Pos. 1   Prot. N. /276.03.11 



Oggetto: Lavori di completamento opere di urbanizzazione agglomerato industriale di xxxx. Consorzio A.S.I. - YY. Atto aggiuntivo. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale dell'Industria
Dipartimento Industria
Servizio V - Affari giuridici Contenzioso
Vigilanza enti subregionali


P A L E R M O





1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello Scrivente sulla complessa vicenda, concernente i lavori in questione, che, sulla base dei dati emergenti dalle note del Consorzio A.S.I. della Provincia di YY, n. 2437 dell'11/09/03 (indirizzata a codesto Assessorato) e n. 2072 del 19/06/03 (con cui interpellava sulla questione la Direzione dei Lavori), può così riassumersi.
A seguito di esperimento di appalto concorso, con delibera del comitato direttivo del Consorzio n. 194 del 14/12/1990, venivano provvisoriamente aggiudicati, al raggruppamento temporaneo d'imprese con capogruppo la "TTTT" S.p.A, i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione e strutture connesse nell'agglomerato industriale di xxxx; in data 24/01/1991 il raggruppamento rendeva la dichiarazione di accettazione, perfezionando definitivamente l'aggiudicazione e, successivamente, l'11/09/1992 veniva stipulato il contratto principale d'appalto, con cui - sulla base dei finanziamenti ottenuti - si è data immediata esecutività solo ai lavori di 1°, 2° e 3° stralcio del progetto principale e di 1° stralcio del progetto complementare (poi non ultimati entro i termini previsti per ritiro del 50% del finanziamento). A seguito di due ulteriori finanziamenti vennero stipulati due atti aggiuntivi (23/03/94 e 18/07/1994), dando esecuzione ai lavori di 2° e 3° stralcio del progetto complementare. Infine, su autorizzazione del Comitato Direttivo, è stato stipulato l'atto aggiuntivo del 10/09/2001, per l'esecuzione dei lavori di "Completamento delle opere di urbanizzazione primaria e strutture connesse nell'agglomerato industriale di Xxxx. Progetto principale 4° stralcio di completamento e Progetto complementare 4° stralcio di completamento", già aggiudicati con delibera n. 194/90 del 24/12/90, allegata al contratto principale d'appalto dell'11/09/92. Nelle premesse dello stesso atto, viene in rilievo - per la questione che qui ci occupa - che, "come previsto nella delibera del C.D. del Consorzio n. 113/99, la valutazione dei lavori procede a forfait chiuso e il relativo prezzo forfettario d'appalto riportato nelle previsioni di spesa è stato determinato con l'utilizzo di prezzi desunti dall'elenco prezzi contrattuale, salva l'attualizzazione dei prezzi anzidetti, cui nel progetto stesso si è provveduto sulla base degli incrementi relativi secondo norme contrattuali e di legge intervenuti dall'aggiudicazione sino al 31/12/99,..."; al successivo art. 2 "le parti danno atto che i prezzi unitari di cui al presente contratto, determinati con i criteri di attualizzazione previsti per la revisione prezzi e con l'applicazione di un coefficiente pari al 27,90%, sono fissi ed invariabili, escludendo sin d'ora qualsiasi richiesta ulteriore di revisione degli stessi prezzi, ...Le parti danno atto altresì che il coefficiente di attualizzazione, sopra indicato, potrà essere variato in aumento, nella misura dovuta, soltanto qualora l'organo di vigilanza del Consorzio, già interpellato con apposito quesito, si esprima favorevolmente circa l'applicazione di un maggiore coefficiente di attualizzazione che ridetermini i prezzi originari fino alla data di notifica del decreto di finanziamento dei lavori oggetto del presente atto".
Con riferimento a tale previsione, il Consorzio (nella nota n. 2437 dell'11/09/03) sottoponeva a codesto Assessorato il quesito circa l'eventuale regolarità della suddetta procedura, in forza della quale il coefficiente di attualizzazione (27/90%) che tiene conto degli incrementi revisionali intervenuti fino al 31/12/99, potrebbe essere variato in aumento rideterminando i prezzi originari fino alla data di notifica del decreto di finanziamento (avvenuto il 02/08/2000) dei lavori oggetto dell'atto aggiuntivo del 10/09/01.
Già nelle more della stipula di tale atto aggiuntivo il Consorzio (v. nota n. 2072 del 19/06/01) interpellava sul punto la Direzione dei lavori, stante che la TTTT, in data 24/04/01, aveva avanzato una richiesta di aggiornamento prezzi o di individuazione di un "sistema più corretto, consistente nell'applicazione dell'art. 45 della l.r. n. 21/85, come modificato dall'art. 57 della l.r. n. 10/93 "(c.d. prezzo chiuso).
La direzione dei lavori (nella nota del 27/06/01) provvedeva a ricalcolare il nuovo coefficiente di attualizzazione (semprechè il Consorzio addivenga alla determinazione di riattualizzare i prezzi di appalto alla data di finanziamento), che è risultato, ora, del 31,735% invece del previsto 27,90%.
Nel girare allo Scrivente il suindicato quesito posto dal Consorzio, codesto Dipartimento ha espresso l'avviso che "è illegittima la revisione del coefficiente di attualizzazione dei prezzi, in quanto ciò discende da una norma sopravvenuta alla stipula contrattuale".

