Pos. 1   Prot. N. 212.03.11  



Oggetto: L.r. 16-4-2003, n. 4. Cessione in proprietà di alloggi popolari. Effetti degli accordi antecedenti. Schema di compravendita.





Allegati n...........................






                      PRESIDENZA DELLA REGIONE 

Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza , previdenza e assistenza del personale.
Servizio demanio e patrimonio immobiliare.
                  P A L E R M O 





1 . Con nota 18 luglio 2003, n. 4920, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente sulla possibilità di ritenere acquisito il diritto alla cessione dell'alloggio nell'ipotesi in cui sia avvenuto l'incontro di volontà tra Amministrazione cedente e l'assegnatario acquirente in ordine alla determinazione del prezzo ed alla sua accettazione.
Con la stessa nota è stato anche trasmesso uno schema di contratto di compravendita per le eventuali osservazioni di quest'Ufficio anche "avuto riguardo alla legislazione in materia di imposte".

2. In ordine al primo punto si segnala che la corte di Cassazione con sentenza della I sezione 29 -03-2000, n. 3777 ha affermato che "il trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice, si verifica soltanto con il contratto di cessione in proprietà". La stessa Corte, con una coeva sentenza della stessa sezione 22-03-2000, n. 3371, ha affermato, che ai sensi dell'art. 27 della legge 8-8-1977, n. 513, come modificato dall'art. 52 della l. 5-8-1978, n. 457, si
considera stipulato il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione". Tale stipula, però, va intesa " non nel senso del trapasso in ogni caso della proprietà "ope legis", bensì in quello del definitivo ed incontestabile riconoscimento del diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione tramite la stipula di contratto di compravendita, con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale invalidità di tale contratto è ostativa al verificarsi di detto trasferimento della proprietà, indipendentemente dell'invocabilità di quella disposizione ( Sez. I, sent. n. 3689 del 31-05-1986, Basso c. I.A.C.P. di Taranto ) . In sostanza, l'incontro delle volontà delle parti conseguente all'accettazione della domanda di riscatto ed alla comunicazione del prezzo di cessione avrebbe, alla stregua di un contratto preliminare, effetti obbligatori fra le parti così da rendere illegittimo un successivo provvedimento di revoca ( cfr. C. Stato Sez. IV, sent. n. 93 del 03-02-1996, Ciolfi c. Ciolfi Ricciotti) che non trovi causa nell'invalidità dell'accordo stesso.
Tali principi sembrano, ad avviso dello scrivente, riferibili anche alla cessione degli alloggi prevista dalla su richiamata normativa regionale ove si consideri che anche il quarto comma dell'art. 6 della l.r. 22-3-1963, n. 26 (recante "Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico") fa conseguire l'obbligo di stipula della vendita alla comunicazione dell'accettazione della domanda di riscatto e del prezzo da parte dell'ente gestore ( o proprietario).

3. Quanto allo schema di contratto sottoposto all'esame dello scrivente, seppure, come riferito da codesta Amministrazione, ricalchi quello già sottoposto al Consiglio di giustizia amministrativa si rileva quanto segue.

- Sarebbe opportuno richiamare in apposita clausola il divieto temporale di alienazione in relazione all'applicabilità al caso concreto dell'art. 9 della l. r. 22-3-1963, n. 26 ovvero dell'art. 19, comma 9 della l. r. 16-4-2003, n. 4.

- In relazione alla possibilità di stipulare la vendita nelle more dell'ottenimento del certificato di abitabilità, prevista dall'art. 19 della l.r. n. 55/1982 e ritenuto che tale certificato costituisce "requisito giuridico essenziale del bene compravenduto" ( cfr. Cass., sez.II, 25.2.2002, n. 2729) sembra opportuno indicare nel contratto gli estremi della domanda di rilascio o, se già ottenuto, gli estremi del certificato stesso.

- All'art. 7, terzo comma, vanno eliminati il riferimento ai decreti legge 27-3-1995, n. 88 e 26-5-1995, n. 193 in quanto decaduti per mancata conversione in legge ed all'art. 3, comma 13 del d. l. 27-4-1990, n. 90 (convertito con legge l. 26-6-1990, n. 165) in quanto abrogato dall'art 23 della l. 29-7-2003, n. 229.

- Nello schema di contratto con pagamento rateale del prezzo, il secondo comma dell'art. 10, contenente la dispensa all'iscrizione di ipoteca legale, risulta in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, quinto comma che, invece, prevede l'ipoteca a garanzia del prezzo rateizzato.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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