Pos. 1   Prot. N. 230.03.11 



Oggetto: Lavori di completamento con arredi e attrezzature del nuovo ospedale di Xxxx per 8.263.310,39 euro . Conferimento incarico di progettazione.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA, IGIENE PUBBLICA
P A L E R M O

1. Con nota 11 settembre 2003, n. 3909 del Servizio 5 ( patrimonio ed edilizia), codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla possibilità di conferire l'incarico di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità ed assistenza dei lavori in oggetto agli stessi professionisti incaricati per i lotti precedenti.
Espone codesta Amministrazione che la realizzazione del nuovo ospedale di Xxxx ha avuto luogo in più lotti, via via che sono stati assegnati, nei vari programmi di intervento, i relativi finanziamenti. Sia il primo che il secondo lotto dei lavori sono stati gestiti dall'Ispettorato Regionale Tecnico. L'Azienda Ospedaliera yyyy di Xxxx è intervenuta nella realizzazione delle opere con l'appalto ed esecuzione dei lavori previsti nel progetto di completamento del presidio, finanziato con i fondi derivanti dalla prima fase del programma di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 e tali lavori sono in fase di ultimazione.
Nell'annualità 2004 dell'Accordo di Programma Stato-Regione, stipulato il 30-4-2002 per la realizzazione degli interventi previsti nel piano pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, seconda fase, di cui al citato art. 20 della l. n. 67/1988, è stato inserito, in forza di deliberazione della Giunta Regionale 17-12-2002, n. 417, l'intervento di completamento in ordine al quale viene posto il quesito circa le modalità di affidamento del relativo incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori.
Dal parere 11 luglio 2003 del legale di fiducia dell'Azienda Ospedaliera, favorevole alla conferma dei professionisti incaricati per i precedenti lotti, si desume, in fatto, che un primo professionista, venne incaricato della (sola) direzione dei lavori relativi al secondo lotto con deliberazione della Giunta Regionale 11-11-1987, n. 380; successivamente, con deliberazione dell'azienda Ospedaliera 20-5-1996, n. 500, si è provveduto a conferire congiuntamente allo stesso ingegnere e ad un secondo professionista l'incarico di redazione di un nuovo progetto per l'ampliamento ed il completamento dell' ospedale; la direzione dei lavori veniva conferita esclusivamente al primo professionista.
Il legale dell'Azienda ospedaliera è dell'avviso che il nuovo incarico di progettazione e direzione dei lavori possa essere conferito agli stessi professionisti in forma associata ovvero (sempre al fine di evitare una duplicazione di parcelle) in forma congiunta sulla base di una convenzione che preveda il pagamento di un solo compenso.

Con successiva nota 25 novembre 2003, n. 5110, codesto Assessorato ha trasmesso una "relazione" datata 18 novembre 2003, diretta Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera yyyy, con cui gli ingegneri LLLL e RRRR, sostengono, in sostanza, che "le ulteriori opere da realizzare e le attrezzature che dovranno essere acquisite mediante il finanziamento richiesto dall'Azienda per il secondo triennio, risultano previste nel più volte citato progetto generale esecutivo".

2. In merito alla questione si premette, in via generale, che l'art. 17, comma 11, della legge n. 109/1994, nel testo risultante dal recepimento operatone in Sicilia con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, consente il ricorso all'affidamento diretto di incarichi professionali soltanto per un importo stimato della prestazione non superiore a 100.000 euro.
  Per prestazioni di importo superiore, l'incarico professionale, va conferito con procedure di evidenza pubblica, ai sensi dei commi 9 e 10 della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le modificazioni apportate dalle leggi regionali di recepimento nn. 7/2002 e n. 7/2003. 

Tanto premesso in via generale, va rilevato che nella fattispecie la possibilità di affidamento allo stesso professionista di attività progettuale costituente necessario adattamento, correzione o sviluppo del progetto originario può ritenersi ammessa ove riferita ad opere ed impianti originariamente previsti nel progetto generale in ossequio al principio dell'unitarietà dell'incarico sancita dalla legge n. 109/1994 (art.17, commi 14 e 16 sexies). Tale avviso trova altresì sostegno nel fatto che, come è noto, è perfino possibile l'affidamento di incarichi di progettazione "complementari" non previsti nel progetto originario mediante trattativa privata senza gara, nei limiti indicati dall' art. 7, lett. e) del D. lgs. N. 157/1995 ( norma che seppur dettata con riferimento alla disciplina degli appalti comunitari, può ritenersi espressione di un più generale principio valido anche per le procedure sotto soglia).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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