Pos. 1   Prot. N. /245.03.11 



Oggetto: Edilizia - L.r. n. 4/03, art. 20 - Opere interne.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento regionale Urbanistica
Area Affari generali e comuni


P A L E R M O






1. Codesto Dipartimento ha sottoposto allo Scrivente - per eventuali osservazioni - la nota emarginata con cui si forniscono, al Comune di Xxxx, indirizzi interpretativi in ordine all'applicazione dell'art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ritenuto di "oggettiva difficoltà interpretativa".
In particolare, il Comune, nella nota inoltrata a codesta Amministrazione, riferiva l'avvenuta presentazione di comunicazioni di "inizio dei lavori", ex art. 20 della l.r. n. 4/03, anche in relazione alla "totale copertura di terrazzi di notevoli dimensioni, in assenza peraltro del parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. e dell'Ufficio del Genio Civile e nell'ipotesi anche di realizzazione su costruzioni abusive oggetto di sanatoria non ancora definita".
Le questioni nascono, dunque, dall'esigenza di verificare la legittimità della procedura seguita per la realizzazione delle sopradescritte opere, sostanzialmente sottratte a qualsivoglia richiesta di concessione o autorizzazione, in quanto ritenute assoggettabili alla disciplina di cui al citato art. 20 della l.r. n. 4/03, in forza del quale vengono sottratte al comune regime concessorio, "in deroga ad ogni altra disposizione di legge...la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo".
Ai sensi del secondo comma, per le opere che rientrano nelle ipotesi di cui al soprariportato primo comma, "il proprietario dell'unità immobiliare, contestualmente all'inizio dei lavori, deve presentare al sindaco... una relazione...che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti,..."; dal dato testuale del successivo comma 3 si ricava, inoltre, che il regime agevolato riguarda anche "la chiusura di verande o balconi con strutture precarie".
Al quarto comma il legislatore ha inteso espressamente definire la nozione di veranda, definendo tali "tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate (cioè suscettibili di facile rimozione), relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, semprechè ricadenti su aree private".
Il quinto comma, infine, estende le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla "regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate".


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Codesto Dipartimento è dell'avviso che le disposizioni di cui all'art. 20 devono essere lette come integrazione delle altre disposizioni già regolanti l'esecuzione delle "opere interne" e, poiché la relazione tecnica da presentare al Comune deve asseverare che le opere da effettuarsi rispettino anche le "norme urbanistiche" (e, tra queste, quella fondamentale è quella contenuta all'art. 36 della l.r. n. 71/78 e le norme ad esso strettamente connesse) ritiene, pertanto, che la prefigurata "deroga ad ogni altra disposizione di legge", contenuta nel primo comma dell'art. 20, debba trovare il proprio limite applicativo nella relazione tecnica di asseveramento del rispetto delle "norme urbanistiche", previste al successivo secondo comma e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, non riguardanti i parametri edilizi oggetto della deroga in argomento. Conseguentemente ritiene "evidente che la copertura di terrazzi nei modi descritti non può che essere soggetta al rilascio di apposita concessione edilizia, in quanto trattasi di ampliamento o sopraelevazione di un edificio esistente, comportante trasformazione edilizia ...del territorio comunale".
Riguardo al secondo quesito, relativo cioè alla legittimità della realizzazione delle suddette opere, relative ad immobili soggetti a vincolo, in assenza del parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA e del Genio Civile, codesto Dipartimento rappresenta la necessità del preventivo ottenimento delle prescritte autorizzazioni favorevoli da parte degli enti cui è preposta la tutela dei vincoli medesimi, essendo previsto sì espressamente l'obbligo dell'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza BB.CC.AA, ma non essendo prevista altresì nessuna deroga per l'acquisizione preventiva di qualsivoglia altro parere imposto dal vigente ordinamento.
In ordine, poi, all'ultima questione posta viene evidenziato che gli unici interventi edilizi ammessi sugli immobili abusivi oggetto di sanatoria non ancora definita con provvedimento concessorio o autorizzatorio, sono solo quelli di "completamento" descritti dall'art. 26, comma10, della l.r. n. 37/85 e nei limiti descritti dalla medesima disposizione normativa.



