POS. II Prot._______________/310.2003.OGGETTO:

OGGETTO: Pagamento creditori per lavori ex SIRAP. Applicabilità art. 2 l.r. 46/1997.



ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE
COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Cooperazione Commercio e Artigianato
3S- Servizio Insediamenti Produttivi

PALERMO
. Con nota 10 dicembre 2003, n. 2475, codesto Dipartimento chiede di conoscere se sia possibile procedere al pagamento di creditori - nella fattispecie, le imprese esecutrici dei lavori affidati all'ex SIRAP per la realizzazione di aree artigianali attrezzate - utilizzando il fondo, di cui all'art. 32 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, istituito per far fronte agli oneri derivanti dalla definizione di controversie pendenti o definite. er chiarire i termini della questione si riassume la complessa problematica sottesa al quesito posto.
A seguito del fallimento della SIRAP - individuato quale ente realizzatore di insediamenti attrezzati nell'ambito del PIM Sicilia - i lavori, in relazione a cui viene posto il quesito, vennero sospesi in data 10 febbraio 1993 con uno stato di avanzamento pari al 70%.
Con la legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, si è provveduto da parte della Regione a definire i rapporti debitori in essere e, con l'art. 2, comma 1, della legge codesto Assessorato è stato autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibili sui finanziamenti originariamente concessi, a provvedere al pagamento di una determinata casistica di crediti, tra i quali, nel caso che interessa, quelli vantati "dalle imprese esecutrici in ragione di lavori debitamente contabilizzati e dichiarati collaudabili", di cui alla lettera c) del predetto art. 2. In quest'ultima fattispecie sembrava agevolmente rientrare l'Associazione temporanea di imprese che, a seguito di licitazione privata, si aggiudicò, a suo tempo, il I° lotto dei lavori per la realizzazione dell'area artigianale attrezzata nel comune di Sinagra.
Con verbale 28 febbraio 2000 la Commissione di collaudo dichiarò che "le opere a suo tempo realizzate a regola d'arte e nel rispetto delle previsioni progettuali e delle successive varianti approvate dal C.T.A.R., non conseguono alcuna funzionalità e pertanto, a parere di questa Commissione di Collaudo, sono incollaudabili". In seno allo stesso verbale, però, si suggeriva "di definire i rapporti con le imprese esecutrici dei lavori emettendo un certificato di liquidazione sulla base dei conteggi effettuati dal C.T.U.,àààààrimandando la collaudazione definitiva del complesso allorquando, completate le opere, l'insediamento produttivo artigianale sarà reso funzionale e fruibile". n data 28 febbraio 2002 l'impresa esecutrice avanzava richiesta di accreditamento di una somma comprensiva sia dei crediti maturati e non pagati, che degli interessi di mora e legali. recedentemente alla richiesta di accreditamento dell'impresa interessata, però, l'Unione europea - che aveva cofinanziato l'intervento di che trattasi - a chiusura delle operazioni del FESR ed in considerazione del mancato completamento delle opere, ha emesso in data 3 gennaio 2002 la nota di addebito per la restituzione di un importo che ha comportato l'impossibilità di continuare a procedere alle richieste di accreditamenti per mancanza di fondi, atteso che l'art. 2 della l.r. 46/1997 autorizza il competente Assessorato a provvedere ai pagamenti di crediti fino alla concorrenza delle somme disponibili sui finanziamenti originariamente concessi.
A seguito della comunicazione sull'impossibilità di procedere agli accreditamenti, l'impresa esecutrice dei lavori ha richiesto il pagamento delle proprie competenze in applicazione dell'art. 32 della l.r. 23/2002.
Su quest'ultima richiesta è stato acquisito il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo che, con foglio 30 aprile 2003, n. 11816, si è espressa negativamente sulla possibilità di attingere dal fondo istituito ai sensi dell'art. 32 l.r. 23/2002, stante la probabile inesistenza del presupposto formale (pendenza di controversie) e rilevando, nel contempo, che per l'impresa interessata non sussistevano nemmeno i requisiti previsti dall'art. 2 della l.r. 46/1997, laddove l'intervento diretto della Regione è subordinato alla condizione che i lavori siano "debitamente contabilizzati" e le opere "dichiarate collaudabili", considerato che la Commissione di collaudo, ha espressamente dichiarato non collaudabili i lavori.
A conclusione della narrazione, codesto Assessorato puntualizza che l'impresa interessata, in virtù della condizione posta dall'art. 3 della l.r. 46/1997, ha rinunciato ad insinuarsi nel passivo fallimentare della SIRAP per poter usufruire del pagamento dei crediti ai sensi del precedente articolo 2.
Si rileva infine che l'interpretazione dell'art. 2 della l.r. 46/1997, prospettata dall'Avvocatura, comporta l'assoluta impossibilità di procedere alla pratica applicazione della norma, poiché nessun intervento realizzato nell'ambito della convenzione con la SIRAP si è concluso con l'ultimazione dei lavori nei termini contrattuali, con la conseguente non collaudabilità degli stessi.
. Sulla questione prospettata si rassegna quanto segue. reliminarmente, si ritiene di concordare con l'Avvocatura in ordine alla impossibilità di pagare le somme, richieste dalle imprese interessate con atto stragiudiziale, facendo ricorso al fondo istituito con l'art. 32 della l.r. 23/2002. Il riferimento espresso alle "controversie pendenti o definite" limita l'applicazione della norma ad oneri scaturenti da pretese fatte valere in via formalmente giudiziale, con l'attivazione di una qualche forma di tutela legale, tradizionalmente intesa. L'atto stragiudiziale, invece, per sua stessa natura è atto estraneo ad una controversia giudiziaria, esso non costituisce domanda giudiziale, né tende all'instaurazione di un giudizio.   

