Pos. 4   Prot. N. /270.03.11 



Oggetto: Enti locali - Attribuzione risorse - Quota aggiuntiva ex art. 13, comma 8, l.r. n. 8/2000. Ulteriori problematiche.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento della famiglia, delle
politiche sociali e delle autonomie
locali -
PALERMO


1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento sottopone all'Ufficio talune problematiche sollevate dagli enti locali destinatari della circolare di codesto Assessorato 28 ottobre 2002, n. 14, contenente le direttive per accedere ai benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2000, n.8.
Premesso che la citata circolare è stata adottata a seguito dei chiarimenti forniti da quest'Ufficio con parere 19 giugno 2002, n. 10372/84.02.11, in particolare viene chiesto:
a) se, per il personale assunto dagli enti locali ai sensi delle disposizioni regionali sull'occupazione giovanile (l.r. n. 8/1981) e sulla sanatoria edilizia (l.r. n. 37/1985) il periodo di lavoro "intercorrente" tra la scadenza del contratto di formazione e l'immissione nei ruoli dell'ente locale, debba considerarsi utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;
b) se la liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale sopra indicato, effettuata dall'Amministrazione rinunciando a far valere l'intervenuta prescrizione, "vincoli" o meno codesto Assessorato a rimborsare all'ente locale i relativi oneri finanziari;
c) se il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, qualificandosi come diritto del prestatore di lavoro derivante da disposizione inderogabile di legge (art.2113 c.c.), possa essere considerato imprescrittibile;
d) se la continuazione del rapporto di lavoro del personale di che trattasi presso il medesimo ente locale laddove si è svolto il precedente rapporto non di ruolo, sia idonea ad interrompere la prescrizione del termine per far valere il diritto alla corresponsione dell'indennità di buonuscita;
e) infine se, ed in che termini, la proposizione di un ricorso in sede giurisdizionale avente ad oggetto il diritto alla corresponsione dell'indennità di buonuscita, impedisca il decorso della prescrizione del medesimo diritto.

2 . Preliminarmente all'esame della prima questione appare opportuno ricordare brevemente, per ciò che qui rileva, quanto affermato dallo scrivente nel parere n. 10732/2002, citato in epigrafe.
Premesso che le somme attribuite, ex art. 13, comma 8, l.r. n. 8/2000 da codesto Assessorato agli enti locali regionali riguardano la copertura finanziaria di oneri per la liquidazione dell'indennità di buonuscita per il personale assunto dai medesimi enti ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile e sulla sanatoria edilizia, in particolare si è tra l'altro precisato che i predetto personale consegue, ex art. 1 DPR n. 1032/1973, il diritto all'indennità di buonuscita "all'atto delle cessazione del servizio" e si è altresì chiarito che tale cessazione si configura "al momento dell'immissione nei ruoli della Regione o dell'ente locale"; in altri termini "il rapporto non di ruolo e quello di ruolo vanno tenuti distinti e separati, pertanto, per effetto dell'immissione in ruolo cessa il precedente rapporto con conseguente maturazione del diritto alla corresponsione dell'indennità di buonuscita".
Ciò detto, passando ora a trattare la prima questione, rileva al riguardo codesto Dipartimento nella richiesta di parere che le conclusioni cui è pervenuto lo scrivente sarebbero in contrasto con l'interpretazione fornita dall'INPDAP - Direzione Provinciale di xxxx - nella nota n. 2723/2001 laddove è richiamata la circolare del Ministero dell'interno n. 7/98 che considera utile e quindi valutabile ai fini dell'indennità di buonuscita, anche il periodo di lavoro "intercorrente" tra la scadenza del contratto a termine (di formazione) e l'immissione nei ruoli della Regione o dell'ente locale.
Il rilevato contrasto non sembra però da condividere; ed invero a contraddire l'assunto di codesto Dipartimento è sufficiente considerare che l'individuazione del momento della immissione nei ruoli della Regione o dell'ente locale come quello rilevante ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, non esclude di per sé la valutabilità del periodo di "intercorrenza" ai fini della corresponsione della medesima indennità.
In altri termini, considerato che il personale de quo, transitato nei ruoli degli enti pubblici è stato titolare nel tempo di tre distinti rapporti di lavoro (il primo per effetto del contratto di formazione e lavoro; il secondo per effetto della iscrizione nelle graduatorie a seguito del superamento dell'esame di idoneità, il terzo per effetto della immissione in ruolo: cfr TAR Sicilia, sez. Catania, 23.8.1994, n 1821) e precisato altresì che il predetto personale consegue il diritto alla corresponsione dell'indennità di buonuscita all'atto dell'immissione nei ruoli dell'ente locale, deve ovviamente concludersi che i periodi lavoro precedenti all'immissione nei ruoli (e quindi, come tale, anche quello intercorrente) sono valutabili ai fini in questione, ciò che non si pone in contrasto con quanto affermato dall'INADEL nella citata nota n. 2723/2001.
Ciò detto deve altresì evidenziarsi che l'art.7 della l.r. n. 125/1980 ha attribuito, ai giovani avviati al lavoro ai sensi delle disposizioni sull'occupazioni giovanile, per il periodo in cui hanno prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato prima della definitiva immissione nei ruoli organici, il trattamento previdenziale ed assistenziale dei dipendenti non di ruolo dell'amministrazione o ente dove sono stati assunti; ora poiché la legge n. 152/1968 aveva già esteso al personale non di ruolo degli enti locali l'iscrizione obbligatoria all'INADEL, in tale situazione normativa deve ritenersi che il trattamento previdenziale del personale sopra indicato sia di competenza dell'ex INADEL (oggi INPDAP).