2. In ordine alle questioni poste si osserva quanto segue.
Premesso che la norma in esame costituisce estrinsecazione di prerogativa riservata al legislatore siciliano in forza di espressa previsione dell'art.14, lett. f dello Statuto della Regione, non può, tuttavia, non rilevarsi che il regime edilizio che ne deriva appare radicalmente differenziato da quello riservato agli identici interventi nel resto del territorio nazionale, in cui la sottrazione al generale principio della sottoposizione al regime concessorio/autorizzatorio è riservata solo alle opere destinate a far fronte ad esigenze temporanee e contingenti.
Una prima fondamentale peculiarità, in ordine alla disciplina regionale sopradelineata, è data dalla circostanza che l'attributo di precarietà, ritenuto meritevole di normazione agevolata, è riferito, nella l.r. n. 4/03 (art. 20), alla consistenza e tipologia delle strutture (dal momento che rileva espressamente, ai fini della definizione di una struttura in termini di precarietà, la facile rimovibilità della stessa), anziché, come in ambito nazionale, alla destinazione di durata dell'opera, ovvero alla predeterminata provvisorietà dell'intervento.
Altra notazione, in ordine alla disciplina regionale delle opere interne "precarie", riguarda la generalizzazione del regime di esenzione, poiché il legislatore assoggetta le sopradescritte opere alla procedura di denuncia d'inizio attività indipendentemente dalla loro estensione: il comma quattro dell'art. 20 ha, infatti, precisato, con riguardo alle verande ed alle strutture equiparate (tra le quali la norma ricomprende anche le tettoie), che rientrano nella disciplina agevolata anche le loro "chiusure...relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati".
Per ciò che rileva, dunque, ai fini della soluzione del primo dei quesiti posti, è la stessa lettera della norma (nonostante i possibili rilievi cui la stessa si possa, eventualmente, prestare circa la portata discriminatoria dei suoi effetti rispetto alle opere aventi le stesse caratteristiche, ma assoggettate ad un regime edilizio differenziato, in quanto insistenti sul resto del territorio nazionale) che consente di estendere la procedura d.i.a. anche alle ipotesi di opere consistenti nella chiusura, realizzata con strutture precarie, di tettoie indipendentemente dalle loro dimensioni, ma non anche alle sole coperture di terrazze, stante che l'assimilazione alle verande è espressamente limitata, dal quarto comma del citato art. 20, alle altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline gazebo..., la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, semprechè ricadenti su aree private.
In altri termini, come rileva correttamente codesto Dipartimento, la "chiusura di terrazze" (in cui sia già stata realizzata in precedenza una tettoia, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti) è cosa ben diversa dalla "copertura" delle stesse, stante che la chiusura delle verande, tettoie, pensiline e gazebo è "riferita solamente a manufatti architettonici aperti lateralmente, ma già coperti" (e, dunque, già autorizzati).
Dunque, soltanto la "chiusura delle tettoie", nel senso sopra delineato, è assoggettabile al regime agevolato di cui al citato art. 20 (indipendentemente dalle dimensioni), e non anche la "copertura di terrazze", che, non essendo espressamente contemplata dalla norma in questione, rimane, pertanto, sottoposta al normale regime concessorio.


In ordine alle altre problematiche sottoposte alle valutazioni dello Scrivente sembra condivisibile l'orientamento di codesto Dipartimento circa la necessità - nel caso di immobili sottoposti a vincoli - della preventiva acquisizione del nulla osta da parte della Soprintendenza BB.CC.AA., obbligo espressamente sancito dal comma 1 del citato art. 20, nonché di eventuali altri pareri la cui acquisizione sia comunque imposta dalle norme attualmente vigenti, non essendo previste, dalla normativa de qua, deroghe in tal senso.
E, per quanto riguarda, infine, le ipotesi di realizzazione delle opere descritte dall'art. 20 su costruzioni abusive oggetto di sanatoria non ancora definita con provvedimento concessorio o autorizzatorio non può che concludersi per la non ammissibilità delle stesse, essendo consentiti, sugli immobili abusivi assoggettati a sanatoria, unicamente interventi quali quelli descritti dall'art. 26, comma 10, della legge regionale n. 37 del 1985, ai sensi del quale "...il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 che hanno diritto al conseguimento della concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi del primo comma dell'art. 23 della presente legge..."



Nelle superiori considerazioni è l'avviso di quest'Ufficio.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".






Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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