Pos. IV Prot.________/315.2003.11

OGGETTO: Regione siciliana.- Partecipazione alla Società Sviluppo Italia Sicilia.- Utilizzo fondi art. 8 l.r. 23/1991.

SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota Servizio 2° n. 10129-Ind 11 del 19 dicembre 2003)
S E D E

1. Con la nota emarginata, premesso un succinto richiamo allo stato dei rapporti tra la Regione e la GEPI S.p.a., si chiede l'avviso dello scrivente "circa la possibilità di utilizzare i fondi di cui all'art. 8 della legge regionale 23/91, per l'acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale della Società Sviluppo Italia Sicilia e se tale partecipazione può essere, ancorché inizialmente, di minoranza in presenza di un partner interamente controllato dal Ministero del tesoro."

2.- Al fine di rendere l'avviso richiesto occorre preliminarmente inquadrare giuridicamente il tipo di rapporto che, in forza delle convenzioni stipulate ai sensi della normativa di riferimento rilevante - e precisamente dell'art. 4 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, dell'art. 8 della l.r. 15 maggio 1991, n. 23 e dell'art. 51 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10 - si è instaurato tra la Regione e la indicata società per azioni, ovvero con la società che ha sostituito la medesima, o in cui la stessa si è trasformata.
Allo scopo occorre, brevemente, richiamare quanto disposto dalle fonti normative sottostanti, nonché il contenuto degli accordi consensualmente assunti mediante la convenzione originaria, stipulata in data 19 dicembre 1991 tra la Regione siciliana e la GEPI S.p.a., l'atto aggiuntivo del 6 marzo 1995 e l'atto integrativo del 3 giugno 1999.

Si rileva, a tal proposito, che l'art. 4 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 1° giugno 1991, n. 169), dopo avere autorizzato, al comma 3, la GEPI, "nei casi espressamente previsti dal CIPI ..., a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della Regione siciliana nel limite massimo di 1.000 unità", dispone, al comma 5, che "la GEPI, con un impegno finanziario non inferiore a 25 miliardi di lire, stipula con la Regione siciliana convenzioni dirette a favorire il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di cui al comma 3 attraverso la promozione di iniziative produttive", e prevede, la comma 7, secondo periodo, che "la Regione siciliana può essere chiamata a partecipare con proprie risorse finanziarie, nella misura massima di lire 50 miliardi, all'attuazione delle convenzioni di cui al comma 5".
In stretta correlazione alla riportata disposizione statale, l'art. 8 della l.r. 15 maggio 1991, n. 23, autorizza "la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 ... per fare fronte alle spese conseguenti all'attuazione delle convenzioni previste dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108 ...".
L'art. 51 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, così, infine, dispone:
"1. La Regione siciliana, d'intesa con Italia investimenti S.p.a., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.a., è autorizzata a promuovere interventi di ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, finalizzati allo sviluppo economico della Sicilia, utilizzando a tal fine le somme di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, Italia investimenti S.p.a. e Itainvest Sicilia S.p.a. applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria D.M. 15 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni e possono avvalersi di tutti gli strumenti operativi ivi previsti.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare con Italia investimenti S.p.a., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.a., apposite convenzioni per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2."

Fondandosi sulle richiamate previsioni normative, ed allo scopo di darvi concreta attuazione, in data 19 dicembre 1991 si è proceduto alla stipula della prefigurata convenzione tra la Regione siciliana e la GEPI S.p.a., ed in tale contesto la GEPI ha assunto "l'impegno di procedere alla costituzione ... di una società per azioni avente ad oggetto la promozione - attraverso società partecipate all'uopo costituite - di iniziative produttive dirette al reimpiego dei lavoratori eccedentari" (art. 1), nonché, in termini più generali, di promuovere "le iniziative produttive finalizzate al reimpiego dei lavoratori" (art. 4), e la Regione, dal canto suo, quello "di versare ... la somma di L/ML 24.400" entro trenta giorni dalla data in cui la convenzione diventi efficace e l'ulteriore "importo di L/ML 25" entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 1992 (art. 3).
Come risulta poi dalle premesse dell'atto aggiuntivo alla convenzione stipulato - al fine di ampliare, in conformità al disposto dell'art. 3 della l.r. 23 maggio 1994, n. 14, la platea dei lavoratori destinatari dell'intervento - in data 6 marzo 1995, la GEPI, al fine di attuare quanto concordato, ha provveduto ad individuare nella NOVA S.p.a., a sua totale partecipazione, "la società preposta a promuovere, finanziare e realizzare le iniziative produttive previste" e l'individuata "NOVA è stata capitalizzata dalla GEPI con l'integrale versamento delle somme complessivamente erogate dalla Regione siciliana (£. 49.388.000.000)".
Infine, in sede di atto integrativo di convenzione datato 3 giugno 1999, finalizzato in particolare a dare attuazione al riportato art. 51 della l.r. 10/1999, e quindi a promuovere interventi di ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo finalizzati allo sviluppo economico della Sicilia, dopo aver dato conto della avvenuta modifica della denominazione sociale della GEPI S.p.a. in "ITALIA INVESTIMENTI - ITAINVEST - S.p.a" e della NOVA S.p.a. in "ITAINVEST SICILIA S.p.a." si sono apportate modifiche alla convenzione ed all'atto aggiuntivo stipulati in conseguenza del disposto della richiamata disposizione normativa e si sono allineate le relative disposizioni a quanto previsto dal decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 15 marzo 1996, espressamente richiamato peraltro dal comma 2 del già citato art. 51 della l.r. 10/1999, puntualmente richiamando, tra l'altro, l'impegno di ITAINVEST S.p.a., anche per il tramite di ITAINVEST Sicilia S.p.a., ad impiegare i fondi trasferiti dalla Regione siciliana per, nelle ipotesi indicate, "assumere partecipazioni in società ..." e "partecipare ad aumenti di capitale".