3. Prima di passare ad affrontare la seconda questione, appare doveroso chiarire, in via generale, che ai sensi dell'art.20 del citato DPR n. 1032/1973 il diritto del dipendente all'indennità di buonuscita "si prescrive nel termine di cinque anni", pertanto il termine di prescrizione applicabile nella fattispecie non è quello ordinario decennale, bensì quello breve previsto da una legge speciale (art.20 D.P.R. n. 1032/1973).
Chiarito quanto sopra, per la soluzione del secondo quesito è opportuno prendere le mosse dalla giurisprudenza che, in materia di rinuncia alla prescrizione ha precisato: "la rinuncia del debitore a far valere la prescrizione del credito, come il suo riconoscimento, costituisce un atto proprio del soggetto in favore del quale è predisposto il termine prescrizionale" (Cass. 87/6623).
In particolare, nella fattispecie, l'individuazione di tale soggetto assume una connotazione particolare tant'è che la presentazione dell'istanza per il conseguimento dell'indennità di buonuscita all'amministrazione è atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione nei confronti dell'ente previdenziale tenuto alla corresponsione dell'indennità stessa (TAR Sicilia, sez. I Catania, n. 539/93); l'atto che costituisce l'effettiva liquidazione dell'indennità non consente infatti di frazionare la responsabilità delle due amministrazioni coinvolte (amministrazione di appartenenza ed ente previdenziale) in quanto la sequela procedimentale è delineata dalla norma regolatrice come una fattispecie unica che si conclude mediante il provvedimento di liquidazione e il pagamento dell'indennità stessa (CdS, sez VI, n. 1711/94).
Considerato dunque che il soggetto in favore del quale è predisposto il termine di prescrizione - così come testè individuato - è legittimato secondo disciplina generale del codice civile, a disporne nel senso che può rinunciare alla prescrizione (art. 2937 c.c.) ovvero procedere al riconoscimento del diritto effettuando il pagamento oltre il termine prescrizionale (art.2944 c.c.), può conseguentemente ritenersi che, anche nell'ipotesi in cui la liquidazione dell'indennità sia avvenuta dopo la scadenza del termine di prescrizione, codesto Assessorato deve rimborsare gli oneri finanziari spettanti agli enti locali ex art.13, comma 8, l.r. n. 8/2000.

