POS. V Prot._______________/235.11.03

OGGETTO: Zona archeologica xxxx di yyyy. Procedura espropriativa. Tecnici esterni. Disciplinare di incarico.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Dipartimento Beni culturali, ambientali e E.P.-
Via delle Croci, 8 - PALERMO




1. Con nota prot. n.3356 del 15 settembre 2003, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione in oggetto, come risultava evidenziata nella allegata relazione della Soprintendenza di Yyyy, trasmessa al medesimo con nota prot. n.5005 del 13 marzo 2003.
Onde dare corso alla richiesta di consultazione, lo scrivente Ufficio, con nota n.18125 del 28 ottobre 2003, ha invitato codesto Dipartimento, a inviare l'originario disciplinare di incarico ai tecnici esterni, nonchè quelli aggiuntivi successivi, e ad esprimere il proprio orientamento sulla questione.
Con nota prot. n.4911 del 10 dicembre 2003, infine, codesto Dipartimento ha in parte inviato quanto richiesto, specificando i termini della questione.
Da quanto emerge dalle due note pervenute allo Scrivente, e dai relativi allegati, la problematica può essere rappresentata, nei suoi diversi profili, come segue.
Con disciplinare del 16.09.1988, la Sovrintendenza di Yyyy ha dato incarico a due tecnici esterni per la consulenza ed assistenza tecnica nella procedura espropriativa delle aree da destinare a parco archeologico della Xxxx di Yyyy.
Nel predetto atto era previsto un compenso a percentuale.
Successivamente, dopo due atti modificativi dell'originario disciplinare (rep. n.3614 del 27.11.1990, e rep. n.3799 del 13.03.1992, quest'ultimo non trasmesso allo Scrivente), è stato stipulato in data 29.04.1994 un ulteriore e definitivo disciplinare aggiuntivo che ha stabilito nuovi criteri per il calcolo dell'onorario spettante ai tecnici incaricati, con l'introduzione di compensi a vacazione.
Altro profilo sottoposto all'attenzione dello Scrivente, è il ritardo nella consegna degli elaborati da parte dei due tecnici in questione.
Il termine di consegna degli elaborati, nell'originario disciplinare, era fissato in diciotto mesi dalla firma dello stesso. Tuttavia, riferisce la Sovrintendenza, poiché la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta soltanto il 3.3.94, i tecnici incaricati non erano stati in condizione di completare l'incarico. Gli stessi hanno successivamente stipulato il disciplinare aggiuntivo del 29.04.1994, che ha lasciato invariato il termine di consegna di cui all'art.7 del disciplinare originario.
Ciò premesso, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sui cinque punti evidenziati nella citata relazione della Sovrintendenza di Yyyy che, anche alla luce dell'allegato rapporto del Servizio dei Beni Archeologici del 25 marzo 2003, possono così enuclearsi:
1) se possa procedersi all'applicazione di una penale per il ritardo nella consegna degli elaborati rispetto alla previsione dell'art.7 dell'originario disciplinare. Su questo punto, la Sovrintendenza è dell'opinione di fare decorrere il citato termine di 18 mesi dalla stipula dell'ultimo disciplinare, con conseguente applicazione della penale per ritardata consegna dallo stesso prevista a partire dal 28.10.1995;
2) se il compenso a vacazione possa essere ritenuto "integrativo di quello a percentuale" e, di conseguenza, ridotto alla metà, e ciò in applicazione dell'art.4 della tariffa ingegneri e architetti, cui l'atto aggiuntivo fa riferimento;
3) se, per la corresponsione dei compensi per le 12 vacazioni previste per "n.1 aiuto di concetto", sia necessaria la previa "attestazione del personale effettivamente utilizzato dai tecnici incaricati come aiuto di concetto nelle operazioni di cui all'incarico", che, riferisce il Servizio Archeologico, non è stata mai prodotta;
4) se debbano essere applicate le nuove tariffe per vacazione previste dal D.M. 3.9.1997, n.417 successivo alla stipula del disciplinare aggiuntivo, come richiesto dai tecnici interessati, con conseguente lievitazione dei costi preventivati;
5) infine, viene posta la questione della "applicazione della tabella F del testo unico delle tariffe sull'importo complessivo da stimare e non sull'importo medio per ogni singola particella".
Ciò posto, in ultimo, la Sovrintendenza ha proposto di sanare la complessa fattispecie stipulando un nuovo disciplinare che ridefinisca i compensi alla luce della Tabella B5 del D.M. 04.04.2001 del Ministero della Giustizia.
Codesto Dipartimento, tuttavia, solleva perplessità sulla proposta soluzione, alla luce dell'imminente scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (marzo 2004), ritenendo di contro opportuno sospendere i pagamenti e tentare una "conciliazione" extragiudiziale della possibile controversia.


