Pos. IV 205.2003.11

OGGETTO: E.S.A.- Direttore generale.- Conferimento incarico.- Procedura ex art. 54, comma 3, l.r. 4/2003.

UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE
ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E
LE FORESTE
(Rif. nota n. 2489/Gab del 29 luglio 2003)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON. LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine a talune problematiche concernenti l'oggetto.
In particolare, preso atto della delibera della Giunta regionale n. 186 del 26 giugno concernente il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Ente di sviluppo agricolo in attuazione dell'art. 54, comma 3, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, e della richiesta di perfezionamento della procedura de qua al fine di rendere efficace la nomina formulata dal richiedente Assessorato, e considerate le perplessità espresse in proposito dal Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza previdenza ed assistenza del personale, si chiede l'avviso dell'Ufficio in ordine "alla possibilità di dare pronta attuazione alla deliberazione della Giunta regionale" e, "in subordine ... di conoscere quali procedure alternative possano attivarsi" al fine di rimediare alla perdurante assenza del vertice burocratico dell'E.S.A.

2.- La problematica proposta presuppone l'interpretazione della norma della cui applicazione si tratta e cioè dell'articolo 54, comma 3, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, che così testualmente dispone:
"A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, l'incarico di direttore generale, equiparato a dirigente generale della Regione siciliana, viene conferito secondo la procedura prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e la disciplina di cui al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, a dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione regionale. Il relativo contratto di lavoro sarà stipulato dal presidente dell'ente."
La disposizione riportata, di indubbia difficoltà interpretativa, si presta ad una duplice lettura, consentendo, ma solo in base ad una mera interpretazione letterale, di ritenere che l'attuazione della medesima sia rimessa, con l'osservanza della procedura e nel rispetto della disciplina contrattuale ivi indicata, agli organi individuati nella norma cui è operato rinvio, e cioè, per quanto rileva, al Presidente della Regione ed alla Giunta regionale.
La richiamata prima lettura appare tuttavia doversi escludere in ragione delle possibili censure, anche di carattere costituzionale, cui potrebbe dare adito.
Ed infatti va rilevato che l'Ente di sviluppo agricolo, ancorchè configurabile - in relazione al compito istituzionale allo stesso ascritto - quale ente strumentale della Regione, vanta indubbiamente una soggettività giuridica che pur tollerando un'ingerenza funzionale esercitabile in particolare sotto il profilo del controllo sugli atti e sugli organi e nella soggezione alle direttive che ne ispirano l'attività, presuppone tuttavia l'intangibilità, pena appunto la lesione di fondamentali principi dell'ordinamento giuridico, di una sfera di autonomia connaturata al suo essere distinto soggetto di diritti.
Il rapporto tra l'E.S.A. e la Regione, quale ente territoriale di riferimento è invero un rapporto giuridico che presuppone la sussistenza nel primo di una posizione soggettiva autonoma e giuridicamente protetta, da cui consegue l'obbligo di intendere in modo tassativo i poteri dell'autorità vigilante.
La sottoordinazione indubbiamente esistente nei confronti della Regione non può tuttavia ampliarsi sino ad annullare i poteri gestionali tipici degli organi dello stesso Ente, né la subordinazione può comportare una commistione di atti ed una confusione di responsabilità tra ente controllato ed autorità di vigilanza.
Pertanto lo scrivente, considerate specificamente le funzioni gestionali ascritte al Direttore generale dallo Statuto dell'Ente, e rilevata la testuale attribuzione alla sfera di competenza del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. del potere di provvedere in ordine alla "nomina del direttore generale" (cfr. art. 19, comma 1, lett. d), della l.r.10 agosto 1965, n. 21), nonché l'imputazione al Presidente dello stesso Ente della funzione di rappresentarlo e di eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, è dell'opinione che il richiamato art. 54, comma 3, della l.r. 4/2003, abbia una portata molto più limitata di quella che un primo esame potrebbe far desumere.
Ed invero si ritiene che il puntuale e letterale rinvio alla "procedura prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10", determini nella fattispecie - in osservanza peraltro dei principi generali posti dalla stessa legge - l'imputazione rispettivamente al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. di quelle funzioni e potestà che, per ciò che attiene all'Amministrazione regionale, sono imputati al Presidente della Regione ed alla Giunta.
In altri termini la portata normativa della disposizione in discorso, a seguito di una interpretazione sistematica ed organica, appare riconducibile all'eliminazione del già previsto pubblico concorso per titoli ed alla individuazione di una ristretta platea di soggetti nel cui ambito, intuitu personae, possa scegliersi, da parte del Consiglio di amministrazione, il soggetto cui conferire l'incarico, che, per altro verso, ma ad ogni ulteriore effetto, viene equiparato alla figura di dirigente generale della Regione siciliana.
D'altronde i principi fondamentali che connotano la l.r. 10 del 2000, e prima di essa il decreto legislativo 29 del 1993 e la legge delega di riferimento, se da un lato determinano la separazione di funzioni e compiti tra dirigenti ed organi apicali di indirizzo politico-amministrativo, determinano la necessità di un rapporto fiduciario che leghi i dirigenti agli organi di riferimento che provvedono al conferimento dell'incarico e ne connotano, attraverso l'individuazione di obiettivi e la formulazione di direttive, l'ampiezza, ed a cui rispondono nell'ambito della responsabilità gestionale cui soggiacciono.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni andrebbe rinnovata l'intera procedura, imputando il compimento dei relativi atti ai competenti organi dell'E.S.A.
Si osserva a tal proposito che il mancato perfezionamento del "recepimento dei principi di cui alla l.r. 10/2000 presso l'Ente" non si ritiene costituisca ostacolo all'applicazione del più volte richiamato art. 54, comma 3, che, se posta in essere nel senso indicato, non impingerebbe con alcun principio sopraordinato e non inficerebbe l'auspicato integrale adeguamento al regime giuridico di cui al Titolo I della citata l.r. 10/2000, ma semmai ne costituirebbe - pur con le diversificazioni disposte - parziale anticipazione.

In relazione poi alle perplessità formulate dal Dipartimento del personale in ordine alla procedura seguita nella fattispecie, si osserva che effettivamente, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del "Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza", recepito dal decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 - alla cui disciplina peraltro la norma di riferimento espressamente rinvia per quanto attiene al conferendo incarico di direttore generale dell'E.S.A. - il dirigente dell'Amministrazione regionale che stipuli con altre Amministrazioni pubbliche, o enti e/o società a partecipazione pubblica, il contratto di diritto privato mediante il quale si rende operativo ed efficace il conferimento di un incarico dirigenziale, deve essere collocato in aspettativa senza assegni fino alla scadenza del mandato.
Ed ancora, con riferimento alla richiamata disciplina contrattuale dell'area dirigenziale, non può non rilevarsi come appaiano disattese, nella procedura seguita nella fattispecie, anche le prescrizioni relative alla durata dell'incarico (cfr. art. 13, comma 3), al rapporto di esclusività ed alla omnicomprensività del trattamento economico (art. 14).

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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