POS. II Prot._______________/27.11.2004
OGGETTO: Consiglio regionale delle miniere - Composizione
ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
UFFICIO DI GABINETTO
PALERMO
1. Con nota n. 293 dell'11 febbraio 2004 codesta Amministrazione chiede se sia conforme a legge il funzionamento del Consiglio regionale delle miniere che, rispetto alla composizione statuita dall'art. 3 del D.P. Reg. 15 ottobre 1947, n. 92, è oggi deficitario del soggetto che rappresentava l'Ente minerario siciliano e, quale membro di diritto, del direttore generale dello stesso Ente, a causa della soppressione dell'EMS disposta dalla l.r. 20 gennaio 1999, n. 5.
Ritiene l'Amministrazione richiedente che la l.r. 5/1999 abbia operato - in ordine alla partecipazione del membro di diritto (Direttore generale dell'EMS) - una riduzione ex lege della composizione dell'organo consultivo, mentre la partecipazione del soggetto di cui alla lett. d) dell'art. 3 del D.P. Reg. 92/1947 - prevista in rappresentanza dello stesso Ente - potrebbe intestarsi all'Assessore regionale per l'industria, al quale l'art. 3, comma 1, della l.r. 5/1999 ha attribuito le funzioni pubbliche demandate agli enti soppressi.
2. In ordine alle questioni poste si espone quanto segue.
La partecipazione al Consiglio regionale delle miniere di un membro in rappresentanza dell'Ente minerario siciliano, prevista dalla lett. d) dell'art. 3 del D.P.Reg. 92/1947 è espressione del principio generale della presenza paritaria delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, tant'è che il numero dei membri previsto, quattro, rispetta il rapporto delle componenti di categoria.
L'EMS, quale datore di lavoro, è stato certamente rappresentativo dell'industria mineraria, ma la sua scomparsa dal mercato del lavoro, non ha fatto venir meno la necessità di ricostituire (raddoppiandola, come prima) la presenza delle rappresentanze dei datori di lavoro del settore minerario, rendendola cioè paritetica, così come stabilito dal decreto del 1947, in termini di due a due.
La ricostituzione dell'equilibrio paritetico delle rappresentanze, però, non può essere attuato, come suggerito da codesta Amministrazione, con la partecipazione dell'Assessore regionale all'industria, il quale non può considerarsi rappresentante dei datori di lavoro del settore minerario, essendo invero intestatario dell'esercizio delle funzioni pubbliche nella materia delle miniere, di esclusiva competenza della Regione ( art.14, lett. h, dello Statuto siciliano) che, nell'ambito delle sue potestà, ne aveva demandato l'esercizio, in via strumentale, all'Ente soppresso.
3. La ratio, invece, della partecipazione al Consiglio regionale delle miniere, quale membro di diritto, del Direttore generale dell'EMS, si rinveniva nello stesso esercizio di funzioni pubbliche demandate all'Ente minerario siciliano, la cui estinzione ha fatto venir meno anche l'organo deputato a rappresentarne la soggettività giuridica.
La vicenda così come delineatasi non dovrebbe, in astratto, comportare conseguenze di rilievo sulla funzionalità dell'organo consultivo, seppur deficitario di un apporto considerato rilevante dal legislatore del 1947.
In ogni caso, la scelta di ricostituire tale membro di diritto all'interno del Consiglio regionale delle miniere - mantenendo quindi l'equilibrio interno, sia in termini di composizione numerica che di apporto specifico dei soggetti indicati quali componenti di diritto - può essere ascritta esclusivamente alle valutazioni del legislatore regionale che, da ultimo, si è positivamente espresso in tal senso con la l.r. 16 aprile 2003, n. 4, il cui art. 122 recita: "Il Consiglio regionale delle miniere è integrato da un geologo, membro di diritto, nominato dall'Assessore regionale per l'industria e scelto su una terna proposta dall'ordine regionale dei geologi".
Nei termini il reso parere.