2. In ordine al primo punto della problematica, relativo all'applicabilità della penale per il ritardo ed alla sua decorrenza, si osserva quanto segue.
L'originario disciplinare, all'art.7, prevede che "I professionisti incaricati dovranno completare nel termine di diciotto mesi dalla firma del presente disciplinare, le operazioni di cui ai punti sub 1/13 del precedente art.3 e fornire tutti gli elaborati e i dati necessari per la pubblicazione".
La disposizione fa riferimento ad una serie di operazioni tecniche relative, in sintesi, all'individuazione degli immobili, alla redazione delle stime delle aree da espropriare corredate da relazioni di stima, alla redazione dei piani particellari, che si concludono con la trasmissione alla Sovrintendenza per i BB.CC. e AA. di Yyyy delle predette stime e dei piani particellari di esproprio per il controllo e la pubblicazione.
Lo stesso art.7 del disciplinare prevede, altresì, che "Qualora la presentazione degli elaborati venisse ingiustificatamente ritardata oltre i termini soprastabiliti, sarà applicata una penale pari allo 0,04%, per ogni giorno di ritardo, sull'importo delle competenze relative. Nel caso il ritardo ecceda i giorni 50 dalla data di consegna, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso i professionisti inadempienti e senza che questi possano pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per l'onorario, sia per il rimborso spese...".
Ora, da come vengono relazionati i fatti dal Servizio per i Beni Archeologici, nella nota allegata, appare chiaro che sino ad una certa data non si sia configurato un ritardo imputabile ai tecnici.
Questi, infatti, in data 15.09.90 avevano consegnato il piano di esproprio. Con atto aggiuntivo del 13.03.92, l'Amministrazione ha richiesto una rielaborazione del piano di esproprio. La variante del progetto di esproprio veniva consegnata dai professionisti in data 8.06.1992.
Peraltro, come riferisce la Sovrintendenza, si addiveniva alla dichiarazione di pubblica utilità con provvedimento del 03.03.1994.
Ciò posto, sembra corretto fare decorrere il termine per il completamento delle operazioni su indicate dalla data del predetto provvedimento, posto che fino a quel momento i tecnici non erano stati posti nella condizione di attendere alle stesse.
Non pare, invece, possa avere rilevanza, ai fini del decorso del termine di scadenza di 18 mesi, la data di stipula dell'ultimo disciplinare aggiuntivo, che si limita a modificare il calcolo degli onorari, senza modificare, per il resto, i termini dell'incarico.

