Pos. 6   Prot. N. /203.11.03 



Oggetto: Consorzio A.S.I. di xxxx - Art. 6, punto b) regolamento d'organizzazione del consorzio. Competenze del Dirigente Generale o del Presidente a conferire mandato ai legali esterni all'ente.




                                                  Assessorato Regionale Industria 

Dipartimento regionale Industria
Servizio V - Affari Giuridici
Contenzioso -
Vigilanza Enti Subregionali
  PALERMO 



1. Con il foglio in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente su una problematica sottoposta dal Consorzio A.S.I. di xxxx con nota 9 giugno 2003 n. 2258, trasmessa con la suindicata richiesta di parere.
Con la citata richiesta il consorzio, premesso che gli atti gestionali relativi ad incarichi di consulenza legale sono assunti con determinazioni dirigenziali, chiede se competa anche alla dirigenza la sottoscrizione dei relativi disciplinari d'incarico in forza dell'art.2 del vigente regolamento d'organizzazione consortile. Il predetto ente ha altresì chiesto l'interpretazione logico-giuridica dell'art.6, punto b) del predetto regolamento nonché se tale norma attribuisca esclusivamente al Dirigente generale il potere di conferire mandato alla lite ai professionisti o se tale potere spetti al presidente.
In proposito secondo l'avviso di codesto Assessorato sarebbe applicabile la disposizione dell'art.17 del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7. Pertanto i provvedimenti in questione, avendo natura fiduciaria, sarebbero di competenza, in ambito regionale, degli Assessori e, per tutte le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.

2. Secondo quanto prospettato da codesto Assessorato la problematica sottoposta all'esame di quest'Ufficio sarebbe riconducibile all'ambito di applicazione della succitata legge quadro in materia di lavori pubblici ed in particolare, dell'art.17 recante "Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie"
Ne conseguirebbe che l'atto di conferimento dell'incarico, avendo natura fiduciaria, sarebbe di competenza degli Assessori regionali preposti e, per tutti gli altri enti dei rispettivi organi esecutivi.
In proposito lo Scrivente osserva che il suddetto art. 17 disciplina una fattispecie differente da quelle sottoposta all'esame di questo Ufficio. Ed invero il legislatore regionale ha ritenuto espressamente di disciplinare talune ipotesi tassativamente indicate dalla citata norma, discostandosi dalla previsione di carattere generale di cui alla L.r. n. 10/2000 con la quale è stato recepito in Sicilia il D. Lgs 29/93 e successive modificazioni e integrazioni.
Considerato che non sussiste alcuna analoga previsione normativa per la questione sottoposta all'esame dello Scrivente, si ritiene che la stessa sia riconducibile all'ambito di applicazione della l.r. 10/2000 e del d. assessoriale 5 aprile 2001. Con il suindicato provvedimento è stato adottato il regolamento di organizzazione tipo ed il regolamento organico del personale - tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale della Sicilia.
In proposito si osserva che l'art. 1, 1° comma della l.r. 10/2000 recante "Finalità ed ambito di applicazione" prevede che "le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione" ed il successivo 3° comma dispone che tali enti "si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione".
Tanto premesso in ordine alla normativa applicabile alle problematiche sottoposte all'esame dello Scrivente, si osserva che l'art.2 del regolamento di organizzazione tipo dei consorzi distingue, analogamente alla corrispondente norma regionale (art.2 l.r. 10/2000), le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, attribuite al consiglio generale, al comitato direttivo ed al presidente, da quelle di gestione di competenza dei dirigenti. In particolare la suindicata norma regolamentare stabilisce al comma 2° che "ai dirigenti, pertanto, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo".
Il successivo art. 6 del regolamento in questione, analogamente a quanto disposto dall'art.7 della l.r. 10/2000, elenca dettagliatamente - nell'ambito dei poteri di gestione di cui all'art.2 - i compiti del dirigente generale.
Fra di essi la norma elenca compiti a rilevanza interna e compiti a rilevanza esterna; fra quest'ultimi rientra quello di promuovere e resistere alle liti (cfr, art.6 lett. h). Dunque in forza di tale espressa previsione il dirigente generale, oltre a sottoscrivere le procure, deve sottoscrivere i disciplinari d'incarico a professionisti esterni, in assenza di un ufficio legale interno all'Ente del quale avvalersi (cfr. Corte dei Conti sez. giur. Reg. Puglia 10.01.2003, n. 18; Corte dei Conti, sez B giur. D'appello, 08.01.2003, n. 9). I predetti contratti d'opera professionale, quali atti preliminari alla sottoscrizione delle procure, sono riconducibili alla categoria degli atti e provvedimenti, di natura non programmatica, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (cfr. Cass. Sez.II civ.; 5 novembre 2001, n 13628).
Per quanto attiene al secondo quesito sottoposto all'esame dello Scrivente si osserva la previsione normativa dell'art. 6 lett. b) individua attribuzioni dirigenziali a rilevanza interna al cui ambito non è riconducibile l'attività finalizzata alla stipula del disciplinare d'incarico nè quella di conferimento della procura che competono al dirigente generale in forza delle surrichiamate disposizioni regolamentari e legislative.
Quanto all'art.11, comma 1° della l.r. 1/1984 che attribuisce al presidente la legale rappresentanza del consorzio si osserva che tale disposizione non risulterebbe compatibile con quelle della l.r. 10/2000 e sembrerebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 20 della suindicata legge regionale.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS" giusta delibera di giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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