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Circa la prevalenza delle disposizioni legislative ed il principio della gerarchia delle fonti non sembra che il richiamo al predetto principio sia, nel caso specifico, conducente per la soluzione del quesito posto. Va ricordato, in generale, infatti, che con la privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego il legislatore ha attribuito al contratto collettivo di lavoro una riserva di competenza nella materia accordando, altresì, ai contratti in parola il potere di derogare alla legge ed ad altre fonti unilaterali ( art.72 ,D.Lgs. 29/1993; vedi ora , art.2 commi 2 e 3 del D.Lgs. 165/2001). Tale riserva non esclude sullo stesso oggetto l'intervento di atti normativi restando però salva la possibilità per le parti sociali di far venire meno successivamente, in virtù del citato art. 2 D.Lgs. 165/2001, la disciplina unilaterale. |