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In ordine al secondo punto della problematica -se i compensi a vacazione possano essere ritenuti integrativi di quelli a percentuale e, dunque, decurtati del 50%- si osserva quanto segue.
Anche in questo caso è necessario prendere le mosse dalle previsioni dei disciplinari.
L'art.5 del disciplinare del 1988 aveva previsto la determinazione degli onorari "in misura percentuale, in ragione degli importi liquidati a consuntivo ed a qualsiasi titolo, per l'esproprio e l'occupazione delle aree oggetto del presente disciplinare" e "per la redazione delle stime con tutte le operazioni contenute fini al punto 12" la determinazione del compenso in applicazione di quanto previsto dalle rispettive tabelle professionali, degli ingegneri e architetti (L. 2 marzo 1949, n.144 e succ. mod..) e dei geometri (L.2 marzo 1949, n.144 e succ. mod.).
L'art.5 del disciplinare originario è stato sostituito dall'art.2 del disciplinare aggiuntivo del 29.4.94, prevedendosi:
a) per l'espletamento di tutte le operazioni di cui all'art.3, ad esclusione di quelle previste ai punti 7, 11..." compensi a vacazione nella misura rispettivamente di 25 per i due tecnici e di 12 per l'impiego di n.1 aiuto di concetto, per ogni particella catastale e per ogni unità immobiliare;
b) per la redazione delle stime delle aree da espropriare (previsione di cui all'art.3, punto 11 del disciplinare originario), l'applicazione della Tabella F prima colonna della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti e delle Tabelle G e F della tariffa dei geometri, in relazione al tipo di stima redatta;
c) per i frazionamenti delle proprietà espropriande (art.3, punto 7 del disciplinare originario) compensi a vacazione nella misura di 25 per ogni particella, eventualmente da frazionare e per entrambi i professionisti.
L'art.3 del disciplinare aggiuntivo stabilisce altresì che "Gli importi corrisposti alla data odierna....ai professionisti incaricati...sono da considerarsi come acconto sulle prestazioni e, come tali, soggetti a conguaglio".

Da quanto esposto, sembra chiaro che, per la determinazione dei compensi da corrispondere ai due tecnici in oggetto, occorre fare capo esclusivamente alla nuova previsione di cui all'art.2 dell'ultimo disciplinare, che ha espressamente sostituito l'art.5 del disciplinare originario.
Sulla scorta di quanto ivi previsto:
a) per le operazioni di cui all'art.3 del disciplinare originario, ad esclusione delle stime e dei frazionamenti, si dovranno corrispondere soltanto i compensi a vacazione;
b) per le perizie estimative si dovrà corrispondere un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F della tariffa degli ingegneri e architetti e delle tabelle F e G della tariffa dei geometri; né sembra porsi un problema di cumulo con i compensi a vacazione, per le stesse non previsti;
c) per i frazionamenti delle proprietà espropriande, viceversa, sono previsti unicamente compensi a vacazione.
E' vero che la tariffa professionale degli ingegneri e architetti, all'art.4, dispone, per il caso di perizie estimative (art.24, tariffa), che i compensi a vacazione si intendono integrativi di quelli a percentuale, e quindi vanno ridotti alla metà, ma va ricordato che le previsioni ivi previste sono state derogate dalle parti con una diversa esplicita previsione.
Infatti, la giurisprudenza ha sempre confermato e ribadito la valenza della tariffa quale fonte sussidiaria e suppletiva alla quale ricorrere solo quando non sia intervenuta una pattuizione al riguardo (così, ad esempio, Cass. Civile, sez. II, 10 settembre 1980, n.5219 e 30 ottobre 1996, n.9514). Anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "le tariffe professionali stabilite con atto generale amministrativo, rappresentano fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere solo in assenza di diversa indicazione nel titolo costitutivo del rapporto"(Cons. giust. Amm. Sicilia, sez. cons., 18 febbraio 1997, n.156).

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In ordine al terzo punto della richiesta di parere -cioè se i tecnici debbano o meno, in qualche modo, comprovare l'utilizzazione dell'aiuto di concetto, ai fini della corresponsione dei compensi per quest'ultimo previsti- si osserva che, come si evince anche dalle premesse dell'ultimo disciplinare aggiuntivo, indicando il numero delle vacazioni si è inteso predeterminare "il limite massimo delle vacazioni spettanti", pertanto, a parere dello Scrivente, le stesse vanno documentate.

