia possibile "dare atto", per ciascuna Commissione, che il dirigente regionale previsto dall'art.3 della l.r.35/78 cit. cessa dalla carica di presidente della Commissione e che la stessa viene presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato.
Si chiede, altresì, se nelle more della nomina dei Presidenti le Commissioni possano continuare validamente a riunirsi.

2. Circa il primo quesito va evidenziato, in generale, che per i componenti di organi collegiali nominati ratione officii, la cui scelta è predeterminata dalla legge, l'Autorità amministrativa provvede ai rispettivi atti di nomina attraverso un mero accertamento delle cariche, con la conseguenza che gli atti di nomina assumono un valore puramente dichiarativo in quanto il diritto (dovere) a partecipare all'organo collegiale non scaturisce dagli stessi atti , ma trova direttamente nella legge il suo titolo.
Ciò posto, appare chiaro che la modificazione della norma fonte della composizione dell'organo determina ipso jure la modificazione degli elementi costitutivi dell'organo collegiale, e ciò, dall'entrata in vigore della disposizione recante la modifica. In questi casi l'Amministrazione dovrà, provvedere tempestivamente alla ricostituzione dell'organo secondo le indicazioni soggettive dettate dallo stesso legislatore.
Per quanto riguarda il caso prospettato da codesto generale Ufficio, considerato che il Legislatore regionale con l'art. 36 della l.r. 7/2002 ha ritenuto di adottare, con rinvio dinamico, le disposizioni del D.P.R. 327/2001 e che conseguentemente la data di entrata in vigore del T.U., anche in Sicilia, è il 30 giugno 2003, sembra allo scrivente che dalla stessa data i dirigenti dell'Amministrazione regionale nominati presidenti ai sensi dell'art.3 della l.r.35/78 siano cessati dall'incarico. Né sembra, invero, applicabile agli stessi la normativa in materia di prorogatio, non trattandosi di mancata ricostituzione degli organi entro i termini previsti, bensì di cessazione dalla carica per sopravvenuta modifica della norma fonte della nomina.
Rimane fermo che l'accertamento della cessazione debba essere dichiarato, eventualmente anche nell'ambito della pronuncia relativa alla nomina del Presidente della provincia o del soggetto delegato scelto dallo stesso.
Conseguentemente, si ritiene necessario un nuovo atto di nomina, il quale, oltre ovviamente a recare nelle premesse la nuova normativa di riferimento e le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all'emanazione dell'atto stesso, disponga la ricostituzione dell'organo riconfermando l'individuazione degli altri componenti. Ciò, nonostante ,in concreto, per quest'ultimi nulla sia mutato quanto alla identificazione ( Cfr. Con.St.,sez. III, 28-07-1998, n.920/98 ; C.conti, sez. contr. enti, 18-02-1992, n.11 ).
Differenti considerazioni vanno fatte circa la nomina dei componenti esperti in materia urbanistica ed edilizia e dei componenti esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ( art. 41, lett. e) ed f), D.P.R. 327/2001 ). Per tali soggetti, infatti, la nomina non ha il valore di semplice riconoscimento della qualità che dà diritto a partecipare al corpo collegiale, ma costituisce essa stessa una scelta discrezionale da parte dell'Amministrazione procedente ancorché ristretta a soggetti in possesso di particolari requisiti o designati a loro volta da altri soggetti.
In questi casi sarà l'Amministrazione a valutare, tenuto conto della disciplina in materia di nomine di competenza regionale ( l.r. 20 giugno 1997, n. 19 e succ. mod. ), se provvedere alla riconferma dei soggetti scelti precedentemente.
E' appena il caso di evidenziare , infine, che , a causa dell'assenza di una disciplina di dettaglio, sarebbe auspicabile, un intervento normativo volto a regolare in modo puntuale le competenze ed il funzionamento delle Commissioni , la durata in carica, le eventuali cause di decadenza ecc., analogamente a quanto già regolamentato in altre regioni ( Cfr. ad esempio, Piemonte, l.r. 18 febbraio 2002, n.5 ). Andrebbe, peraltro, disposta l'abrogazione espressa, del n. 10) della lett. A) dell'art. 1 del D.P.Reg. 29 giugno 1998, n. 28 , nella parte in cui prevede, ai fini del compenso, un dirigente della Amministrazione regionale alla presidenza delle più volte citate commissioni provinciali.
Con riferimento al secondo quesito sembra allo Scrivente, in considerazione di quanto sopraesposto circa la modificazione degli elementi costitutivi dell'organo collegiale derivanti dall'entrata in vigore della nuova normativa riguardante la composizione dello stesso organo (art.36, l.r. 7/2002; art.41, D.P.R. 327/2001), che dalla citata data di entrata in vigore (30 giugno 2003) le Commissioni in argomento non potevano più validamente riunirsi. Conseguentemente, gli atti eventualmente posti in essere dopo il 30 giugno 2003 sono da qualificare come annullabili, salvo ratifica da parte dell'organo ricostituito, successivamente all'effettivo insediamento.

   


* * * *

Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.                  Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale

5