3.- Alla luce della normativa e degli atti convenzionali succintamente richiamati si ritiene che il rapporto instauratosi tra la Regione siciliana e (originariamente) la GEPI S.p.a, sia da sussumere sotto lo schema del mandato.
Come è noto, infatti, "il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra" (art. 1703 c.c.); l'obbligazione di compiere l'attività gestoria per conto del mandante identifica la funzione specifica dell'accordo bilaterale, e l'essenza dell'agire per conto altrui viene ravvisata nella relazione intercorrente tra l'obbligo di adempiere al negozio gestorio, la sua conformità alle indicazioni del mandante ed il carattere vincolante dei rapporti giuridici correlati alla realizzazione di una attività funzionale alla realizzazione di un interesse altrui (cfr. C. Santagata, Mandato - Disposizioni generali in Commentario al codice civile Scialoja e Branca).
In particolare poi, nella fattispecie, trattasi di mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.); negozio in forza del quale gli effetti dell'attività gestoria si consolidano in capo al mandatario, alla cui sfera giuridica sono da imputare tutte le situazioni giuridiche scaturenti, ferma restando tuttavia la sussistenza dell'obbligo, discendente dal rapporto interno tra mandante e mandatario, di riversare al mandante le conseguenze giuridiche che discendono dal rapporto esterno.

Ciò premesso risulta agevole ritenere che in sede di dovuto trasferimento in capo alla Regione siciliana, quale mandante, dell'attività posta in essere dalla GEPI poi sostituita da ITAINVEST adesso SviluppoItalia - nonchè, quale strumento operativo di intervento in Sicilia di dette Società, dalla NOVA, divenuta ITAINVEST SICILIA, ed oggi Sviluppo Italia Sicilia S.p.a - ben possa realizzarsi, in ipotesi, sulla base di precise direttive e di rigide istruzioni che in tal senso ben possono essere impartite allo scopo di palesare gli interessi e la volontà della Regione, e mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie a suo tempo messe a disposizione della GEPI a valere sullo stanziamento disposto dalla legge regionale n. 23 del 1991, quella "acquisizione di partecipazione nel capitale sociale della Società Sviluppo Italia Sicilia" di cui alla richiesta consulenza, proposto, come in atti, e da realizzarsi attraverso un aumento di capitale.
Ed invero si ritiene, da un lato che la attuale imputazione del capitale sociale di Sviluppo Italia Sicilia a SviluppoItalia sia direttamente correlata agli impegni a suo tempo assunti in sede negoziale dalla GEPI, e, conseguentemente ben possa essere preteso il riversamento nell'ambito giuridico e patrimoniale della Regione delle conseguenze formali e sostanziali dell'attività posta in essere in forza delle risorse assegnate; d'altro canto, posto che, come informalmente portato a conoscenza dello scrivente, residuano nella disponibilità di SviluppoItalia ed a valere sui mezzi finanziari versati dalla Regione, (rilevanti) importi liquidi e (quantomeno in atto) non utilizzati agli scopi sanciti dalle norme di riferimento e dagli accordi intervenuti ben può ipotizzarsi che l'ipotizzato aumento di capitale di Sviluppo Italia Sicilia sia posto in essere attraverso il conferimento di quota di dette risorse e l'attribuzione, contestuale o successiva, della partecipazione alla Regione.
Nella fattispecie in discorso dunque, conclusivamente - nel precisare che irrilevante sotto il profilo giuridico, ma rimessa esclusivamente a valutazioni di opportunità, appare la determinazione della quota, o percentuale, di capitale da acquisirsi, e certamente non ostativa risulta la circostanza che il futuro socio sia interamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed a prescindere da ogni considerazione circa la sussistenza di potestà privatistiche di carattere generale imputabili alla Pubblica Amministrazione per il conseguimento, nel rispetto dei principi di finalizzazione e di legalità, dei propri fini - è da ritenere che la possibilità di una partecipazione societaria diretta da parte della Regione si configuri legittima in forza delle disposizioni normative dianzi citate .

