POS. V Prot._______________/261.03.11

OGGETTO: Tasse sulle concessioni governative regionali. L.R. 24 agosto 1993, n.24. Assoggettabilità a tassa delle autorizzazioni sanitarie rilasciate dai Comuni.


ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO FINANZE E
CREDITO
Servizio Entrate tributarie ed
extratributarie
U.O.B. Tributi propri indiretti e
diretti.
PALERMO


1. Con nota n. 10089 del 17 ottobre 2003 codesto Dipartimento ha richiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
Il Settore Attività produttive-Sportello Unico del Comune di xxx nella lettera n. 25049/P del 10 Giugno 2003, nel riscontrare la nota n.5296 del 2 aprile 2003, con cui codesto Dipartimento sollecitava il compimento di alcuni adempimenti previsti dalla normativa istitutiva delle tasse sulle concessioni governative regionali e dalle circolari esplicative, richiamando quanto disposto dall'art.6, co.1, della l.r. n.24/1993 formulava le seguenti obiezioni:
a) Le autorizzazioni rilasciate dal Settore Attività produttive- Sportello Unico non attengono a funzioni proprie della Regione ma a competenze specifiche del Comune, che sono attribuite in modo diretto dall'art. 25, 2° comma, sub.c) del D.P.R. n.327/1980;
b) Con l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive, avvenuta con il D.L.gs. n.112/1998 ed, in Sicilia con l'art.36 della l.r. n.10/2000, nell'ambito dei procedimenti, di competenza del Settore Attività produttive, per l'apertura di pubblici esercizi non è più prevista un'autorizzazione sanitaria dotata di una propria ed autonoma esistenza ma un'autorizzazione amministrativa unica nella quale confluiscono, tra gli altri, gli eventuali pareri in merito espressi dalla AUSL. In particolare, aggiunge il Comune, nel protocollo d'intesa stipulato in data 6 settembre 2000 tra lo stesso Ente e l'AUSL xxx, riguardante il procedimento volto al rilascio dei provvedimenti d'autorizzazione, di competenza comunale, in merito alle attività di preparazione, produzione e confezionamento di alimenti e bevande connesse ad esercizi di vendita e somministrazione, è specificatamente previsto l'intervento dell'AUSL, attraverso l'emanazione di un parere igienico-sanitario, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione stessa.
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento esprime il proprio orientamento sulla questione, sottolineando che le autorizzazioni sanitarie sono atti amministrativi autonomi e, anche se rilasciate dal Comune, sono comunque connesse all'esercizio di funzioni proprie della Regione. Di conseguenza ad esse si applicano le tasse sulle concessioni governative regionali.



2. Sulla problematica sopra evidenziata si osserva quanto segue.
La l.r. 24 agosto 1993, n.24, art.6, co.1, assoggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative regionali "gli atti e provvedimenti di competenza della Regione" elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo n.230 del 22 giugno 1991, tra i quali è compresa, al numero d'ordine 7, l'autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi: strutture ricettive e alberghiere, esercizi per la somministrazione di alimenti, esercizi per la somministrazione di bevande.
In materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, il D.P.R. 26 marzo 1980, n.327, all'art.25, 2°comma, dispone che l'autorizzazione sanitaria è rilasciata:
- nei casi indicati alle lettere a) e b) (laboratori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale, di origine animale, o miste di origine prevalentemente animale), dal competente organo delle Regioni;
- nei casi di cui alla lettera c), ( depositi all'ingrosso di alimenti di origine vegetale ed animale e piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande), dal Comune, attraverso le unità sanitarie locali.
Solo nelle ipotesi previste dalla lettera c), 2°comma, dell'art.25 del D.P.R. n.327/1980, quindi, il legislatore ha individuato il Comune quale Ente competente al rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
E poiché le tasse sulle concessioni governative gravano, ai sensi dell'art.6, co.1 della l.r. n. 24/1993, sugli atti e provvedimenti di competenza della Regione, le autorizzazioni sanitarie rilasciate dal Comune, riguardanti pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande, di cui al numero d'ordine 7 del D.Lgs. n. 230/1991, ove rientranti nelle ipotesi previste dall'art.25, 2° comma, lettera c) del D.P.R. n. 327/1980 non sono soggette al tributo predetto, in quanto trattasi di provvedimenti adottati dall'Ente locale nell'esercizio di una competenza propria, che discende dall'art.25 cit.
L'altro aspetto della problematica riguarda l'autorizzazione sanitaria come provvedimento autonomo, ancorché sia inserita nel procedimento unico affidato alla responsabilità del Settore Attività produttive.
Ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n.447/1998 ed, in Sicilia, dell'art. 36 della l.r. n.10/2000, i Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi. Per l'esercizio di tali funzioni la legislazione predetta prevede che i Comuni si dotino di una struttura unica responsabile dell'intero e unico procedimento, all'interno della quale è istituito lo" Sportello Unico per le attività produttive", al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso al proprio archivio informatico, contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione ed il relativo iter procedimentale. Il processo di semplificazione realizzato dalla normativa sullo sportello unico consiste nel fatto che tutti gli atti di assenso espressi dai Soggetti Pubblici coinvolti confluiscono in un unico procedimento. Il provvedimento autorizzatorio finale consiste in un'"autorizzazione plurima"(vedi Casetta, Manuale di Diritto Amministrativo, pag.293), ossia riepilogativa dei vari atti di assenso, adottati dalle Amministrazioni che intervengono nel procedimento.
L'autorizzazione sanitaria, pertanto, anche se inserita nel procedimento autorizzatorio unico affidato allo Sportello Unico comunale per le Attività produttive, mantiene la propria autonomia e specificità, in quanto atto che vincola e condiziona l'adozione del provvedimento finale, tenuto conto, peraltro, che la normativa sullo Sportello Unico risponde soltanto ad esigenze di semplificazione amministrativa. L'autorizzazione sanitaria, quindi, è soggetta alle tasse sulle concessioni governative regionali.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 Giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi.Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta Regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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