os. 1 Prot. N. 281.03. 


OGGETTO: Oggetto: Art. 18 L. 109/1994- Incentivo per la progettazione - inclusione degli oneri riflessi - Capo UTC - nomina a responsabile unico del procedimento - rapporto di parentela col progettista - incompatibilità.







Allegati nààààààààà


ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
                          DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI 
                                      A L E R M O 

. Con nota 31-10 2003, n. 2996S/D codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine a tre diverse questioni sollevate dal comune di Xxxx con l'allegata lettera 1 - 10 - 2003, n. 46007:

a) Se l'incentivo per la progettazione di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994, nel testo recepito con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, sia da ritenere comprensivo degli oneri riflessi;
b) Se il capo di un ufficio tecnico comunale, incaricato di funzione dirigenziale, possa essere nominato responsabile unico del procedimento e, in caso affermativo, quale sia l'organo deputato alla nomina;
c) Se possa ravvisarsi incompatibilità fra il responsabile unico del procedimento ed i suoi parenti di I grado incaricati della progettazione dell'opera o della direzione dei lavori.
. Sul primo quesito si osserva che la controversa questione dell'imputazione degli oneri riflessi (contributi assistenziali e previdenziali) all'importo lordo o al netto del compenso incentivante è stata risolta dall'art. 3, comma 29 della legge 24-12-2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che così dispone: "I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi".
Tale norma, come comprovato dalla locuzione " si intendono", ha, ad avviso dello scrivente, carattere interpretativo e non modificativo del regime dell'incentivo; pertanto, va applicata anche retroattivamente (fatti salvi i rapporti già esauriti) rendendo inefficaci anche le eventuali diverse determinazioni regolamentari con cui le differenti amministrazioni possono aver regolato la materia in adesione alla determinazione dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici 25-9-2000n . 43/2000 che aveva rinviato la soluzione del problema ai singoli enti.

Quanto alla seconda questione sollevata, nulla esclude che lo stesso capo dell'ufficio tecnico "incaricato della funzione dirigenziale" possa attribuire a sé stesso la funzione di responsabile unico, ove in relazione alla tipologia dell'opera, al grado di competenze professionali richieste ed alla distribuzione dei carichi di lavoro non sia possibile incaricare altro tecnico (cfr. sul punto la circolare del Ministero per i beni e le attività culturali 5-4-2002, n. 42/02). nfatti, come già rilevato con precedente parere 23 maggio 2003, n. 105/03.11, prot. N. 9201, reso alla Presidenza della Regione ed esteso a codesto Dipartimento, né l'art. 7,comma 1, della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le integrazioni apportatevi dalla l.r. n. 7/2002 né il D.p.r. n. 554/1999 indicano chi sia il titolare del potere di nomina del responsabile unico del procedimento. Tuttavia, la circostanza che il responsabile unico "formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni" (art. 7, comma 3) fa ritenere che la sua individuazione competa al dirigente preposto all'attuazione del programma.
D'altro canto, il secondo comma dello stesso art. 17 ha previsto espressamente la competenza dell'organo politico limitatamente ai "provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti di natura fiduciaria" nel caso in cui nell'organico dell'Amministrazione non sia possibile reperire adeguate competenze professionali di supporto al responsabile.

Sul terzo punto si evidenzia che seppure nessuna norma preveda una incompatibilità fra l'esercizio della funzione di responsabile unico e lo svolgimento dell'incarico di progettazione e/o direzione dei lavori da parte di un suo stretto parente, deve tuttavia riconoscersi che tale circostanza può comportare l'esistenza di un obbligo di astensione (ricollegabile al rispetto del generale principio di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa al quale deve attenersi qualsiasi dipendente pubblico) obbligo da valutarsi, però, in relazione alla concreta difficoltà di individuare un altro tecnico nell'ambito dell'ente (cfr. C. S., VI, 11-1-1999, n. 8; TAR Marche, 2-05-1988, n. 222; TAR Sicilia -Palermo, 9-9-1997, n. 1307; TAR Sicilia - Catania, 15-3-1984, n. 102).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




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