Pos. 4   Prot. N. /234.03.11 



Oggetto: Enti Locali - Collegio dei revisori - Limiti alla rieleggibilità dei componenti.




Allegati n...........................


Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali
e delle autonomie locali.
Dipartimento regionale della famiglia,
delle politiche sociali e
delle autonomie locali.
Serv. 2 "Vigilanza e controllo Organi
Comunali e provinciali".

PALERMO




Con la nota suindicata Codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente circa l'interpretazione del comma 3 dell'art. 57 della l.142/90 come introdotto dall'art.1, comma 1, lett. i), della l.r. 48/91 e successive modificazioni.
In particolare viene chiesto se, come peraltro ritenuto dal richiedente Dipartimento, i componenti degli organi di revisione contabile degli enti locali non possano essere rieletti più di una sola volta, con la conseguenza che , anche in caso di interruzione per un mandato, il revisore dei conti, già nominato per due volte non possa essere rieletto.
Codesto Dipartimento rileva che tale interpretazione ha destato perplessità e che taluni enti locali hanno evidenziato la condizione "penalizzante" dei revisori rispetto ai sindaci ed ai presidenti della provincia, relativamente ai quali l'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 prevede il divieto di immediata rielezione allo scadere del secondo mandato.


2. Sulla questione posta si osserva quanto segue.
Lo scrivente non può che condividere l'avviso di codesto Dipartimento. Infatti, non vi è dubbio che la disposizione in argomento vada interpretata nel senso di ritenere che la rielezione possa avvenire una sola volta.
Tale tesi interpretativa, d'altra parte, trova conforto nel contenuto del parere reso, ai sensi dell'art.7 della legge 50/1999, dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato (C.St., Ad. Gen., 8 giugno 2000) sullo schema del Testo unico in materia di enti locali (D.Lgs. 267/2000) redatto ai sensi dell'art.31 della legge 265/1999. Il Consiglio, infatti, nell'esaminare la riformulazione (art.235) dell'art. 101 del D.Lgs. 77/1995 ha avuto modo di osservare che l'aggiunta dell'avverbio "consecutivamente" introdotto dopo le parole "rieleggibili" è intesa a stabilire che i revisori possono durare in carica due trienni consecutivamente, scaduti i quali l'esercizio della funzione non è definitivamente interdetta se non per il triennio successivo. Tale introduzione non è sembrata, ad avviso del Generale Consesso, "coerente con lo spirito e la ratio della norma di delegazione, che è proprio quella di evitare che l'esercizio della funzione di revisione possa essere compromessa dalla rieleggibilità ad libitum del revisore"; nello stesso parere si conferma, altresì, che "proprio l'autonomia decisionale, organizzativa, gestionale e finanziaria dell'ente esige la presenza di revisori assolutamente imparziali e privi di qualsiasi contiguità con l'ente locale, quale contrappeso dell'abbandono del sistema dei controlli esterni e del potenziamento dei controlli interni, massime quello di gestione".
Va ,inoltre considerato, a fortiori, che la specifica osservazione della mancata coerenza della precitata introduzione con lo spirito e la ratio della norma di delegazione è correlata alle considerazioni generali che precedono l'esame dell'articolato laddove il Consiglio, con riguardo al limite del potere normativo di unire, coordinare ed eventualmente modificare le disposizioni previgenti da risistemare precisa che "la nozione di coordinamento può consentire un incisivo intervento sul contenuto delle norme preesistenti al fine di rendere il tessuto normativo su cui si va ad incidere non solo più coerente nel suo complesso , ma anche in sintonia con l'evolversi dei principi generali , con la cultura giuridica, con il diritto vivente creato dalla giurisprudenza costituzionale ....... senza però innovare alla loro sostanza....". Sembra conseguentemente logico ritenere che l'introduzione dell'avverbio "consecutivamente" non avrebbe avuto nemmeno quella funzione di adeguamento evolutivo ammesso dal Consiglio di Stato ma di una innovazione sostanziale del contenuto della previgente disposizione la cui immutata interpretazione non può che essere diretta a ritenere per i revisori assoluto il limite di due mandati.
A seguito delle sopraesposte considerazioni l'introdotto avverbio "consecutivamente" è stato espunto dal testo definitivo dell' art.235 del citato D.Lgs. 267/2000.
Orbene, se non sembra che sulla questione principale vadano fatte ulteriori osservazioni rispetto a quanto soprariportato, si ritiene di dover fare alcune brevi precisazioni d' ordine generale circa il differente regime dei divieti di rielezione dei revisori rispetto a quello relativo ai sindaci e ai presidenti della provincia, ritenuto dagli enti locali "penalizzante" per i componenti degli organi di revisione in argomento.
Ed invero, il diverso regime normativo ( si ricorda che per i sindaci e i presidenti della provincia il rinvio va fatto rispettivamente, all'art. 3, comma 3, l.r.7/92 e succ. mod. e all'art. 2,comma 5, l.r. 26/93 e succ. mod.) trova la sua ratio nella natura dell'elezione dei rispettivi soggetti cui è correlata la profonda diversità delle funzioni espletate dagli stessi: elezione a suffragio popolare, quella relativa ai sindaci ed ai presidenti della provincia ed elezione di secondo grado la scelta dei revisori contabili. Da tali fondamentali distinzioni discende che il contestato limite assoluto alla rielezione non più di una volta, mentre, come soprariferito, costituisce condizione di autonomia, di indipendenza e di imparzialità dell'organo di revisione rispetto agli organi politici titolari del potere di nomina e consente di svolgere il proprio compito nell'interesse pubblico operando al meglio e assicurando una effettiva posizione terza di controllo, se fosse applicato ai rappresentanti degli stessi enti, eletti a suffragio popolare, configurerebbe una illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito di elettorato passivo.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.                  Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    








































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