4. Risposta negativa va data al terzo quesito poiché l'art.2934 c.c., comma 2, prevede che sono imprescrittibili "i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge".
La prima eccezione alla regola generale della prescrittibilità dei diritti riguarda i c.d. iura status, cioè i diritti relativi allo stato e capacità delle persone; la seconda eccezione, invece è di carattere speciale concernendo singole ipotesi normative tipicamente previste.
Alla stregua di tale distinzione deve anzitutto escludersi, in via generale, che il diritto alla corresponsione dell'indennità di buonuscita possa rientrare tra quelli imprescrittibili poiché anzi la prescrizione quinquennale dello stesso è espressamente prevista dal citato art. 20 DPR 1032/1973.
Né tantomeno può affermarsi, più in particolare, che il diritto in questione, trattandosi di diritto del prestatore di lavoro derivante da disposizione inderogabile di legge e come tale non disponibile ai sensi dell'art.2113 c.c., sia per ciò stesso imprescrittibile.

Tale conclusione può evincersi argomentando a contrario da quanto sopra detto; rilevato infatti che le eccezioni alla regola generale della prescrittibilità dei diritti sono solo quelle di cui all'art. 2934, comma 2, c.c., deve conseguentemente escludersi che alla qualifica di un diritto quale indisponibile ex art. 2113 c.c. sia necessariamente correlata la imprescrittibilità dello stesso.
La soluzione qui accolta trova del resto conferma nella giurisprudenza che - sebbene con riferimento all'indennità di buonuscita dei lavoratori privati - ha precisato: "il credito avente ad oggetto l'indennità di anzianità anche se previsto da norme di legge inderogabili è - una volta maturato - disponibile e soggetto alla prescrizione quinquennale, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro. (Cass. 91/7761).

5. Risposta negativa va data anche al quesito sub d); al riguardo è sufficiente rilevare che secondo il disposto dell'art.2943 c.c., ha efficacia interruttiva della prescrizione ogni atto che valga a costituire in mora il debitore sia esso stragiudiziale (quale la richiesta o intimazione scritta del titolare del diritto al debitore e diretta ad ottenere l'esecuzione della prestazione) o giudiziale; pertanto la "continuazione del rapporto di lavoro del dipendente" presso lo stesso ente dove si è svolto anche il rapporto non di ruolo, non può identificarsi come atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto de quo.
Del resto, si è gia rilevato che i diversi rapporti di lavoro che si sono instaurati successivamente ancorché tra le stesse parti rimangono comunque distinti e autonomi per cui le posizioni soggettive o attinenti a ciascun rapporto vivono e si esauriscono nell'ambito dello stesso senza interferire sullo svolgimento del successivo.

6. Circa il quesito sub e), anche in questo caso la soluzione dello stesso può evincersi dalle regole generali poste dal codice civile in materia di interruzione della prescrizione.
Ai sensi dell'art. 2943, comma 1 c.c. la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

L'interruzione segue dunque alla notificazione di un atto di citazione con il quale si inizia un giudizio semprechè, ovviamente, l'attore chieda il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione (Cass. 88/4031).
Va segnalato altresì che in tal caso non solo si ottiene un effetto interruttivo, ma la prescrizione stessa non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (art. 2945 c.c.); una volta venuto in vita il giudicato inizia un nuovo periodo prescrizionale in ogni caso decennale per il disposto dell'art. 2953 c.c..
Passando ora alla fattispecie in esame, alla luce di quanto sopra detto deve ritenersi che qualora siano stati instaurati davanti alla giurisdizione amministrativa giudizi che abbiano ad oggetto il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, la prescrizione del diritto alla corresponsione della medesima è interrotta - semprechè siano rispettati altresì gli adempimenti procedurali necessari ad evitare la perenzione e quindi l'estinzione del processo - fino a quando rimangono pendenti i giudizi stessi e fino al passaggio in giudicato delle sentenze che li definiscono e ciò anche nell'ipotesi in cui i dipendenti interessati non reiterino all'amministrazione l'istanza ai fini della liquidazione dell'indennità de qua.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D. P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro 90 giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi.
Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.








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