POS. V Prot._______________/29.2004.11

OGGETTO: Scuole Regionali ad indirizzo artistico. Competenze ed obblighi della Regione e della Provincia - Artt. 2 e 6 della l.r. n.34/1990 - Proposta di trasferimento della sede staccata dell'Istituto regionale d'arte di xxx da yyy a jjj.


ASSESSORATO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI E DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica Istruzione

PALERMO




1. Con la nota n. 875/Servizio 5 del 16 febbraio 2004, codesto Dipartimento ha richiesto l'avviso dello Scrivente sulla problematica in oggetto, riferendo quanto segue.
La Provincia regionale di jjj, con nota n. 997, sett.12°,del 20 Gennaio 2004 ha chiesto di conoscere se la proposta di trasferimento della sede staccata dell'Istituto regionale d'arte di xxx da yyy a jjj sia di esclusiva competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali, ai sensi dell'art.6 della l.r. n.34 del 5 settembre 1990, ovvero se possa ascriversi alla competenza della Provincia, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 6 marzo 1986, n.9, come richiamato dall'art. 2, co.1 della l. r. n. 34/1990, in quanto atto afferente la distribuzione territoriale degli Istituti di istruzione media di secondo grado.
Traendo spunto dalla questione prospettata dalla Provincia di jjj, codesto Dipartimento ha sottoposto all'esame dello Scrivente tre quesiti, che qui di seguito si esplicitano:
a) Se la proposta di trasferimento degli Istituti regionali in questione, o delle sedi aggregate degli stessi, da una sede ad un'altra appartenga alla competenza della Regione ovvero a quella della Provincia;
b) Quali obblighi fanno capo, rispettivamente, a ciascuna delle predette Amministrazioni, in applicazione degli artt. 2 e 6 della l. r. n. 34/1990 e dell'art. 13 della l. r. n. 9/1986;
c) Se per il trasferimento di un Istituto regionale, o di una sede aggregata, nell'ambito dello stesso Comune occorra il decreto del Presidente della Regione.

2. Preliminarmente, sembra allo Scrivente opportuno fare un quadro della normativa richiamata nella richiesta di parere.
La l. r. n.34 del 5 settembre 1990, di riordino degli Istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica, all'art. 2, co. 1, statuisce che alle Istituzioni scolastiche individuate all'art.1 della stessa legge, tra cui figura l'Istituto regionale d'Arte di Enna, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, n. 1, lett. b), della legge regionale 6 marzo 1986, n.9, eccezion fatta per la provvista del personale, che resta di competenza della Regione.
L'art.13 della l. r. n. 9 del 6 marzo 1986 stabilisce che, nell'ambito delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento spettanti alla Regione, la Provincia regionale provvede sulle materie espressamente indicate nella norma stessa, tra le quali, al numero 1) "servizi sociali e culturali", alla lettera b), figurano: la distribuzioneterritoriale, la costruzione, la manutenzione, l'arredamento, la dotazione di attrezzature, il funzionamento e la provvista del personale degli Istituti di istruzione media di secondo grado.
L'art. 6 della l.r. n. 34/1990 sostituisce l'art. 10 della l. r. n. 7 del 19 aprile 1974. Tale norma stabilisce che al trasferimento di sede degli stessi Istituti si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito il comitato regionale per gli Istituti regionali d'arte.

Premesso quanto sopra, in ordine al primo quesito, concernente la competenza ad avanzare la proposta di trasferimento di sede degli Istituti regionali in questione o delle sezioni staccate degli stessi, si osserva quanto segue.
L'art.6 della l. r. n. 34 del 5 settembre 1990 detta una disciplina specifica riguardo al trasferimento di sede degli Istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica, riservando all'Assessore regionale per la pubblica istruzione la competenza a formulare la relativa proposta. Tale proposta, pertanto, non può che considerarsi, secondo un'interpretazione letterale dell'art. 6 della predetta l. r. n. 34/1990, attribuita alla competenza della Regione.

Passando all'esame del secondo quesito formulato nella richiesta di parere, riguardante gli obblighi facenti capo a ciascuna delle Amministrazioni interessate, in applicazione degli artt. 2 e 6 della l. r. n. 34/1990 e dell'art. 13 della l. r. n. 9/1986, si osserva che, con l'art. 2 della l. r. n. 34/1990, attraverso il rinvio all'art.13, primo comma, n.1), lett. b), della l. r. n. 9/1986, il legislatore ha voluto equiparare gli Istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica, elencati al precedente art.1, agli altri Istituti regionali di istruzione di secondo grado, sotto il profilo della ripartizione tra Regione e Provincia delle funzioni amministrative che li riguardano, eccezion fatta per la provvista del personale.
In particolare, la Regione ha competenza, nel settore degli Istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica, in ordine all'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ed alla provvista del personale. La Provincia ha avuto attribuite le funzioni di distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature e funzionamento.
Per funzioni di programmazione e coordinamento, riservate alla Regione, deve intendersi il complesso degli atti di individuazione delle misure coordinate per intervenire in quel dato settore. Indirizzo va inteso come prefissione di obiettivi.
Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento proprie della Regione, la Provincia esercita una competenza, nel settore in questione, che va individuata attraverso la spiegazione del significato delle espressioni: distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature e funzionamento, considerate nel loro insieme. Compito della Provincia, nel settore degli Istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica, per effetto del rinvio all'art. 13, primo comma, n.1, lett. b), della l. r. n. 9/1986 contenuto nell'art. 2, co. 1 della l. r. n. 34/1990, è, in sostanza, quello di reperire strutture edilizie esistenti o costruirne di nuove( provvedendo, altresì, alla loro manutenzione ed al loro funzionamento), al fine di distribuire in modo razionale sul territorio di propria competenza, per la sua massima fruibilità, l'opera formativa che il sistema scolastico pubblico deve garantire.
La proposta di trasferimento della sede di un Istituto o di una sezione staccata, quindi, non può considerarsi ricompresa nell'accezione "distribuzione territoriale", coinvolgendo essa valutazioni che riguardano più da vicino l'attività di predisposizione dei piani di dimensionamento degli Istituti di cui trattasi, che tengono conto, ad esempio, della consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza.
La proposta di trasferimento di sede di una sezione staccata di un Istituto regionale di istruzione artistica, professionale o tecnica, si ribadisce, ai sensi dell'art. 6 della l. r. n. 34/1990, è riservata alla competenza della Regione.

Per quanto concerne il terzo quesito, riguardante la necessità che si adotti il decreto del Presidente della Regione anche nel caso di trasferimento di sede dell'Istituto all'interno dello stesso Comune, la legge non fa alcuna distinzione tra trasferimento coinvolgente Comuni diversi ovvero trasferimento all'interno dello stesso Comune. Pertanto lo Scrivente ritiene che, ai sensi dell'art.6 della l. r. n. 34/1990, al trasferimento di sede di un Istituto regionale di istruzione artistica, professionale e tecnica, o di una sezione staccata di esso, ancorché all'interno dello stesso Comune, debba provvedersi ugualmente con decreto.
Si osserva, infine, che l'art. 6 della l. r. n. 34/1990 va riletto alla luce della l. r. n. 10 del 15 maggio 2000, il cui art. 2 dispone la netta separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e la conseguente attribuzione, con carattere di esclusività, dei poteri gestionali all'apparato burocratico.
Pertanto, poiché il trasferimento di sede di un Istituto rientra nell'attività di gestione, le attribuzioni che l'art. 6 della l. r. n. 34/1990 riserva al Presidente della Regione ed all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione vanno, oggi, considerate proprie dei competenti dirigenti generali.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale