Pos. 4  Prot. N. /225.03.11 



Oggetto: Impresa e società - Industria Imprenditoria femminile - Inammissibilità dell'istanza - Ordinanza di sospensione - Reperimento fondi.




Allegati n...........................


Assessorato regionale dell'industria
Dipartimento regionale dell'industria
Serv. I - Promozione dello sviluppo industriale
Coordinamento ed organizzazione

PALERMO




1.Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente su una questione che di seguito si rappresenta.
Un'impresa individuale, richiedente le agevolazioni previste dalla l.215/92, è stata destinataria della comunicazione di non ammissibilità al contributo, trasmessa dalla banca convenzionata con codesto Dipartimento per la fase istruttoria e la gestione tecnico-contabile dell'intervento agevolativo.
Il provvedimento di diniego scaturiva dalla mancata integrazione, entro i termini di decadenza, dei documenti richiesti dalla banca concessionaria sopraccitata e necessari ai fini del completamento dell'istruttoria.
A seguito della citata comunicazione, l'impresa di che trattasi , con ricorso depositato al TAR Sicilia, impugnava la sopraccitata nota di diniego della concessione del contributo,chiedendone in via cautelare la sospensione che veniva successivamente accolta dal TAR.

In conseguenza di tale accoglimento l'impresa ricorrente chiedeva al Dipartimento cui si risponde di presentare la sopraccitata documentazione integrativa del progetto.
Nel rappresenta di avere accolto tale richiesta, codesto Dipartimento evidenzia che la banca concessionaria , al ricevimento della documentazione, completerà la relativa istruttoria al fini di stabilire l'eventuale ammissibilità e la posizione del progetto nella graduatoria.
Tutto ciò premesso codesto Dipartimento chiede il parere dello Scrivente circa la possibilità, ove il suddetto progetto risulti finanziabile, di utilizzare le risorse disponibili a seguito di provvedimenti di revoca o di rinunce relative ad altre iniziative agevolate, evidenziando che il medesimo quesito è stato richiesto al Ministero delle attività produttive, il quale ha rappresentato di non rilevare motivi ostativi a tale utilizzazione.
Chiede, in subordine, nel caso lo Scrivente non aderisca alla risposta del Ministero, se possano essere utilizzate risorse già attribuite e relative ad altri progetti inseriti utilmente in graduatoria agli ultimi posti ovvero risorse destinate al finanziamento del nuovo bando.

2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.
Lo Scrivente non può che condividere quanto espresso nella nota del Ministero delle attività produttive.
Com'è noto, la concessione dei contributi in argomento avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente , dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento e calcolando il relativo punteggio sulla base dei criteri di priorità all'uopo previsti ( artt.10 e 13 D.P.R. 314/2000; D.M. 2 febbraio 2001).
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione della graduatoria, si verifichino situazioni ( come ad esempio il provvedimento cautelare relativo all'impresa di cui è questione) che importino la riespansione dell' interesse legittimo alla concessione delle agevolazioni in capo a determinati soggetti, non vi è dubbio che il procedimento relativo alla concessione delle agevolazioni debba subire una modificazione.
Con particolare riferimento al caso di specie, attesa la necessità di ottemperare all'ordinanza di accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,la questione va risolta, ove a seguito della riammissione dell'impresa ricorrente all'esame istruttorio lo stesso si concluda positivamente, con l'emanazione di un decreto di modifica del precedente atto di approvazione della graduatoria definitiva. Il citato decreto dovrà, nelle premesse, dare contezza dei motivi della modifica e collocare l'impresa in questione ( con riserva dell'esito del giudizio di merito) nella posizione e con il punteggio spettantele.
Tale soluzione, oltre a rispondere ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nel rispetto del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo (art.1, l.r. 10/91 e succ. mod. ), sembra coerente con l'interesse pubblico dell' Amministrazione alla concreta realizzazione dei programmi d'investimento volti alla promozione di nuove imprenditorialità femminili più rispondenti alle esigenze del territorio e considerati prioritari per lo sviluppo. Ciò, sotto un duplice profilo.
In primo luogo, in quanto sono parimenti salvaguardate la posizione di interesse legittimo nei riguardi del provvedimento attributivo del finanziamento de quo, che vanta l'impresa pretermessa in argomento nonché le posizioni delle imprese che, utilmente collocate in graduatoria e destinatarie di formali provvedimenti di concessione dei contributi , sono titolari di diritti soggettivi perfetti all'erogazione (Cass. Sez. un. 22 - 07 - 02, n. 10696 ).
In secondo luogo, non trattandosi di assegnazione di fondi eccedenti mediante scorrimento della graduatoria dei programmi ammissibili bensì di utilizzazione delle medesime risorse relative al provvedimento originario di concessione dei contributi, ancorché rese disponibili a seguito di rinunce o revoche di altre iniziative agevolate, non sembra che vengano disattese le disposizioni del D.P.R. 314/2000 ed in particolare quelle dell'art. 16, comma 2 che impone il versamento delle differenze eccedenti rispetto all'importo degli interventi da erogare, all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per gli interventi agevolati alle imprese istituito ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.Lgs. 123/98.
In conseguenza di quanto sopraesposto ci si esime dal formulare osservazioni sulle ipotesi in subordine rappresentate.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.                  Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere
senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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