POS. II Prot._______________/295.11.2003

OGGETTO: Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo - Controllo sugli atti - Bilanci e conti consuntivi.

ASSESSORATO REGIONALE
TURISMO COMUNICAZIONI
E TRASPORTI
Dipartimento Turismo, Spettacolo
e Sport
Servizio "Vigilanza Enti Turistici,
Imprese e Professioni"
PALERMO

Con nota n. 3018 del 17 novembre 2003, codesta Amministrazione - premesso che il Servizio Vigilanza del Dipartimento Bilancio e Tesoro dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, nel rendere parere in ordine al conto consuntivo 2001 dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Xxxx, ha richiamato l'attenzione sull'illegittimità della delibera di approvazione del documento contabile in mancanza del parere del Collegio dei revisori, indicando, a tal proposito, quanto affermato nell'avviso di questo Ufficio 18 settembre 2003, n. 15640/113.2003.11 - chiede se quel parere, relativo agli Istituti autonomi case popolari, enti differenti dalle Aziende autonome di soggiorno e turismo, sia estensibile a tutti gli enti sottoposti a vigilanza della Regione siciliana.
Rileva codesta Amministrazione che l'estensione automatica di tale parere comporterebbe la paralisi amministrativa delle Aziende, ciò a causa dei ritardi della competente Commissione legislativa dell'A.R.S., tenuta, ai sensi dell'art. 1 della L.r. 35/1976, a dare parere sulle nomine e sulle designazioni, proposte dai competenti rami dell'Amministrazione regionale, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico.

2. In ordine alla questione sottoposta, questo Ufficio non può che ribadire, anche per le Aziende autonome di soggiorno e turismo, quanto già osservato nell'indicato parere 18 settembre 2003, le cui considerazioni, di valenza generale, si riportano integralmente: "La pronuncia del collegio costituisce invero atto prodromico all'approvazione da parte dell'organo deliberante, che deve possedere una compiuta conoscenza dei riscontri effettuati sugli elaborati contabili, e potrebbe recepirne osservazioni e proposte dell'organo interno di controllo (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo enti, 23 novembre 1982, n. 1696).
In altri termini la relazione del collegio sindacale da allegarsi al bilancio, preventivo e consuntivo, riveste una funzione integratrice e di completamento del relativo contenuto".
Si ritiene, in diritto amministrativo, che l'atto endoprocedimentale è destinato a produrre effetti rilevanti nell'ambito del procedimento. Questi atti non soltanto generano l'impulso alla progressione del procedimento, ma contribuiscono altresì a condizionare in vario modo la scelta discrezionale finale, talchè la loro mancata assunzione comporta la non corrispondenza dell'atto allo schema astratto previsto dall'ordinamento giuridico. Dall'invalidità del provvedimento nel quale difetti uno degli elementi o requisiti prescritti per gli atti di quel tipo, consegue l'annullabilità dell'intero atto assunto. E' pur vero che, allorché il vizio dipende dalla mancanza, nel corso del procedimento, di un atto endoprocedimentale, l'atto può essere sanato da un intervento tardivo che dà luogo ad una sostanziale inversione dell'ordine procedimentale; ricorre in tal caso l'istituto della sanatoria, ma, ritiene la dottrina, che per i pareri ciò non sia possibile, atteso che, per la loro funzione di fornire valutazioni prima della decisione finale, non possono intervenire successivamente. In tal senso anche la giurisprudenza ritiene che "la relazione del collegio dei revisori preceda sempre la deliberazione trattandosi di un atto prodromico del definitivo (il quale deve poter recepire le osservazioni e le proposte dell'organo interno di controllo) inteso a fornire all'organo deliberante compiuta conoscenza dei riscontri effettuati anche al fine di evitare.......interventi dell'autorità di vigilanza" che possano comportare ulteriore dispendio di attività e ritardi operativi (Cfr. C.conti, sez. contr. enti, 19-07-1996, n. 39).
La valutazione del collegio dei revisori costituisce un subprocedimento consultivo che si inserisce all'interno dell'intero procedimento che porterà gli organi di amministrazione attiva dell'ente all'assunzione del provvedimento finale che, in mancanza dell'assunzione dell'atto prodromico, si appalesa illegittimo.
Inoltre il Collegio dei revisori, organo di controllo interno che svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria inerente la gestione dell'ente, ha anche la funzione di facilitare il riscontro dell'attività dell'ente da parte dell'organo tutorio nell'espletamento dell'attività di vigilanza.
Le considerazioni svolte prescindono dalla disciplina positiva recata in tema di controlli esterni sugli atti dei singoli enti - che possono invero variamente prefigurarsi - e pertanto l'avviso espresso in ordine alla rilevanza del controllo interno ad opera del Collegio dei revisori ha portata di carattere generale, non valendo in particolare a modificare le osservazioni formulate la circostanza che, come rileva codesto Dipartimento, nella fattispecie delle Aziende di cura, soggiorno e turismo, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.
In ordine al lamentato ritardo con cui la competente Commissione legislativa dell'ARS rilascerebbe il preventivo parere sulle nomine e le designazioni riguardanti gli organi degli enti pubblici, si rileva che, trattandosi di un atto consultivo caratterizzato da un evidente contenuto politico, lo stesso può trovare sostituzione nel silenzio protratto per un certo periodo di tempo e comunque deve essere espresso nel termine di venti giorni dall'assegnazione (art. 70 bis Reg. int. ARS) potendo sempre, per motivi di urgenza, come potrebbe essere la ricostituzione degli organi di un ente, essere richiesto dal Governo regionale un termine ancor più breve. Sempre con riferimento alla preventiva acquisizione dei pareri delle competenti commissioni legislative dell'ARS su atti di competenza governativa, la giurisprudenza ritiene che devono essere resi entro un termine certo, mentre scaduto infruttuosamente non solo il termine specifico di venti previsto dall'art. 70 bis del regolamento interno dell'Ars ma anche il termine generale di novanta giorni previsto dall'art. 17 l.r. 30 aprile 1991, n. 10, l'amministrazione richiedente può prescindere dal parere (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. I, 08-11-1994, n. 801; C.G.A., Sez. giurisdiz., 31-10-1995, n. 309; T.A.R. Sicilia, 29-04-1997, n. 629).
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".







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