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
La Regione siciliana, con la legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni ha disciplinato la revisione dei prezzi di appalto delle opere pubbliche in modo organico ed autonomo, rispetto alla corrispondente disciplina statale, fino alla legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, il cui art. 6 ha recepito "l'art. 33, secondo comma e seguenti della legge 28 febbraio 1986, n. 41".
L'articolo suindicato prevedeva - "per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi ..." - la facoltà di procedere alla revisione per i lavori di durata superiore all'anno a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione e, in alternativa, quella di far ricorso al prezzo chiuso.
Il processo di avvicinamento della normativa regionale a quella statale in materia revisionale è proseguito con l'art. 11 della l.r. n. 6 del 26 agosto 1992, in forza del quale - prevedendo che "la revisione dei prezzi contrattuali nella Regione siciliana è disciplinata dalle leggi dello Stato" - il legislatore regionale, rinunciando a disciplinare autonomamente l'istituto della revisione dei prezzi degli appalti dei lavori pubblici, ha operato un rinvio c.d. formale o dinamico, che implica l'adozione automatica non solo della disciplina statale vigente al momento del recepimento ma anche delle eventuali future norme che l'ordinamento richiamato dovesse emanare.
Conseguentemente dall'entrata in vigore della l.r. n. 6/92 è stata introdotta la disciplina statale recata dall'art. 33 della L. n. 41/86, nel testo novellato dall'art. 3 del D.L. 11.7.1992, n. 333, convertito nella L. 8.8.1992, n. 359, che ha abolito l'istituto della revisione dei prezzi nei pubblici appalti ed ha conservato il sistema del prezzo chiuso di cui al comma quarto dell'art. 33 medesimo.
Con riferimento al citato art. 3 del D.L. n. 333/1992 - che ha soppresso l'istituto della revisione prezzi, e che ha trovato automatica adozione nell'ordinamento regionale in virtù del predetto recepimento dinamico ad opera dell'art. 11 della l.r. n. 6/1992 - la giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di ritenere tale norma applicabile agli appalti aggiudicati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (cfr., Cons. St., IV, 27.02.1998, n. 330; Cons. St., V, 10.04.2000, n. 2076; Corte dei Conti, sez. contr., 18.03.1995, n. 119; Cons. St., V, 5.03.2002, n. 1302; TAR Campania-Salerno, II, 21.02.2002).
In Sicilia, dunque, tale divieto opera per i lavori aggiudicati dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 6/92.
Successivamente, sempre in forza del rinvio dinamico alla disciplina statale, ha trovato immediata applicazione anche in Sicilia, la modifica apportata con l'art. 15, comma quinto, della legge 23.12.92, n. 498 che, abrogando il comma quarto dell'art. 33, più volte citato, ha soppresso anche il sistema del prezzo chiuso.
Dalla data di entrata in vigore della legge n. 498 del 1992 è stata, pertanto, sancita l'obbligatorietà dell'assoluta immodificabilità del corrispettivo (c.d. sistema del prezzo chiuso "puro", v. Corte Cost. n. 308/1993).
Similarmente a quanto già previsto dal legislatore statale, con la l.r. 12 gennaio 1993, n. 10, è stato confermato il divieto di procedere alla revisione dei prezzi e si è ripreso il sistema del prezzo chiuso.
Infatti, l'art. 56 della l.r. n. 10/1993 - nel sostituire l'art. 44 della l.r. n. 21/85 - ha espressamente statuito che "per i lavori pubblici affidati agli enti ... è esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi" ed ha reintrodotto la facoltà, a varie condizioni, di far ricorso al sistema del prezzo chiuso, disciplinato dal successivo art. 57 della l.r. n. 10/93, che a sua volta ha sostituito l'art. 45 della l.r. n. 21/85.
L'art. 11 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4, che ha inserito il comma 1 bis all'art. 44 della l.r. n. 21/85, come sostituito dall'art. 56 della l.r. n. 10/93, ha infine chiarito che "per i lavori già affidati, vigente il regime della revisione dei prezzi d'appalto, continuano ad operare integralmente le clausole revisionali inserite nei rispettivi contratti".
Solo incidentalmente giova, in ultimo, segnalare che il sistema del prezzo chiuso non figura più nella recente l.r. n. 7 del 2 agosto 2002 che ha recepito, con modifiche e integrazioni, la legge quadro statale in materia di lavori pubblici e che, pertanto, tale sistema non sarà più applicabile dalla data di entrata in vigore della nuova legge (10.09.2002) in poi.