4. A margine della resa consulenza non ci si esime dall'affrontare ulteriori problematiche poste, per le vie brevi in relazione alla pratica in esame, ed afferenti in particolare la sussistenza in capo alla GEPI od alle Società in cui la stessa si è trasformata, di obblighi in ordine alla rendicontazione delle attività e di corresponsione di interessi sulle somme poste a disposizione, e, in capo alla Regione circa il dovere di erogare un compenso per l'attività svolta.
A tal proposito - sempre in virtù della qualificazione dell'istaurato rapporto, che, si ribadisce, appare rientrare nell'ambito dell'istituto giuridico del mandato in ragione della causa del negozio e della funzione specifica perseguita - si osserva che le obbligazioni in questione, rispettivamente a carico del mandatario e del mandante, risultano puntualmente sancite dal codice civile.
Ed invero già l'articolo 1712 c.c. impone un obbligo di comunicazione che pacificamente si ritiene concernere non soltanto la conclusione dell'attività oggetto dell'incarico, ma estendersi anche agli atti esecutivi ed istruttori, ma ancora più puntualmente il successivo art. 1713 c.c. prescrive l'obbligo del mandatario di rendere il conto del proprio operato; adempimento che non si esaurisce con la presentazione di un prospetto contabile ma necessita di una descrizione documentata e motivata dell'intera attività svolta; le previste comunicazioni ed il rendimento del conto infatti mirano ad assolvere ad una funzione ricognitiva della situazione atta a consentire di sorvegliare l'attività posta in essere in esecuzione dell'incarico, e conseguentemente di regolare - attraverso apposite istruzioni - lo svolgimento delle attività.
Il richiamato art. 1713 c.c. prescrive inoltre un obbligo di restituzione di quanto ricevuto a carico del mandato che è stato ritenuto (cfr. Luminoso, voce Mandato, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno) vada adempiuto, nel caso di mandato per il compimento di più atti distinti, o di mandato di durata, con riferimento a ciascun atto o gruppo di atti funzionalmente omogenei.
Specificamente poi l'art. 1714 sancisce un obbligo di corresponsione di interessi che, pur letteralmente riferito alla mancata consegna od al mancato impiego "secondo le istruzioni ricevute" delle somme riscosse, appare riferibile (cfr. Minervini, voce Mandato, in Trattato di diritto civile italiano diretto da Vassalli) anche alle somme rimesse dal mandante; potrebbe inoltre configurarsi un obbligo di impiego fruttifero delle somme gestite alla luce del dovere di diligenza sancito in via generale dall'art. 1176 c.c., ed espressamente richiamato in capo al mandatario dall'art. 1710 c.c., comma 1.

In ogni caso, poi - anche a prescindere da un richiamo alle disposizioni che regolano l'istituto del mandato, ma semplicemente considerando la ritenuta naturale fecondità del denaro - può sostenersi che la mancata rimessione alla Regione degli interessi maturati sulle somme ricevute e non investite, consenta di proporre, a tutela patrimoniale della Regione e quale rimedio sussidiario, una azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c.

Per quanto attiene infine alla questione relativa alla spettanza di un compenso per l'attività svolta, non può - coerentemente con l'impostazione data all'intera problematica in esame - che richiamarsi l'art. 1709 c.c. secondo cui sussiste una presunzione di onerosità del mandato, ed il relativo compenso, ordinariamente rimesso alle determinazioni delle parti, può, in mancanza di una possibile applicazione di tariffe professionali o di usi, essere fissato dal giudice.

Per tali ultime questioni dunque, rilevata la sussistenza di obbligazioni, ancorché da determinarsi in concreto, da ambedue le parti, e considerata la disponibilità delle relative spettanze, non può che ritenersi idoneo a risolvere ogni pretesa il ricorso ad un accordo negoziale.

5.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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