Pos. 1   Prot. N. /14.04.11 



Oggetto: Canone locazione alloggi popolari - Canone minimo.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
dei Lavori Pubblici
Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio Aree Urbane e politica della casa
U.O.B. IX
P A L E R M O






1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha ritenuto di dover informare lo Scrivente delle controdeduzioni, fornite dagli II.AA.CC.PP dell'Isola con la nota n. 11415 del 18/12/03, in ordine alle considerazioni espresse da quest'Ufficio nel parere n. 13415/30.03.11 del 31/07/03 e riportate nella nota n. 3438 del 22/10/03 trasmessa da codesto Dipartimento a tutti gli II.AA.CC.PP siciliani.
I rilievi mossi riguardano, specificamente, le osservazioni circa la possibilità di individuare la previsione di un canone minimo da applicare a tutti gli assegnatari di alloggi di E.R.P a prescindere dai limiti di reddito e dunque anche nel caso in cui quest'ultimo sia pari a zero.
La considerazione dello Scrivente, secondo cui "non è individuabile un unico canone minimo da applicare a tutti gli assegnatari di alloggi di E.R.P a prescindere dai limiti di reddito, stante la previsione del tetto minimo sì in misura fissa, ma pur sempre commisurata ad una percentuale massima del reddito imponibile" (per espressa disposizione di legge) sarebbe, ad avviso degli II.AA.CC.PP, "inconciliabile con i principi statutari degli enti, sconvolgendo la natura giuridica degli stessi, nonché manifestamente illogica"; dunque i suddetti istituti confermano il proprio indirizzo secondo il quale "il canone di locazione non può comunque essere inferiore a lire 50.000 e, ciò, al fine di evitare e prevenire irreparabili pregiudizi alle sorti delle P.A interessate".

2. Sul punto sembra allo Scrivente di non dover aggiungere alcuna ulteriore precisazione, posto che le considerazioni espresse non sono frutto di autonoma interpretazione dell'Ufficio, tale da far sì che "quanto riportato nella norma diventi un'inutile superfetazione linguistica che chiama limite minimo il 12% quello che è invece ovviamente un limite massimo".
Nel soprarichiamato parere quest'Ufficio si è infatti limitato ad esplicitare quell' "interpretazione autentica", dei commi 1 e 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 26/2000, già fornita dallo stesso legislatore regionale.
Lo stesso art. 93 della l.r. n. 6/2001, che introduce il richiamato limite del 12 per cento del reddito imponibile, con riferimento ad entrambi i limiti di cui al comma 1 dell'art. 54, è appunto rubricato "interpretazione autentica dei commi 1 e 3 dell'art. 54 ..." .
Alla luce delle soprarichiamate disposizioni di legge non può che ritenersi, ormai, superata la previsione del canone minimo di lire 50.000, introdotta dal D.A. n. 1112/99.
Dunque soltanto il legislatore, in sede di revisione della normativa citata, potrà valutare la necessità di un ulteriore intervento chiarificatore, che tenga conto delle istanze rappresentate dagli II.AA.CC.PP dell'Isola, ovviando agli inconvenienti che conseguono, oggi, all'applicazione delle suddette disposizioni secondo l'unica interpretazione attualmente possibile.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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