3. Dal quadro normativo sopradelineato si evince che il divieto della revisione dei prezzi opera in Sicilia per i lavori affidati dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 6/1992 (30/08/92), atteso che la successiva l.r. n. 10/93 (art. 56) non ha modificato tale regime normativo limitandosi a confermarlo.
Si rileva, pertanto, che alla data di stipulazione dell'atto aggiuntivo (10.09.2001) vigeva, e tuttora vige, il divieto di revisione dei prezzi; con la conseguenza che - dovendosi considerare l'atto aggiuntivo, sostanzialmente, un nuovo contratto liberamente accettato e sottoscritto dall'impresa appaltatrice, in quanto i prezzi concordati sono da ritenere prezzi nuovi (perché sono prezzi che, pur coordinandosi con quelli iniziali, sono stati attualizzati in ragione del diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi medio tempore , cfr. Commiss. Min. ricorsi prezzi opere pubbliche, 21.01.97) - lo stesso rimane, dunque, assoggettato alla disciplina vigente al momento della sua stipulazione (nella specie 10.09.2001), in cui continuava (e continua) a persistere il divieto di revisione prezzi.
Ma anche a prescindere dalla qualificazione dei prezzi attualizzati come "nuovi", deve osservarsi che la fattispecie ha riguardo all'aggiudicazione di un'opera pubblica in lotti successivi e separati, in cui comunque "ciascun lotto è soggetto alla normativa vigente al momento del relativo atto convenzionale, posto che l'affidamento di un lotto successivo configura un autonomo e distinto rapporto negoziale" (cfr., Corte dei Conti, sez. contr. Stato, 29 aprile 1998, n. 39)
A ciò si aggiunga che se l'impresa aveva comunque ritenuto congruo il coefficiente di attualizzazione (27,90%), che teneva conto degli incrementi revisionali fino al 31.12.99 - si veda, quanto precisato in proposito nelle premesse e nel successivo art. 2 dell'atto aggiuntivo ("...la valutazione dei lavori procede a forfait chiuso...le parti danno atto che i prezzi...sono fissi ed invariabili, escludendo sin d'ora qualsiasi richiesta ulteriore di revisione degli stessi prezzi...") - una variazione in aumento dello stesso coefficiente, tale da rideterminare i prezzi originari fino alla data di notifica del decreto di finanziamento (02.08.2000), sembrerebbe, a tacer d'altro, comunque irragionevole, in considerazione del fatto che il lasso di tempo intercorso sarebbe di appena sette mesi, tale cioè da non stravolgere comunque il sinallagma contrattuale.
E' appena il caso di osservare che a seguito dell'emanazione della legge 22 febbraio 1973, n. 37, il cui art. 2 ha sancito il divieto dei patti in contrario o in deroga alla disciplina legale della revisione prezzi, quest'ultima ha assunto natura inderogabile e non può, pertanto, essere modificata di comune accordo tra le parti; conseguentemente le eventuali clausole modificative della stessa debbono ritenersi nulle (cfr., Caianiello, L'appalto di opere pubbliche, pagg. 487 e ss.; Cons. Stato, IV, 21.12.85, n. 815; TAR Campania-Salerno, 18.03.1992, n. 92).
La revisione prezzi, è dunque, dominata unicamente dalla legge e non v'è spazio per poteri dispositivi delle parti, stante il carattere imperativo e di ordine pubblico della legge n. 37/1973 (cfr., Cianflone, L'appalto di opere pubbliche, 1993, pagg. 715 e ss.; Cons. Stato, IV, 7.7.1981, n. 561).
Alla luce delle suesposte considerazioni si appalesa di tutta evidenza che la disciplina revisionale degli appalti pubblici non è contrattualmente disponibile, bensì ristretta nei termini, nelle ipotesi e secondo i procedimenti tassativamente posti dalla legge, pertanto, i relativi contratti non possono prescegliere la normativa cui assoggettare la revisione, né comunque modificarla o derogarla.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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