,.   
Pos. 4  Prot. N. 200.03.11 



Oggetto: Enti Locali - Personale in mobilità volontaria. Applicabilità art. 46 L.R. 10/1999 e successive modificazioni.




Allegati n...........................


Assessorato regionale della famiglia
delle politiche sociali e delle
autonomie locali.

Dipartimento della famiglia,delle politiche
sociali e delle autonomie locali.
Serv. I / Interventi finanziari e
finanza locale.
PALERMO




1.Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente sulla interpretazione dell'art. 46 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10 come modificato dall'art. 14 della l.r. 17 febbraio 2000, n. 8.
In particolare, viene chiesto se il precitato art. 46 sia applicabile ai casi di mobilità volontaria disciplinata dall' art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
Codesto Dipartimento, nel rappresentare il quadro normativo di riferimento evidenzia che il legislatore regionale con l'art.14 l.r. 8/2000 ha sostituito l'inciso " derivante da esubero da altro ente locale sulla base della legislazione vigente" con l'inciso "nei casi previsti dai contratti nazionali di lavoro vigenti" e che, sia l'art. 27 bis del CCNL 1994-1997 del comparto Regioni Enti locali che l'art. 25 del CCNL firmato il 14 settembre 2000 non disciplinano la mobilità volontaria.
Nella nota cui si risponde si rileva altresì che le disposizioni regolanti la mobilità volontaria sono state disapplicate dall'art.51 del CCNL del 14 settembre 2000 cit. per effetto del richiamo all'art.72 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e che la soprarichiamata mobilità è stata ridisciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001.
Ciò evidenziato, codesto Dipartimento rappresenta l'avviso di talune amministrazioni comunali che ritengono il riformato art. 46 della l.r. 10/99 inapplicabile ai casi di mobilità volontaria e sottolinea di non condividere tale avviso ritenendo che "per il principio della gerarchia la disposizione legislativa ha prevalenza sulla normativa dei contratti collettivi" ed inoltre che comunque le relative disposizioni non appaiono in contrasto fra loro.
Sulla esposta questione si chiede il parere dello Scrivente.
.2. Con riferimento al quesito posto si osserva.
La mobilità volontaria disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 si concretizza nel trasferimento di un dipendente da una amministrazione ad un' altra con conseguente estinzione del precedente rapporto e costituzione di un nuovo rapporto di impiego. Presupposto per il passaggio diretto ad altro ente è la vacanza del posto nella stessa qualifica ( oggi, alla luce del nuovo ordinamento professionale, leggasi "categoria") nonché la concorrente volontà del dipendente e delle amministrazioni interessate. La disciplina di tale procedura di reclutamento del personale può trovare nei contratti collettivi di lavoro una più definita attuazione attraverso l'identificazione di criteri e procedure ad hoc.
Attualmente, nell'ambito della contrattazione del comparto che qui interessa, tale procedimento non risulta regolamentato.
Infatti, come evidenziato da codesto Dipartimento, la disciplina contrattuale definisce all'art. 27 bis del CCNL firmato il 13 maggio 1996, gli accordi di mobilità in applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 29/93 ( ora, art. 33 D.Lgs. 165/2001) che regola le situazioni di eccedenza di personale e le procedure di mobilità collettiva e all'art.25 del CCNL firmato il 14 settembre 2000 il passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza, sempre in relazione a quanto previsto dal sopraccitato art. 35 del D.Lgs. 29/93.
Con riferimento alla disposizione regionale di cui è questione ,il dato testuale non pare dia adito a dubbi quanto alla riferibilità ai soli casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro dei trasferimenti finanziari previsti per gli enti che inquadrano personale soggetto a procedure di mobilità.
Ed invero, con la modifica dell'art. 46 l.r. 10/1999 , il legislatore regionale se da un lato ha esteso la possibilità di usufruire dei trasferimenti finanziari riguardanti il personale assunto in forza di autorizzazione regionale anche agli enti locali che inquadrano dipendenti in mobilità provenienti da altre amministrazioni non necessariamente locali, dall'altro ha circoscritto ai soli casi di mobilità c.d. "collettiva" comunque correlata all'accertamento di eccedenze di personale la possibilità di utilizzare i detti finanziamenti, manifestando il preciso intento di non includere i casi di mobilità volontaria , previsti esclusivamente dalla legge ( art. 30 D.Lgs. 165/2001) .
  Circa la prevalenza delle disposizioni legislative ed il principio della gerarchia delle fonti non sembra che il richiamo al predetto principio sia, nel caso specifico, conducente per la soluzione del quesito posto. Va ricordato, in generale, infatti, che con la privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego il legislatore ha attribuito al contratto collettivo di lavoro una riserva di competenza nella materia accordando, altresì, ai contratti in parola il potere di derogare alla legge ed ad altre fonti unilaterali ( art.72 ,D.Lgs. 29/1993; vedi ora , art.2 commi 2 e 3 del D.Lgs. 165/2001). Tale riserva non esclude sullo stesso oggetto l'intervento di atti normativi restando però salva la possibilità per le parti sociali di far venire meno successivamente, in virtù del citato art. 2 D.Lgs. 165/2001, la disciplina unilaterale. 

Infine, non sembrano altresì conducenti le ulteriori considerazioni relative all'applicabilità del più volte citato art.46 anche ai casi di mobilità volontaria, motivate dall'assenza di incompatibilità fra le disposizioni normative e contrattuali disciplinanti le diverse procedure.
La questione, infatti, non verte sulla (indubbia) applicabilità delle diverse procedure di mobilità , quale che sia la fonte della disciplina ma sull'estensione della norma fuori dai casi in essa espressamente previsti.
A parere dello Scrivente, la disposizione in questione non può che essere interpretata restrittivamente, ritenendo che, ove diversamente inteso dal legislatore regionale, l'inciso sostituito dall'art. 14 della l.r. 8/2000 avrebbe avuto una differente formulazione, facendo esplicito riferimento a processi di mobilità previsti sia dalla legge che dai contratti collettivi ( per un'analoga formulazione vedi, a titolo di esempio: art. 19, comma 1 l. 448/2001 ovvero art. 34 bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001) .

* * *
Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    






Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale