Pos.6   Prot. N. / 269.11.03 



Oggetto: Quadro comunitario di sostegno 1994/99 - Presentazione polizza fideiussoria da parte di società in liquidazione.






Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento della Programmazione
Servizio sviluppo locale
(rif. fgl. 24.10.2003 n. 4987)
PALERMO


1. Con il foglio in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente circa la possibilità di non richiedere polizza fideiussoria alla società xxxx s.c.p.a., organismo intermedio della Sovvenzione Globale di gggg, approvata dalla Commissione Europea con decisione C (1999) 955 del 27.04.1999. La suindicata società xxxx s.c.p.a ha comunicato, per il tramite del Direttore Generale, di essersi sciolta anticipatamente ai sensi dell'art. 2448, n. 5 cod. civile.
Con la nota suddetta codesto Dipartimento ha precisato che la Regione - quale responsabile sussidiario del buon andamento della Sovvenzione Globale - ha chiesto il rilascio di polizze fideiussorie all'Organismo intermediario secondo quanto previsto dall'art.12 della convenzione a suo tempo stipulata fra C.E. e O.I. e che, successivamente, ha inoltrato alla C.E. l'attestato previsto dall'art.8 del regolamento CEE 2064/97.
Infine l'Amministrazione referente ha rappresentato che la società xxxx avrebbe difficoltà a presentare una polizza fideiussoria per il saldo e che le due polizze già presentate coprono l'80% dell'intera dotazione finanziaria della Sovvenzione Globale già erogata.
Conclusivamente codesto Dipartimento, evidenziando che per altre sovvenzioni non sono state richieste fideiussioni per il saldo, desidera acquisire l'avviso dello Scrivente sulla questione.

2. La questione sottoposta all'esame di questo Ufficio concerne una società (O.I.) che si è sciolta ai sensi dell'art. 2448 n. 5 c.c. per deliberazione dell'assemblea in data 5 luglio 2002. Al riguardo la giurisprudenza ritiene che "la delibera di scioglimento di una società di capitali, nell'ipotesi prevista dal n.5 dell'art. 2448 (scioglimento per deliberazione dell'assemblea, applicabile alle società cooperative per effetto del richiamo contenuto nel successivo art. 2539 cod. civ.) comporta l'espressione di una nuova volontà collettiva modificativa del precedente contratto societario" (Cass.civ., sez I 02.04.1992, n. 4023).
Tale volontà si esterna in tutte le attività tipiche della liquidazione che vanno dalla nomina del liquidatore o dei liquidatori (art.2540) alla liquidazione tramite il pagamento dei debiti sociali (art.2452 c.c.), alla stesura del bilancio finale di liquidazione (art. 2543 c.c.) con tutti gli atti consequenziali secondo la procedura prevista dal codice civile.
Ora la suddetta attività liquidatoria risulta incompatibile con le pattuizioni della convenzione a suo tempo stipulata fra le parti le cui previsioni non possono più essere attuate. In particolare si rappresenta che il liquidatore non può porre in essere comportamenti diversi da quelli espressamente previsti e finalizzati alla liquidazione.
Inconferente è poi il riferimento a quanto rappresentato al punto 3 della richiesta di parere che si riscontra, attese le differenze fra la posizione dell'Ente Nazionale Idrocarburi e quella della società che ha modificato per volontà assembleare il proprio contratto societario e, pertanto, non può effettuare eventuali, ulteriori attività connesse alla convenzione in questione.
Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS" giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


                           


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