Pos. 1   Prot. N. 263.11.03  



Oggetto: Dipendenti regionali. Permessi di cui all'art.33,co.3 della l.104/92. Incidenza sul diritto alla tredicesima.




Allegati n...........................


ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
U.O.B. TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

PALERMO


e.p.c.
  PRESIDENZA DELLA REGIONE 

Dipartimento del Personale
e dei Servizi Generali,
di Quiescenza, di Previdenza,
Assistenza del Personale


PALERMO





1. Con la nota n. 24222 del 14 ottobre 2003, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine ad un quesito concernente i permessi previsti nel capo VI del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
In particolare -premesso che l'art. 43 del Testo Unico in questione dispone che per i riposi ed i permessi di cui al presente capo, si applichino le disposizioni di cui all'art. 34, comma 5 del medesimo testo legislativo , che per i periodi di congedo parentale esclude gli effetti relativi alle ferie, tredicesima mensilità o gratifica natalizia,- si chiede di sapere se "per i dipendenti regionali che beneficiano dei permessi di cui alla citata legge, debbano essere operate le decurtazioni sulla tredicesima mensilità in relazione ai permessi mensili cui- sul presupposto del riconoscimento dell'handicap grave- abbiano diritto. Al tempo stesso si chiede se, eventualmente tale decurtazione operi per tutte le ipotesi di autorizzazione (persona portatrice di handicap grave, assistenza a genitore o parente portatore di handicap grave)".

Rappresenta codesto Dipartimento che la richiesta trae origine dalla circostanza che pur avendo lo Scrivente chiarito con parere prot. n. 13662 del 8.07.97, che i permessi ex art..33, c.3 della l. 104/92 non riducono il congedo ordinario, esso comunque faceva riferimento " a normativa statale derivante da accordi contrattuali oggi in parte superati, avendo il legislatore statale dato organico assetto all'intera materia della tutela e sostegno della maternità nel sopraccitato Testo Unico, con la specifica previsione di cui all'art. 43, comma 2".



2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n.53, al fine di conferire omogeneità e sistematicità alle disposizioni legislative preesistenti, è stato emanato il D.Lgs n. 151 del 26 marzo 2001 " Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della paternità e maternità".
Il capo VI del succitato Testo Unico si occupa di "Riposi, Permessi e congedi", ed in particolare, per quel che qui interessa, l'art. 42 si occupa di riposi e permessi per figli con handicap grave.
In particolare, a proposito dei permessi, la norma citata prevede, al secondo ed al terzo comma, la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all'art.33, comma 3, della l. 5 febbraio 1992, n.104.
L'art.43, ultimo comma, del D.Lgs. 151/2001 prevede che si applichino, per i riposi ed i permessi di cui al presente capo, le disposizioni di cui all'art. 34, comma 5 dello stesso decreto secondo cui " I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia".

Ora poiché tale materia non è stata disciplinata da parte del legislatore regionale, come correttamente osservato da codesto Dipartimento, si applica la normativa statale su indicata anche per i dipendenti regionali che beneficiano dei permessi di cui alla citata legge.
Tale normativa, però, (art. 1, comma 2, del decreto legislativo 151/2001) fa salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, così come ritenuto dallo Scrivente nel parere n.13662 dell'8 luglio 1997, citato da codesto Dipartimento, l'art. 18, comma 6 del CCNL 16 maggio 1995 (relativo al comparto del personale dei ministeri), richiamato espressamente dall'art. 9 del CCNL 16 maggio 2001, introduce una norma di maggiore favore prevedendo testualmente che" I permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104...non riducono le ferie...".
Da tale disposizione parrebbe possibile desumere "a contrario", l'incidenza dei permessi sulla tredicesima mensilità che, pertanto, dovrebbe subire una decurtazione proporzionale alle assenze effettuate dal lavoratore.

Senonchè tale interpretazione è stata contraddetta dal Ministero della giustizia con nota 30 ottobre 2003 la quale, sulla base di un parere espresso a sua volta dal ministero dell'Economia, ha chiarito che i permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992, incidono sul calcolo della tredicesima solo nell'ipotesi di cumulo, nell'ambito dello stesso nucleo familiare, dei citati permessi ex art. 33, commi 2 e 3, con quelli previsti dall'art. 7 della l. N. 1204/1971 (congedi parentali).

A tale interpretazione di fonte statale, appare opportuno attenersi avendosi riguardo a normativa statale e, quindi, - a tacer d'altro- anche per ragioni di omogeneità e uniformità di applicazione nei confronti dei dipendenti regionali.

Per quel che riguarda il secondo quesito posto, se cioè le decurtazioni sulle ferie e sulla tredicesima mensilità operino anche per le altre ipotesi di permessi, si osserva che il CCNL appena citato fa espresso riferimento " ai permessi di cui all'art. 33, comma 3," .
Pertanto la norma più favorevole riguarda dunque anche "colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente", così come previsto dall'art. 33 in questione.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si trasmette copia del presente parere al Dipartimento del Personale, dei SS.GG, di Quiescenza, Previdenza, e Assistenza, istituzionalmente competente in ordine all'applicabilità dei CCNL riguardanti il personale regionale, per ogni eventuale diversa valutazione della questione.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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