POS. II Prot._______________/ 201.11.2003

OGGETTO: Art. 17 L.r. 4 aprile 1995, n. 29, " Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio " - Interpretazione.



PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio di Gabinetto
Segreteria Tecnica
S E D E


1. Con nota n. 10194 del 23 luglio 2003, codesto Ufficio di Gabinetto chiede l'avviso dello scrivente in ordine al requisito della residenza richiesto per i soggetti nominati nel collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio che, nella previsione del 1° comma dell'art. 17 della L.r. 29/1995 in oggetto indicata, differisce da quanto statuito dal 1° comma dell'art. 17 della legge statale 29 dicembre 1993, n. 580. Entrambe le norme contengono i requisiti per la nomina del Collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, ma la legge regionale, nonostante il recepimento pressoché integrale della legge statale sul riordino delle camere di commercio, dispone: " I revisori devono risiedere ove ha sede la camera ", laddove il parallelo 1° comma dell'art. 17 della legge statale suindicata prevede: " I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio ".
Precisa codesta Presidenza di avere finora operato la scelta dei soggetti di propria designazione in seno ai collegi dei revisori, considerando la residenza degli stessi nell'ambito della circoscrizione della provincia di pertinenza della camera, ciò in ragione del diverso soggetto politico che ha emanato la norma, e in sintonia con l'art. 13 della stessa legge regionale che nello stabilire i requisiti per la nomina dei componenti del consiglio camerale dispone, similmente al successivo art. 17, che possono farne parte " i cittadini.........che esercitano la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera ".
Codesto Ufficio, " ritenendo che lo scostamento testuale della normativa regionale da quella statale, possa essere limitativo in termini di rosa di soggetti cui poter conferire l'incarico, chiede di chiarire se sia più corretta l'interpretazione da essa finora assunta, ovvero se, coerentemente con le previsioni statali, non si possa ampliare l'ambito di apprezzamento discrezionale a tutto il territorio regionale ".

2. In ordine ai requisiti per la nomina dei componenti il collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, sia la norma regionale che quella statale dispongono: " I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro,.................". Ne consegue che i componenti il collegio dei revisori devono essere nominati tra coloro che abbiano i requisiti stabiliti dalla norma. La residenza non è posta tra i requisiti per la nomina. Invero nè la norma statale nè quella regionale pongono limitazioni su base territoriale nella scelta dei soggetti da nominare. Ciò che le due norme statuiscono in ordine alla residenza è solo un obbligo, posto a carico dei "revisori nominati"di risiedere all'interno del territorio della regione ove ha sede la camera di commercio, secondo la normativa statale, ove ha sede la camera, e cioè nel capoluogo di provincia cui fa riferimento ogni singola camera, secondo la normativa regionale.
La scelta dei soggetti da nominare, dunque, prescinde, sia nella norma statale che in quella regionale, dalla residenza posseduta dagli interessati all'atto della nomina.
Diverso è invece l'ipotesi dell'art. 13 della suddetta legge regionale che prevede quale requisito per la nomina dei componenti il consiglio camerale, tra gli altri, quello di esercitare la propria attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera, e cioè in qualunque luogo rientrante nell'ambito di operatività territoriale di ciascuna camera.
Conclusivamente, il ventaglio di soggetti tra cui scegliere i revisori non è limitato a quelli che risiedono nel capoluogo in cui ha sede la singola camera di commercio, essendo requisito per la nomina l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 88/1992, mentre la residenza costituisce un obbligo, successivo alla nomina, per la permanenza nell'organo collegiale in cui si è stati nominati.
Nei termini il reso parere.


******



Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale