POS. II Prot._______________/195.11.2003

OGGETTO: Consorzi ASI. Cambio destinazione d'uso. L.R. 10.12.2000, n. 21, art. 28.



Assessorato Regionale Industria
Dipartimento regionale industria
Serv. V Affari giuridici, contenzioso
Vigilanza Enti Subregionali
P A L E R M O



1. Con nota n. 2519 del 7 luglio 2003, codesto Dipartimento trasmette una richiesta di parere del Consorzio A.S.I. di xxxx, relativa ad una problematica concernente l'esatta applicazione dell'art.28 della L.R. 10.12.2001, n. 21, che, in deroga allo strumento urbanistico e previa deliberazione dell'organo esecutivo dell'Ente, ha autorizzato gli insediamenti produttivi artigianali e commerciali (beneficiari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari) ricadenti in aree ASI.
Su detta problematica, sorta a seguito della presentazione di una istanza (datata 18.2.2003) tendente ad ottenere il cambio di destinazione d'uso da industriale a commerciale ai sensi della norma prima citata, codesto Dipartimento esprime l'orientamento che la norma in questione costituisca una deroga alla norma generale e, pertanto, sulla scorta anche di taluni pareri già espressi dallo scrivente, ritiene che il cambio di destinazione d'uso possa essere accolto nei limiti previsti dall'art. 30 della L.R. 29/95 (10% dell'area consortile).

2. Sulla problematica in oggetto, lo scrivente non può che condividere l'orientamento manifestato da codesto Dipartimento.
L'articolo 28 della L.R. 10.12.2001, n. 21, non ha né abrogato, né modificato, né sostituito l'articolo 30 della L.R. 29/95,che ha equiparato l'attività di distribuzione commerciale all'attività di produzione industriale, destinandole il 10% della superficie complessiva di ciascuna area di sviluppo industriale, articolo che , come tale, rimane la norma generale applicabile.
Ad avviso dello scrivente l'articolo 28 della L.R. 21/2001 va intesa quale norma di "sanatoria" (se si vuole derogatrice della norma generale) per quegli insediamenti artigianali e commerciali in possesso dei requisiti previsti, che tali erano al momento della entrata in vigore della norma stessa, ma non può operare oltre tale limite temporale.
Va, poi, sottolineato che gli articoli 71 e 72 della L.R. 4/2003, sembrano essere norme di salvaguardia dei piani regolatori consortili che non modificano la destinazione a commerciale e artigianale della percentuale normativamente prevista dell'intera area consortile destinata a detti insediamenti.
Pertanto, come asserito dallo scrivente in più di un parere reso, peraltro citato da codesto Dipartimento, si ritiene che il cambio di destinazione d'uso da industriale a commerciale e/o artigianale possa essere assentito entro i limiti normativamente previsti.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti. Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.






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