Pos. IV Prot. ______/313.2003.11

OGGETTO: Energia.- Carburanti (Distribuzione).- Fondo per la razionalizzazione della rete.- D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, art. 6.- Applicabilità.

ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
(Rif. nota n. 6779 dell'11 dicembre 2003)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente circa l'applicabilità nell'ambito del territorio della Regione siciliana del disposto dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, concernente "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
Rappresenta la richiedente Amministrazione che la Regione, pur avendo, nell'ambito della propria competenza esclusiva in materia, emanato diverse leggi specifiche di settore, non ha mai normato in relazione all'oggetto disciplinato dall'articolo di cui è questione, ritenendo a tal proposito - come formalmente si ebbe anche a disporre con apposito decreto assessoriale in ordine al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti istituito con Provvedimento CIP n. 18/1989, analogo nelle finalità a quello costituito dalla disposizione statale di che trattasi - direttamente applicabile la normativa nazionale.

2.- L'articolo 6 del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, prevede la costituzione di un Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, in cui confluiscono le risorse economiche residue nel conto economico avente la medesima denominazione istituito presso la Cassa Conguaglio G.P.L. ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989, e che sarà incrementato "attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori."
Le disponibilità così costituite vengono destinate alla "concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione".
Ora, anche a prescindere da ogni considerazione circa la funzione perequativa assegnata all'indicato Fondo, destinato a sovvenzionare l'operatività di misure solidaristiche di carattere generale destinate a trovare applicazione uniforme nell'intero territorio nazionale, e rilevato comunque, preliminarmente, che la fruizione da parte dei gestori e dei titolari di impianti siti nell'ambito del territorio della Regione siciliana degli indennizzi previsti a carico della medesima gestione, è logicamente e sinallagmaticamente correlata alla soggezione dei medesimi gestori e titolari di concessioni o autorizzazioni al contributo di che trattasi, si osserva, allo scopo di risolvere la questione proposta, che principio generale dell'ordinamento appare quello della continuità.
Ove cioè, finanche in ambiti riservati alla competenza legislativa esclusiva regionale, la Regione non abbia in concreto esercitato la competenza attribuita, la disciplina statale si estende nell'ambito del territorio regionale per evitare vuoti normativi. Parimenti trova applicazione la normativa nazionale, anche laddove sussista una legge regionale nella materia considerata, per tutti quei rapporti o quegli ambiti specifici non coperti dalla disciplina regionale (cfr.: T. Martines - A. Ruggeri, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè Editore).
Ciò fatta salva, ovviamente, la possibilità per la Regione di normare diversamente - laddove ne ravvisi l'esigenza - la materia, o la porzione di essa, e precludere in tal modo l'applicazione della sostituita normativa statale e di quella che risulti comunque incompatibile con le disposizioni poste.
Alla luce del principio esposto, non ravvisandosi nella normativa regionale alcuna disposizione che imponga allo scopo indicato alcuna obbligazione contributiva fondata su pari presupposti, né essendo dato riscontrare alcuna forma di intervento concettualmente assimilabile alla funzione di razionalizzazione della rete perseguita dalla norma statale, è da ritenere che legittimamente la disposizione recata dall'art. 6 del D. Lgs. 32 del 1998 trovi diretta ed immediata applicazione anche in ambito regionale.
Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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