Pos. 1  Prot. N. /31.04.11 



Oggetto: Vice Presidente I.A.C.P. Funzioni di Presidente esercitate a seguito di dimissioni del titolare. Compenso.




Allegati n...........................




Assessorato regionale
dei Lavori Pubblici
Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio aree urbane e politica della casa
U.O.B. IX

P A L E R M O



e, p.c. Presidenza della Regione
Segreteria Generale
Servizio I
U.O.1 - Nomine


P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di corrispondere al vice presidente dell'I.A.C.P. di XXXXXX il compenso previsto per il Presidente, per il periodo in cui ne ha esercitato le funzioni in conseguenza delle dimissioni rassegnate da quest'ultimo in data 23/09/2003, e se lo stesso possa, pertanto, essere considerato facente funzioni.
Lo stesso I.A.C.P., nella nota n. 20644 del 14 ottobre 2003 indirizzata a codesto Assessorato, riassume sinteticamente la vicenda che ha originato il quesito rappresentando che, con decreto presidenziale n. 177/Gr VII-SG del 26 luglio 2000, il Dott. YYYYYY KKKK XXXXX, già componente del C.d.A. dell'I.A.C.P, veniva nominato in qualità di vice presidente, in sostituzione - come si legge nelle premesse dello stesso D.P. - del Sig. WWWW NNNNN, deceduto.
Successivamente, in data 23 settembre 2003, il Presidente dell'Ente ha rassegnato le dimissioni e , ai sensi dell'art. 11 dello Statuto (in caso di assenza o impedimento...), le relative funzioni sono state esercitate dal vice presidente.
A seguito delle elezioni provinciali del maggio 2003, nelle more della ricostituzione del C.d.A, con D.A. dei Lavori Pubblici n. 1940/9° del 5/12/2003, è stato nominato un Commissario ad acta, con conseguente dichiarazione di decadenza degli allora componenti del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. indicati all'art. 6, punto 1), della legge n. 865/71, con decorrenza dal compimento del semestre successivo alla data di proclamazione del Presidente della Provincia regionale.


