Pos.1   Prot. N. 13.11.04  



Oggetto: Dipendente portatore di handicap ex art. 3, co.1, L. 104/92. Permessi.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Area Interdipartimentale " Servizi generali comuni ai Dipartimenti"

PALERMO









1. Con la nota n. 247 del 15 gennaio 2004 codesta Amministrazione ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla possibilità di confermare la concessione dei permessi di cui all' art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad una dipendente che già dichiarata disabile "in situazione di gravità" ai sensi dell'art.3, commi 2 e 3, della stessa legge sia stata successivamente riconosciuta " portatrice di handicap ex art. 3, comma 1", venendo pertanto a cessare la " situazione di gravità".



2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro sull' handicap, ha introdotto il concetto di handicap nel nostro ordinamento giuridico: ai sensi dell'art. 3, L. 104/92, si deve considerare handicappata la persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, e tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione.
Qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale sì da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuato e globale, la situazione si connota come grave.

Quindi, per ottenere il certificato di handicap in situazione di gravità la legge 104/92 stabilisce che tale riconoscimento debba essere effettuato da una commissione medica ASL (che, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge è ora integrata da un operatore sociale e da un esperto nel caso da esaminare) deputata a valutare sia l'esistenza che l'entità dell' handicap e dunque se si tratti di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, o di handicap senza la connotazione di gravità, ai sensi del comma 1, art. 3.

Essere in possesso del certificato di handicap in situazione di gravità è condizione per ottenere diversi tipi di agevolazioni.
In particolare l'art. 33 della legge 104/92 prevede i permessi lavorativi, orari e giornalieri, che spettano ai disabili, (comma 6), ed ai loro familiari, (commi 2 e 3)bv. In entrambe le fattispecie il requisito principale per potervi accedere è che il lavoratore sia in possesso dell'attestazione di handicap "con connotazione di gravità", secondo la definizione sopra riportata di cui all'art. 3, comma 3, della legge più volte citata.

Tale presupposto, espressamente contemplato dalla legge all'art.33, è stato ribadito nella Circolare 11 marzo 1996, n. 795 della Presidenza del consiglio dei Ministri nonché in numerose pronunce giurisprudenziali relative o ai permessi spettanti alla persona handicappata (cfr. T. Milano 16.06.1999) o ai permessi spettanti ai familiari di handicappati (cfr Cass, sez lav. 17.08.1998, n. 8068, o C. Stato 23.10.1996, n. 370).


Per le suesposte ragioni lo Scrivente Ufficio ritiene che la dipendente "portatrice di handicap ex art. 3, comma 1 della l. 104/92" non possa usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 della legge in questione.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.




Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale