POS. II Prot._______________/248.11.2003

OGGETTO: Definizione transattiva del rapporto di lavoro ex art. 411 c.p.c. - Richiesta pagamento ferie.

Assessorato Regionale Agricoltura e
Foreste
Dipartimento Interventi Strutturali
Servizio Vigilanza Consorzi di Bonifica e Consorzi agrari
PALERMO


1. Con nota n. 1717 dell' 1 ottobre 2003, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio in ordine alla richiesta di pagamento delle ferie che l'ex direttore del Consorzio agrario interprovinciale di xxxx e yyyy ha avanzato successivamente alla risoluzione transattiva del suo rapporto di lavoro, avvenuta per conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411 c.p.c., di cui al verbale allegato alla richiesta di parere.

2. In ordine alla questione sottoposta si rassegna quanto segue. L'accordo transattivo che ha posto fine al rapporto di lavoro del soggetto suindicato ben può avere ad oggetto la rinuncia a diritti inderogabili quali le ferie o la correlativa indennità sostitutiva, senza che sia necessaria, per la sua validità, una specifica approvazione scritta delle singole rinunzie (Cfr. P. Torino, 18-06-1992; Cass., sez. I, 23-04-1998, n. 4205, citata dall'Amministrazione richiedente).
Con la transazione che si esamina - validamente stipulata e correttamente attuata con l'assistenza dei rappresentanti sindacali , cui la legge assegna, nella fattispecie conciliativa, una funzione di supporto - le parti intervenute hanno dapprima convenuto specificatamente su una serie di punti - a), b), c) e d) - e poi rimesso ogni altro aspetto non specificato espressamente, ma discendente dal rapporto lavorativo pregresso e dalla sua risoluzione, alla manifestazione di volontà dell'ex direttore che dichiarava " dinon avere più nulla a pretendere dal Consorzio Agrario Interprovinciale di xxxx e yyyy in dipendenza dello scioglimento del rapporto di lavoro e della precorsa attività lavorativa, per qualsiasi titolo o ragione, nessuno eccettuato o escluso anche se non esplicitamente menzionato............".
L'interessato ha rinunciato ad avanzare qualsiasi pretesa che trovasse fonte nel rapporto di lavoro consensualmente rescisso e ha ritenuto quanto convenuto satisfattivo al punto da dichiarare l'accordo completamente assorbente di qualunque pretesa, a qualsiasi titolo originante, seppur non esplicitamente menzionata, dunque anche dell'odierna richiesta del pagamento delle ferie.
A maggior chiarezza di tale assunto, le parti chiudono il verbale ribadendo: " Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ......... si danno reciprocamente atto che qualsiasi pretesa, scaturente da disposizioni di legge, di contratto collettivo e di contratto individuale, ha trovato composizione in quanto sopra concordato".
Non pare dubbio che l'eventuale indennità sostitutiva delle ferie ha trovato composizione nella conciliazione sindacale che con formule omnicomprensive ha sbarrato la possibilità di avanzare qualunque pretesa che potesse discendere dall' attività lavorativa prestata a favore del consorzio, dalla risoluzione del rapporto lavorativo, dalla legge, dal contratto collettivo o da quello individuale.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
















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