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Per quanto riguarda il quarto punto -applicabilità degli aumenti tariffari del 1997 al contratto stipulato anteriormente- si osserva quanto segue.
Il problema è quello della determinazione del compenso professionale allorché sia intervenuto l'adeguamento della tariffa.
Ora, il principio cui l'ordinamento giuridico affida in via generale la soluzione di eventuali conflitti per l'individuazione della disciplina applicabile nel caso concreto è riassunto nella formula "tempus regit actum", con la quale si vuole intendere l'applicazione delle disposizioni vigenti al momento in cui si compie l'atto giuridicamente rilevante.
Poiché nessuna indicazione è riportata nel D.M. 3 settembre 1997, n.417, sembra legittimo ricorrere ai principi generali.
Peraltro, in tema di prestazioni professionali e di criteri di determinazione del compenso, l'articolo unico della legge 2 marzo 1949, n.143, aveva accolto espressamente l'indicato principio, disponendo che "la nuova tariffa trova applicazione per quella parte di prestazioni effettuata dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione".
In campo professionale, però, l'attività prestata, per sua natura, richiede spesso una considerazione unitaria e non frazionata dell'opera intellettuale.
In tal senso si è orientata la Suprema Corte che, fin dal 1957 (cfr Cass. Sez. II, 12.1.1957, n.50), ha chiarito che, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di esse debba essere liquidato il compenso spettante al professionista, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale da questo prestata.
Se l'attività prestata non può essere scissa e frazionata in una serie di distinte e autonome prestazioni, ma va necessariamente considerata come l'armonica risultante di un'attività intellettiva a carattere unitario (come per il caso di un'attività di progettazione) e il compenso deve di conseguenza essere liquidato con criterio unitario, allora la tariffa applicabile è quella che vige alla data del completamento della prestazione -anche se l'esplicazione dell'attività professionale abbia avuto inizio quando era in vigore altra tariffa professionale.
Se invece le prestazioni hanno carattere autonomo (p.e. progetto distinto in progetto di massima e progetto esecutivo), si devono applicare le tariffe professionali vigenti al momento in cui sono state svolte le relative prestazioni.
Ora, pare allo Scrivente che, nel caso in esame, le singole prestazioni professionali hanno, benché preordinate tutte al medesimo fine, ciascuna una propria individualità, così da esaurirsi con la loro effettuazione. Ne consegue che l'onorario professionale previsto per le varie operazioni indicate nel disciplinare va determinato secondo la tariffa vigente al momento in cui la prestazione è stata effettuata.
D'altronde, come si evince dalle premesse del disciplinare aggiuntivo del 1994, in cui risultano dettagliatamente elencate le prestazioni già espletate a quella data, non sembra possano insorgere difficoltà in ordine all'individuazione delle prestazioni effettuate anteriormente al D.M. del 1997.

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In ordine all'ultimo punto, pare allo Scrivente che ci si intenda riferire ai compensi per le perizie estimative delle aree da espropriare, per le quali il disciplinare, come visto, rinvia alla tabella F, prima colonna, della tariffa, e si chieda se questa vada applicata "sull'importo complessivo da stimare o sull'importo medio per ciascuna particella".
Poiché le stime sono sempre riferite, nel disciplinare, alle singole particelle o aree da espropriare, sembra coerente fare capo, per la determinazione dei relativi compensi, all'importo di ciascuna stima.

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In ordine alle scelte operative da effettuare da parte di codesta Amministrazione, non pare allo Scrivente percorribile la soluzione di proporre la stipula di un nuovo disciplinare. Posto che il rapporto contrattuale è sostanzialmente concluso, a ben vedere, nella sostanza, si tratterebbe comunque di un atto di natura transattiva.
Esulando dalle funzioni dello Scrivente ogni competenza sul merito delle scelte fattuali da adottare, ci si limita al riguardo a ricordare che, ove codesta Amministrazione intenda chiudere la vicenda contrattuale con una transazione, questa andrà sottoposta al preventivo parere dell'Avvocatura di Stato.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.







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