Pos 1   Prot. N. 284.03.11 



Oggetto: Art. 17, comma 3, della legge 12-2-1994, n. 109; tecnici dei beni culturali - competenze in materia di restauro di beni mobili e superfici decorate.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E AMBIENTALI E DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE-
Servizio per il patrimonio archeologico, archit. etnoantropol. e storico - artistico.
                      PALERMO 



1 - Con nota 27-10-2003, n. 3422, codesto Assessorato ha trasmesso allo scrivente la nota del Soprintendente ai beni culturali e ambientali di Palermo 17 ottobre 2003, n. 3058 con la quale, movendo dal parere 11 luglio 2003, n. 11748/115.03.11 reso da quest'Ufficio in tema di competenza dei dipendenti tecnici di codesta Amministrazione a redigere progetti relativi al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e superfici decorate, viene richiesto un approfondimento in ordine alle competenze professionali di archeologi, storici dell'arte, etnoantropologi, bibliotecari, archivisti, in materia di restauro.

2. Va premesso che il precedente parere è stato richiesto e reso in relazione alle circolari con cui il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti ha rivendicato l'esclusiva competenza di tali professionisti alla progettazione e direzione lavori di interventi riguardanti edifici vincolati.
In merito a tale tipologia di interventi lo Scrivente ha espresso l'avviso che ove i lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate si inseriscano nell'ambito di un più complesso restauro di un immobile vincolato, gli stessi, seppur progettati e diretti da un soggetto con qualifica di "restauratore" (cfr. art. 17, lett. d) della legge n. 109/1994)) vadano eseguiti in collaborazione e sotto il più generale coordinamento dell'architetto responsabile del restauro dell'edificio.
Appare comunque opportuno precisare che la ricorrenza di una tale ipotesi debba riferirsi al caso (previsto dalla deliberazione 15-7-2003, n. 205 dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici) in cui sussistano ragioni tecniche che non consentano l'effettiva separazione dei due interventi (prevista dall'art. 19 comma 1/quater della l.n. 109/1994).
Nel caso di lavori di manutenzione e restauro interessanti esclusivamente un bene mobile, o singole superfici decorate, non sussistono ragioni per limitare le specifiche competenze dei dirigenti tecnici preposti alla conservazione e tutela dei beni culturali. Tuttavia, a fronte dell'espressa previsione di cui all'art. 17, lett. d) della legge n. 109/1994 e dell'art. 16, co. 3/bis, tali dirigenti devono risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del D.M. 3 agosto 2000, n. 294 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. in proposito l'articolo a firma Bellagamba Lino sul sito www.appaltiecontratti.it).
Tale limitazione, da più parti criticata (cfr. l'intervento dell'Associazione Nazionale Storici dell'arte nell'ambito del convegno "Formazione universitaria e professionalità mussali", Bari, 9-11-2000, sul sito www. Anastar.org e l'intervista all'arch. Zampino, Soprintendente ai beni ambientali e architettonici di Napoli sul sito www.interviu.it), potrebbe essere riconsiderata, in un prossimo futuro, dall'adottando decreto legislativo che il Governo è stato delegato ad emanare in base all'art. 10 della legge 6-7-2002, n. 137; tuttavia, il relativo schema di disegno di legge cui fa riferimento codesta Amministrazione, nell'estendere la competenza alla progettazione ai "funzionari tecnici di area C" non si riferisce a tecnici diplomati ma (articolandosi le categorie del personale del comparto dei ministeri in tre sole fasce) a qualifiche corrispondenti a quelle della categoria D del comparto regioni-autonomie locali ( categoria che prevede la laurea quale requisito di accesso).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.









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