POS. V Prot._______________/259.11.03

OGGETTO: Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time. Assegno per il nucleo familiare. Misura dell'assegno.


ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente

e, p.c.  PRESIDENZA DELLA REGIONE  
  Dipartimento del personale e dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale 

PALERMO




1. Con nota prot. 62477/Servizio 6° del 17 ottobre 2003, codesto Dipartimento ha inoltrato, ai sensi dell'art.32, comma 4, L.r. 7.3.1997, n.6 e succ. mod., la nota prot. n.5277 del 4 agosto 2003 con cui l'Ente Parco xxxx chiede il parere dello Scrivente in ordine alla misura dell'assegno per il nucleo familiare da corrispondere ai lavoratori che prestano servizio presso l'Ente stesso con contratto a tempo determinato e parziale, stipulato ai sensi degli artt.11 e 12, L.r. n.85/1995, e le cui prestazioni (18 ore settimanali) si articolano in tre o quattro giorni su cinque lavorativi e con orario di lavoro ridotto rispetto a quello a tempo pieno.
In particolare, l'Ente Parco, -rappresentando che la questione trae origine dalla nota con cui la Segreteria zonale di yyyy della sigla sindacale hhhh ha invitato il medesimo "a corrispondere per intero le quote di aggiunta di famiglia ai lavoratori a tempo determinato e parziale, conformemente al contratto individuale di lavoro stipulato" e precisando che il predetto contratto si limita a prevedere la corresponsione dell'assegno "se e in quanto dovuto"-, ha chiesto:
1) se l'assegno per il nucleo familiare debba essere corrisposto secondo il criterio attualmente adottato dall'Ente in parola e, cioè, nella misura fissata dall'art.9, secondo comma, D.Lgs. 25.2.2000, n.61 che, in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata inferiore al minimo di 24 ore, riconosce tanti assegni quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata;
2) se, invero, tale assegno vada corrisposto secondo il criterio indicato dalla circolare 28 giugno 2000, n.18878 la quale, imponendo per il personale a tempo parziale di osservare, anche per gli assegni in parola, il principio di proporzionalità tra trattamento economico e prestazione lavorativa, secondo l'Ente Parco "si discosterebbe (da quanto) previsto dal citato D.Lgs. n.61/2000" e "risulterebbe meno favorevole per il lavoratore";
3) o se, infine, debba corrispondersi l'assegno nella misura intera, come previsto nel CCNL del comparto ministeriale del 16.5.2001 "semprechè possa farsi riferimento a tale normativa per il rinvio disposto dall'art.1 della l.r. 29.10.1985, n.41".

L'Ente Parco xxxx ha altresì chiesto di sapere se siano intervenute disposizioni legislative in forza delle quali l'assegno per il nucleo familiare "competa anche per il convivente, facente parte del nucleo familiare anagrafico".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Va in primo luogo escluso che possa farsi riferimento al CCNL del comparto dei Ministeri, come pur ipotizzato da codesto Dipartimento sub 3), dal momento che la disciplina di riferimento non può che essere, secondo i principi generali, quella regionale (normativa e contrattuale) salvo, come si vedrà, il rinvio alla normativa statale, per quanto non espressamente previsto dal vigente C.C.R.L.

Ciò premesso, come riferito dall'Ente Parco xxxx, la problematica in oggetto concerne i soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva individuati all'art.1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art.12, secondo comma, della medesima legge.
Per quanto concerne il trattamento economico dei predetti lavoratori, l'art.12, L.r. n.85/1995 ha disposto che "Il trattamentoeconomico dei soggetti di cui al comma 2 non può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part-time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente" (v. quinto comma).

Ora, com'è noto, il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato introdotto nell'ordinamento regionale dall'art.42, L.r. 27 aprile 1999, n.10, che ne ha disciplinato condizioni e modalità, rimettendo alla contrattazione collettiva l'ulteriore fissazione di "criteri e modalità di applicazione dell'istituto" (v. lett. e) e rinviando, per quanto non previsto dallo stesso articolo, al "vigente ordinamento previsto per i dipendenti dello Stato" (v. lett. g). La remissione alla contrattazione collettiva della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è stata, da ultimo, ribadita dall'art.23 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.

Il D.P.Reg. 11 novembre 1999, n.26, recante la "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998/1999 e per il quadriennio giuridico 1998/2001", all'art.18, ha stabilito ulteriori condizioni e modalità, prevedendo, in particolare, per quel che in questa sede interessa, che "Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale di pari anzianità" (così, 13° comma).

Ora, se questo è il quadro regionale di riferimento, non pare allo Scrivente che la disposizione da ultimo citata, che si limita a fissare un generale principio di proporzionalità alla prestazione lavorativa con generico riferimento a tutte le componenti fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, sia suscettibile di essere applicata tout court all'istituto dell'assegno per il nucleo familiare, non essendo questo, come ora si dirà, un istituto economico legato esclusivamente alla durata della prestazione.

Va brevemente ricordato che l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare ha subito nel corso degli anni molteplici riforme che ne hanno reso incerto il profilo istituzionale.
Nell'attuale disciplina di cui all'art.2 del D.L. 13 marzo 1988, n.69, convertito nella L. 13 maggio 1988, n.153, l'assegno per il nucleo familiare compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo una tabella allegata al decreto e annualmente aggiornata.
La finalità della legge -che è quella di fornire sussidio economico in relazione alla composizione complessiva del nucleo nel presupposto che il reddito dei soggetti di cui all'art.2, comma 1, D.L. n.69/1988 unito a quello dei componenti il nucleo, non sia sufficiente a garantire lo standard minimo previsto dalla legge- ha indotto dottrina e giurisprudenza a ritenere che l'assegno, non essendo commisurato alla prestazione di lavoro o all'anzianità di servizio, non abbia natura retributiva bensì assistenziale.

Ciò premesso, sembra allo Scrivente che il predetto principio di stretta proporzionalità debba essere rimodulato e "corretto" applicando, in mancanza di una specifica disposizione normativa o contrattuale regionale, il peculiare meccanismo di determinazione dell'assegno introdotto dal legislatore statale, per i lavoratori a tempo parziale, all'art.9, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.62 che prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore e, in caso contrario, di tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata (cfr. secondo comma).
Rimane dunque confermato, a parere dello Scrivente, il criterio di determinazione dell'assegno sinora utilizzato dall'Ente Parco xxxx.
Sembra d'altronde che la circolare 28 giugno 2000, n.18878, "applicativa dell'art.18 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n26 e dell'art.23, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10", che si limita a fornire istruzioni, ma che non ha valore normativo, non possa essere di ostacolo alla predetta interpretazione "correttiva" del principio di proporzionalità.

In ordine all'ultimo quesito sottoposto allo Scrivente, se cioè l'assegno per il nucleo familiare possa essere corrisposto anche per il "convivente", si osserva che nessuna nuova disposizione è intervenuta in materia, rimanendo pertanto l'istituto in parola ancorato alla lettera ("coniuge") dell'art.2, D.L.13.3.1988, n.69.

Il presente parere, atteso il carattere di massima della questione affrontata, viene esteso per conoscenza al Dipartimento regionale del personale, per la sua generale competenza in subiecta materia, restando lo Scrivente disponibile per eventuali approfondimenti sulla scorta di nuovi spunti di riflessione che dovessero essere forniti dallo stesso.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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