POS. V Prot._______________/214.03.11

OGGETTO: Opere pubbliche. L.r. 7/2003. Opere già finanziate. Disciplina transitoria di cui all'art. 26 l.r. 7/2003. Nomina di ingegneri capo.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento BB.CC. ed Educazione permanente

PALERMO




1. Con nota 4 agosto 2003, prot. 3157/AA.GG., codesto Dipartimento, rappresentando che gli sono pervenute diverse richieste di nomine di ingegneri capo per opere già approvate e finanziate, e come tali rientranti nella disciplina transitoria di cui all'art. 26 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, ha chiesto allo Scrivente, in buona sostanza, se debba provvedere alle predette nomine in base alla previgente disciplina, fatta salva dalla predetta norma transitoria, ovvero se restino applicabili le nuove disposizioni in materia di lavori pubblici di cui alla l.r. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, considerato che oggi, l'incarico da conferire, non è più previsto dalla normativa vigente e, d'altronde, sarebbe più oneroso per l'Amministrazione.

Codesto Dipartimento, sulla questione, non ha manifestato il proprio orientamento, limitandosi ad asserire che "non è ... pacifico che si proceda oggi ad affidare un incarico non più previsto dalla normativa vigente".



2. La questione sottoposta trae origine dalla circostanza che, in dipendenza della riforma dell'ordinamento siciliano nella materia di opere pubbliche, operato dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche, la figura dell'ingegnere capo, prima titolare di numerose funzioni nei lavori pubblici, è stata eliminata, attribuendo i relativi compiti al responsabile del procedimento, oggi figura centrale nelle diverse fasi procedimentali.

Tuttavia la medesima normativa (art. 41 l.r. 7/2002 ed art. 26 della l.r. 19 maggio 2003, n. 7) prevede che per tutti i procedimenti e contratti, anche in corso, relativi a bandi di gara già approvati e relativi ad opere già finanziate o provviste di copertura finanziaria "continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia, anche se formalmente abrogata" dalla l.r. 2 agosto 2002, n. 7.


A fronte di tale specifica disposizione, che, per le fattispecie previste, sostanzialmente ha fatto rivivere nell'ordinamento regionale le disposizioni previgenti, senza peraltro prevedere che la loro applicabilità sia a discrezione del soggetto procedente, non sembra possano nutrirsi dubbi di sorta sulla necessità della figura dell'ingegnere capo nei procedimenti di cui è questione.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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