Pos. 1   Prot. N. /285.03.11 



Oggetto: Art.17 l.r. 4/03. Interessi su oneri di concessione relativi a pratiche di sanatoria edilizia.




Allegati n........................





Assessorato regionale
del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento regionale Urbanistica
Area Affari generali e comuni

PALERMO



1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento, con riferimento al parere di quest'Ufficio n. 16014 del 24 settembre 2003, chiede un ulteriore avviso in ordine al computo degli "interessi legali sulle somme dovute", previsti dal comma 8 dell'art. 17 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4.
In particolare chiede di conoscere se tali interessi sugli oneri concessori (riguardanti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) debbano farsi decorrere dalla data di notifica da parte del comune agli istanti della determinazione ex art. 26, comma 12, della l.r. n. 37/85, ovvero se gli stessi non decorrano, invece, dalla data di presentazione dell'istanza di sanatoria, analogamente a quanto previsto per il conguaglio dell'oblazione.


2. In ordine al quesito posto si osserva innanzitutto che gli interessi de quibus riguardano il mancato pagamento degli oneri concessori relativi alle istanze di sanatoria presentate per le opere di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Dunque è alla L. n. 47/85, come recepita nella Regione siciliana dalla l.r. 10 agosto 1985, n. 37, che deve aversi riguardo ai fini della soluzione della questione posta.
L'art. 26 della l.r. n. 37/85 (che ha sostituito in ambito regionale l'art. 35 della L.n. 47/85) disciplina il "procedimento per la sanatoria", disponendo che "la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata" (comma 1).
La norma sopracitata prevede, dunque, che all'istanza debba essere allegata una ricevuta comprovante il pagamento dell'oblazione, o anche solo di un'anticipazione della stessa, ma non anche la necessità che sia stato effettuato contestualmente il pagamento, in tutto o in parte, degli oneri concessori dovuti.
Diversamente da quanto previsto, invece, per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le quali il legislatore ha espressamente previsto, al comma 9 dell'art. 39, che "alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, ..., di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, ... Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione..."
Dalla lettura del comma 13 dell'art. 26 della l.r. n. 37/85, sembra potersi desumere che la prova dell'avvenuto pagamento dei suddetti oneri debba prodursi all'atto del rilascio della stessa concessione o autorizzazione, poiché - recita la norma - "il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione, gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione e rilascia la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio".
In altri termini, il richiedente non è chiamato ad autoliquidare gli oneri concessori dovuti, come per l'oblazione (o come previsto dalla L. n. 724/94 sia per l'oblazione che per gli oneri concessori), ma sarà tenuto al pagamento degli stessi solo dal momento in cui il comune sarà pervenuto alla quantificazione degli stessi.
Conseguentemente la decorrenza, ad avviso dello Scrivente, non può essere fissata - così come si è ritenuto, invece, per l'oblazione - con riguardo al giorno della presentazione della domanda di sanatoria, bensì dalla data di notifica da parte del comune agli istanti della determinazione dell'importo degli oneri concessori dovuti.




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Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del
presente parere senza che codesta Amministrazione comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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