. In ordine alla problematica attinente all'art. 2, lettera c) della l.r. 46/1997 si ritiene di dover esaminare il contenuto della disposizione in modo coordinato ed integrato con l'art. 1 della l.r. 46/97, così come sostituito dall'art. 64, comma 2, della l.r. 6/2001. l testo originario dell'art. 1 era così formulato: "Le opere relative alle aree artigianali attrezzateààààà, la cui realizzazione, affidata alla SIRAP S.p.A., non è stata portata a termine a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società, sono consegnate, a cura dell'Ispettorato regionale tecnico, alle amministrazioni dei comuni dove insistono le aree dopo la chiusura della contabilità e la effettuazione delle operazioni di collaudo delle opere eseguite". l testo vigente della norma è, invece, il seguente: "Le opere relative alle aree artigianali attrezzateààààà, sono trasferite alle amministrazioni dei comuniàà..previo verbale analitico di consistenza delle suddette opere redatto dal comune con la presenza della curatela fallimentare della SIRAP e degli eventuali soggetti creditori di cui al successivo articolo 2. La eventuale non collaudabilità o la impossibilità a procedere alla contabilizzazione delle opere già eseguite non pregiudica il trasferimento alle amministrazioni dei comuni".
Ora, è pur vero che la sostituzione della disposizione attiene principalmente al trasferimento delle opere in capo ai comuni, ciononostante il legislatore prende atto dell'incollaudabilità, seppur eventuale, delle opere realizzate o dell'impossibilità di procedere alla contabilizzazione, e, in tale prospetiva, sostituisce la chiusura della contabilità e delle operazioni di collaudo con un verbale analitico di semplice "consistenza" delle opere.
Orbene, nonostante l'art. 2 della stessa legge sia rimasto immodificato, la sua lettura deve essere condotta tenendo conto del richiamo al nuovo art. 1 e - laddove l'art. 2 dispone "Completate le operazioni di cui all'art. 1, l'Assessoratoàà..è autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibiliààà., a provvedere al pagamento dei crediti àà" - parrebbe doversi intendere nel senso che l'Assessorato competente è autorizzato a provvedere al pagamento di quei crediti successivamente alle operazioni attinenti al verbale analitico di consistenza delle opere e a quelle relative alla eventuale non collaudabilità delle stesse.
Nonostante la lettera c) dell'art. 2 sia rimasta letteralmente immodificata, continuando a riferirsi a lavori "debitamente contabilizzati e dichiarati collaudabili", non può non rilevarsi che tale prescrizione, perfettamente coerente con l'originario testo dell'art. 1 (che espressamente conteneva l'inciso "dopo la chiusura della contabilità e la effettuazione delle operazioni di collaudo delle opere eseguite"), non è più in linea col contenuto riformato della disposizione, che comunque, in virtù dell'espresso richiamo contenuto refluisce nella disposizione che si commenta ad essa direttamente connessa.
Tra l'altro, con la riforma dell'art. 1 della l.r. 46/1997, e con le evidenziate refluenze dello stesso sul successivo articolo 2, relativamente alla previsione di una eventuale non collaudabilità delle opere, parrebbe essere stato corretto quel meccanismo che creava delle distorsioni e comportava difficoltà nell'applicazione della norma - lamentato da codesto Assessorato - nei casi in cui i creditori, scegliendo di concorrere al pagamento effettuato dell'Amministrazione, sopportavano anche il rischio, nella vigenza dell'originario art. 1 della l.r. 46/1997, di rimanere esclusi da qualsiasi procedura di pagamento dei crediti, laddove, dopo aver rinunciato anche ad insinuarsi nel passivo fallimentare della SIRAP, le operazioni di collaudo si concludevano dopo un lasso di tempo tale, e talvolta con la dichiarazione di non collaudabilità, da non permettere più agli interessati la partecipazione, di fatto, a nessuna delle procedure di pagamento dei crediti previste dalla legge.
Si evidenzia, infine, che l'art. 2, pur essendo una norma di favore per i creditori, tant'è che agli stessi è data, ancorché in via alternativa, la doppia possibilità di insinuarsi nel passivo fallimentare ovvero di usufruire del pagamento attuato dall'Assessorato competente, fino a concorrenza delle somme disponibili, addossa comunque, e per entrambe le opzioni, il rischio dell'incerto recupero dei crediti in capo agli stessi creditori.
Ciò che la norma garantisce è la partecipazione all'una o all'altra delle due opzioni ammesse, ma non l'esito favorevole della procedura di recupero del credito prescelta. creditori che scelgono la procedura di pagamento condotta da codesto Assessorato, analogamente a quelli della procedura fallimentare, subiscono il rischio dell'insufficiente disponibilità delle somme rimanenti sui finanziamenti originariamente concessi e, in tal caso, il 2° comma dell'art. 2 dispone la riduzione proporzionale del pagamento dei crediti con espressa rinuncia ad ogni altra pretesa da parte dei creditori.
A tal punto, però, occorre evidenziare che la restituzione di parte dell'originario finanziamento all'Unione europea, avvenuto per altro nel gennaio del 2002, non può ricadere sulla garanzia, seppur eventuale e non quantificabile a priori in termini di disponibilità residua, fissata dall'art. 2 della l.r. 46/1997 con l'aggancio ad un parametro fisso dato dai finanziamenti originariamente concessi e, quindi, comprensivi anche della somma poi restituita.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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