POS. II Prot._______________/207.11.2003

OGGETTO: Camere di commercio. Integrazione numero componenti Giunta camerale.


Assessorato Cooperazione,Commercio
Artigianato e Pesca
Dipartimento Cooperazione, Commercio e Artigianato
2S- Servizio Vigilanza Enti
P A L E R M O



1. Con nota n. 1188 del 9.7.2003, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica sorta presso la Camera di commercio di Xxxx a seguito della necessità, conseguente alla definitiva determinazione del numero dei componenti della Giunta, di procedere all'integrazione dell'organo esecutivo. In particolare, la problematica concerne il sistema di votazione per l'elezione dei consiglieri da integrare.
Secondo il sistema delineato dall'art. 14 della L.R. 29/95 e dall'art. 9 del D.P.R.S n. 45/97 ogni consigliere avrebbe diritto a due preferenze, corrispondente ad 1/3 dei membri componenti la giunta, tuttavia, in tal modo, verrebbe meno la tutela delle minoranze.
Si chiede, allora, di conoscere se il sistema di votazione delineato dalle norme prima citate, non debba essere inteso nel senso di disciplinare le modalità di elezione della giunta intesa come "organo unitario" ma non per le ipotesi di integrazione dell'organo già costituito, ipotesi in cui, di contro, e per esclusione, andrebbe adottata l'opzione del voto limitato ad una sola preferenza.

2. Sulla problematica in oggetto si osserva quanto segue:
l'art. 12, comma 3 della L.R. 29/95 ha demandato a delle emanande norme l'attuazione delle disposizioni relative alla costituzione del Consiglio e della Giunta. Ed è in attuazione dell'articolo citato che è stato emanato il D.P.R.S 14 giugno 1997, n. 45 "Regolamento di esecuzione .....concernente procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale".
Il predetto regolamento all'articolo 9, comma 2, indica il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere per l'elezione dei membri di giunta (numero di preferenze pari ad un terzo dei membri di giunta). L'articolo 10 "Norme transitorie" , al secondo comma per l'elezione del numero (provvisorio) dei componenti la giunta rinvia all'art. 9,comma 2°; e, al comma 3°, pur contemplando l'ipotesi di integrazione della giunta, nulla di diverso dispone circa il numero delle preferenze da esprimere in tal caso.
In assenza, quindi, di qualsiasi diversa disposizione, per una ipotesi, peraltro, espressamente contemplata, non sembra allo scrivente Ufficio che ci si possa discostare dal sistema di votazione come normativamente delineato.
Va,poi, sottolineato che l'adozione di un diverso sistema (voto limitato ad una sola preferenza) che potrebbe essere giustificato da regole di buona amministrazione, ed essere oggetto di un atto di indirizzo assessoriale, non essendo suffragata normativamente, esporrebbe l'autorità emanante a possibili impugnative.
Pertanto, se come si sottolinea nella nota che si riscontra, il sistema elettivo previsto in sede di regolamento, non sembra tutelare le minoranze nella ipotesi che si debba provvedere, per qualsiasi causa, all'integrazione della giunta, appare opportuno modificare, o meglio integrare, la norma regolamentare.




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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998,n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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