2. Ai fini della soluzione della questione posta sembra utile una breve premessa in ordine alla distinzione tra due istituti che possono qualificare la preposizione ad un ufficio o organo: la "supplenza" e la "reggenza".
Si parla di supplenza nell'ipotesi in cui il dipendente sostituisca il titolare dell'ufficio assente o impedito; nel caso di reggenza, invece, il dipendente esercita le funzioni del titolare dell'ufficio che non esiste, ad esempio, perché non è stato ancora nominato.
La supplenza viene, dunque, individuata nella sostituzione temporanea del titolare di un organo o ufficio, in caso di impedimento, assenza o temporanea vacanza, con un'altra persona (cui siano, di norma, istituzionalmente affidate funzioni vicarie), nell'esercizio delle funzioni proprie dell'organo o ufficio.
Entrambi gli istituti hanno il fine di garantire la continuità dell'azione dell'organo o ufficio in quanto diretti alla realizzazione di interessi pubblici e collegati ad un principio generale del nostro ordinamento secondo cui l'organo non può mai rimanere senza titolare.
Uno degli elementi che caratterizzano la supplenza è il suo carattere preventivo, vale a dire l'individuazione del supplente prima che si verifichino i fatti legittimanti. A tal riguardo la dottrina fa riferimento ad una necessaria precostituzione normativa, che trova ragione anche nella necessità che, riguardando la supplenza la struttura dell'ufficio, sia prevista da una norma di pari efficacia di quella che lo ha istituito. L'indicazione legislativa del supplente si traduce in una preposizione in via straordinaria di un'altra persona all'ufficio per il quale è prevista la supplenza, per cui si ha per lo stesso ufficio un titolare ordinario e un titolare straordinario. Quest'ultimo diventa titolare dei poteri attinenti alla competenza dell'ufficio sin dall'inizio, ma li può esercitare solo quando si verificano l'assenza, l'impedimento del titolare o la vacanza dell'ufficio.
Quando in un ufficio o organo è istituito un apposito ruolo con funzioni vicarie, la legge solitamente indica come supplente colui che riveste la qualifica vicaria.
In proposito la Corte dei Conti ha precisato che la supplenza del titolare di un ufficio collegata all'assenza o all'impedimento del titolare o alla temporanea vacanza dell'ufficio costituisce principio generale del nostro ordinamento, e supplente è colui che è indicato direttamente dalla norma ovvero il funzionario gerarchicamente più anziano presente in ufficio (cfr., tra le altre, sez. contr. 6.04.1984, n. 1435, in CS, 1984, II, 1071 e ss; sez. contr. 5.03.1991, n. 22, in CS, 1991, II, 1500 e ss.).
La supplenza ha sempre carattere preventivo, nel senso che il supplente deve esistere prima che si verifichi il fatto che lo legittima all'esercizio temporaneo delle funzioni del supplito e ciò sia che la norma lo indichi in maniera diretta sia che rinvii alla stessa autorità da supplire o ad altra autorità la scelta del supplente.
I fatti di legittimazione del supplente sono: a) l'assenza, che si ha quando il titolare si trova fuori sede per una qualsiasi ragione, come ad esempio per congedo o missione; b) l'impedimento, che si ha quando il titolare si trova nell'impossibilità fisica di agire, come nel caso di malattia, o deve astenersi dall'adottare un provvedimento per incompatibilità; c) la temporanea vacanza, che si ha quando l'ufficio, per morte, dimissioni, decadenza, rimozione o trasferimento del titolare, è temporaneamente privo del titolare.
Caratteristica della supplenza è di diventare operativa de jure al solo verificarsi del fatto di legittimazione previsto dalla legge. Essa si attiva cioè automaticamente senza che occorra alcun atto che accerti o dichiari l'esistenza dei fatti legittimanti né uno specifico atto con il quale si dia luogo all'investitura del supplente.
Per quanto riguarda, più specificamente gli organi collegiali, di norma è previsto, oltre al presidente, un vice presidente - la cui scelta può avvenire mediante elezione, con nomina da parte dello stesso presidente o con nomina fatta dalla stessa autorità che ha costituito l'organo - che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza, ed è propriamente un vicario.
Significato analogo a quello di supplente ha, infatti, l'espressione "vicario", con cui peraltro si suole indicare l'organo-persona fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare dell'ufficio in ogni caso di sua mancanza (vacanza del posto), assenza o impedimento.
Altra caratteristica fondamentale della supplenza è che la stessa non influisce sullo status giuridico del supplente e, salvo che la legge non disponga altrimenti, sul suo trattamento economico.
Diversamente, la reggenza è un istituto di carattere eccezionale, di natura autoritativa, consentito - nel silenzio della legge - in tutti i casi in cui il venir meno della titolarità di un organo (dovuto a cause imprevedibili) può compromettere il perseguimento degli interessi pubblici affidati all'Amministrazione. Con l'utilizzazione di tale misura organizzativa, pertanto, si provvede all'ineliminabile esigenza di assicurare la continuità dell'azione dei pubblici poteri, mediante l'utilizzazione, occasionale e temporalmente limitata, di un funzionario ordinariamente adibito a funzioni diverse( cfr., Corte dei Conti, sez. contr. Stato, n. 9 del 22.03.02; n. 74 del 6.07.2000 e n. 39 del 20.05.1999; Cons. Stato, IV, n. 704 del 3.11.1986).
A differenza della supplenza, che ha carattere preventivo, nell'ipotesi di reggenza il titolare provvisorio è nominato di volta in volta dopo che si è verificata la vacanza e la sua legittimazione discende immediatamente dall'atto di nomina. Conseguentemente la reggenza attribuisce, sia pure con carattere provvisorio e limitato nel tempo, uno status giuridico ed economico corrispondente al posto conferito ( cfr., TAR Campania, sez. Napoli, n. 310 del 14.06.1992).
Inoltre, la supplenza in caso di assenza o impedimento è per sua natura di breve durata e saltuaria, mentre la reggenza, in caso di vacanza del posto, comporta tutte le responsabilità del titolare per un periodo, solitamente, considerevole.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la fattispecie in esame non può che ricondursi ad un'ipotesi di supplenza, con tutte le caratteristiche sopraesplicitate (compresa quella per cui la stessa non influisce sullo status giuridico del supplente né sul suo trattamento economico), stante che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Ente, è espressamente contemplato il caso di assenza o impedimento del Presidente, al verificarsi del quale le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".






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