Pos. 4   Prot. N. /308.03.11 



Oggetto: Organi. Giunta comunale e provinciale. Esegesi ed applicazione dell'art. 76, comma 4, della l.r. 20/2003.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI.


Dipartimento regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Servizio 3 - Ufficio studi.

PALERMO


1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento pone un quesito allo Scrivente concernente la composizione delle giunte comunali con particolare riferimento al numero dei componenti. Ciò, alla luce della recente modifica dell'art. 24 della legge regionale 7/92 operata dall'art. 76 della l.r. 20/2003, in oggetto citato.
Il Dipartimento richiedente, nell'analizzare il quadro normativo di riferimento precedente all' approvazione del soprarichiamato art. 76 della recente l.r. 20/2003, rappresenta in particolare: che l'art. 24 della l.r. 7/92 nel sostituire il comma 1 dell'art.33 della legge 142/90 come introdotto dalla lett. e) del comma 1 dell'art.1 dalla l.r. 48/91 ha modificato la composizione numerica delle giunte comunali; che successivamente l'art. 4 della l.r. 16 dicembre 2000, n.25 ha stabilito per i comuni compresi nella fascia tra 5000 e 10000 abitanti il numero massimo di sei assessori; che, infine, l'art. 6 della l.r. 30/2000 modificando i commi 1 e 2 dell'art. 33 della legge 142/90 come introdotto dalla lett. e) del comma 1 dell'art.1 dalla l.r. 48/91, ha disposto la regola generale del numero massimo dei componenti delle giunte comunali rapportato al numero dei consiglieri assegnati all'ente locale, nella misura di un terzo degli stessi e, comunque, non oltre il numero di sedici.
Codesto Dipartimento ritiene, altresì, che, ai sensi del comma 2 del citato art. 6 della l.r. 30/2000 ove è previsto che le disposizioni previgenti siano applicabili fino all'adozione delle nuove disposizioni statutarie, solo l'art. 24 della l.r. 7/92 sia da ritenersi applicabile transitoriamente e considera l'art. 4 della l.r. 25/2000 quale disposizione speciale compatibile con l'assetto sistematico disciplinato dal prefato art. 6 l.r. 30/2000.
Secondo il Dipartimento richiedente, l'art. 4 troverebbe, infatti, la sua ratio nel rimediare alla perdita di un assessore per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti.   
  Riferisce conclusivamente codesto Dipartimento che l'intervenuto art.76 della l.r. 20/2003 modificativo esclusivamente dell'art. 24 della l.r. 7/92, introducendo la previsione del limite massimo di quattro assessori per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, avrebbe il solo scopo di mantenere transitoriamente, per i comuni compresi tra 3.000 e 5.000 abitanti, la conservazione di sei assessori, lasciando inalterata la disciplina "a regime" del numero dei componenti delle giunte rapportato al numero dei consiglieri assegnati e, nella specie, per i sopraccitati comuni il numero massimo di cinque assessori. 

Nelle imminenze della nuova consultazione elettorale e nella necessità di diramare le conseguenti direttive si chiede il parere di quest'Ufficio .
2. In ordine alla problematica proposta si osserva quanto segue.
Preliminarmente va riferito che la modifica dell'art. 24 della l.r. 7/92 operata dall'art. 76 della l.r. 20/2003 non par dubbio che abbia effetto modificativo solo nell'ambito della disciplina transitoria.
Il legislatore regionale apporta, infatti, una modifica testuale al citato art.24, sostituendo le parole "fino a 5.000 abitanti" con "fino a 3.000 abitanti"; conseguentemente, la portata innovativa della nuova disposizione non può che collocarsi, sotto un profilo formale, all'interno dell'articolo modificato restando invariata l'efficacia temporanea attribuita allo stesso articolo ed alle altre disposizioni in materia dal comma 2 dell'art.6 della successiva l.r. 30/2000.
Va, comunque, osservato che ad una attenta lettura del più volte citato art. 76, sembra, invero, che si sia in presenza di un'erronea individuazione della disposizione da modificare. Ciò, per i seguenti motivi.
In primo luogo se, come evidenziato da codesto Dipartimento, a causa della notevole diminuzione della popolazione per i comuni della fascia 5.000 - 10.000 abitanti , rilevata con il Censimento del 2001, l'intenzione del legislatore era quella di disporre per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti che il limite massimo fosse, comunque, di sei assessori, la modifica doveva essere apportata all' art. 33 della legge 142/90 come introdotto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 48/91 e successive modificazioni, disponendo, altresì, l'abrogazione espressa della previgente disciplina.
  In secondo luogo, l'intervento normativo di modifica operato dall'art. 76 della l.r. 20/2003 appare, di fatto, privo di effetti concreti. 
  Invero, in applicazione del principio tempus regit actum la diminuzione del numero massimo di assessori , ancorché già operata in sede statutaria ( art. 6, l.r.30/2000), non avrebbe, comunque, comportato la necessità di ridurre immediatamente l'eventuale eccedenza numerica di giunte già regolarmente insediate ed operanti nella loro composizione originaria sino alla scadenza naturale (Cfr. C.G.A., sez. consult. 19-11-96, n. 642). 
  Tali considerazioni inducono a ritenere, come soprapremesso, erronea l'individuazione della disposizione modificata. 

La modificazione operata dall'art. 76 cit. appare, infatti, del tutto superflua, trattandosi di una disposizione operante per un tempo determinato (dall'entrata in vigore della l.r. 20/2003 al rinnovo elettorale degli organi degli enti locali) e non produttiva di effetti innovativi rispetto alla previgente disciplina.
Con riferimento a quanto ritenuto da codesto Dipartimento circa la natura di disposizione speciale dell'art. 4 della legge regionale 25/2000 rispetto alla generale disciplina recata dall'art. 6 della l.r. 30/2000 e alla conseguente compatibilità con quest'ultima, lo Scrivente nutre notevoli perplessità.
Ed infatti, è generalmente riconosciuto che le leggi speciali sono contrassegnate dal fatto che, rispetto alla disciplina della fattispecie comune, apportano una disciplina ulteriore aggiuntiva. Mentre per la parte identica alla norma generale persiste la medesima ratio e conseguentemente la stessa disciplina, per la parte diversa, configurata dalla disciplina ulteriore e aggiuntiva, la disciplina comune non si applica ( Cfr. ex plurimis: Cass., sez. II, 28-11-2001, n. 15121).
Orbene, l'art. 4 della l.r. 25/2000 non sembra contenere il quid pluris che contrassegna le leggi speciali e che impedisce l'abrogazione da parte delle norme generali, in quanto non lo contemplano.
  L'art. 6 della l.r. 30/2000, invero, non ha un contenuto diverso ma una portata più ampia, poiché riguarda tutti i comuni della regione, comprendendo implicitamente anche i comuni della fascia 5.000 - 10.000 abitanti previsti dal sopraccitato art. 4. 

Conseguentemente, ad avviso dello Scrivente, l'art.4 di cui è questione va considerato, alla stregua dell'art. 24 della l.r. 7/92, quale norma vigente in via transitoria, così come disposto ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della l.r. 30/2000.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.                  Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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